| PedofiliaMarch 15 2004 at 11:35 AM No score for this post | Guest (no login) |
| C'è un tizio, nel mio paese,ormai anziano, ma che tanti anni fa fece scoppiare uno scandalo!Aveva 40 anni circa!E aveva il vizio di stuzzicare le ragazzette di 16 anni o giù di lì(loro ci stavano pure)!Senonchè una volta gli è successo di essere sgamato!Essendo lui un tipo con una certa reputazione decidette di sposare la ragazzetta sedicenne per salvare la faccia(lo penso io)!Quello che io mi chiedo...ma secondo voi questo non è un porco pedofilo?Uno schifosissimo essere umano che meritava di essere messo alla gogna?Pùo secondo voi essere normale, che una persona di una certa età vada con ragazzine così piccole?????? |
| | Author | Reply | bianca (no login) | Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 11:38 AM |
Secondo me per pedofilia non si intende provarci con la 16enne ma con le bambine proprio.
Poi, che un quarantenne ci provi con solo le sedicenni mi dà un pò da pensare, e forse non è neanche legale (ma non lo so), però non mi sembra pedofilia. |
| Guest (no login) | Re: Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 11:49 AM |
Il fatto è che il tizio si contendeva,litigando con un amico una dodicenne!!!!Sul fatto di a chi dei due stesse guardando... |
| bianca (no login) | Re: Re: Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 12:44 PM |
| SYS (no login) | Re: Re: Re: Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 12:55 PM |
anche uno di 40 che ci prova con una 16enne fa schifo  |
| bianca (no login) | Re: Re: Re: Re: Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 1:11 PM |
Sì anche secondo me. Anche perchè se lo fa d'abitudine è tremendo. |
| Guest (no login) | Re: Re: Re: Re: Re: Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 2:00 PM |
Quindi possiamo parlare di pedofilia a questo punto?Perchè secondo me questo tipaccio è uno schifoso pedofilo!Tra l'altro è un tipo pieno di cultura, laureato e molto rinomato in campo professionale,insomma una persona di una certa classe!...è vero, il diavolo si traveste sempre da angelo... |
| Dragon (no login) | Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 2:03 PM |
A volte è un male non vivere più ai tempi della spada... perchè con un colpo di alabarda a questa risma di gente gli farei volare la testa...quella di sopra e quella di sotto...!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| pallinos (no login) | Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 2:32 PM |
avere un debole per una 16enne non lo reputo assolutamente pedofilia.
un quarantenne non e' un vecchio e per assurdo che sia credo che anche una 16enne possa avere attrazione verso un 40enne...
poi ogni caso e' a se e quindi non valutabile qui.
pallinos
|
| Dragon (no login) | Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 2:44 PM |
Che una 16enne abbia attrazione verso un 40enne ok può succedere!Ma il contrario?????????????????Cioè ma state scherzando??E poi se non sbaglio il tipo si contendeva una 12enne...Per me questo è pedofilo...!Che storia ci può essere con una ragazza mooooolto più givane???Che scambio ci sarebbe tra i due?I rapporti non si basano solo sul sesso no?Io ho 30 anni!non mi sognerei mai e poi mai e poi mai e poi mai di andare con una bambina!Perchè questo si è a quell'età...!Vero Pamy....????????????????? |
| pallinos (no login) | Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 2:59 PM |
12 anni e' una cosa 16 e' un'altra!!!
qui una mia collega mi ricorda che (e chi lo vede!) nella casa del Grande Fratello c'e una ragazza di 19 anni(Ilaria)che sta' insieme ad uno che ha 44 anni(detto e visto da tutti in TV) e sta insieme al tipo da quando ne aveva 17!!!(FATE I CONTI)
Quindi non bisogna andare troppo lontano per vedere queste cose!!
POI RIPETO OGNI CASO E' A SE!!!!
Pallinos
|
| Anonymous (no login) | Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 3:09 PM |
Allora mio caro dragon provochi!
Visto che non conosci la legge italiana, malgrado i tuoi trent'anni, ti ricordo che noi sedicenni, se consenzienti, possiamo avere rapporti con maggiorenni. Per maggiorenne si intende una persona che abbia compiuto i 18 anni di età, senza nessun limite massimo.
Con questo non voglio dire che un rapporto tra una sedicenne ed un quarantenne sia del tutto normale, ma anche le cronache ne hanno parlato, senza che nessuno se ne sia preoccupato più di tanto (chitarrista dei Rolling Stones con cantante, di cui non ricordo il nome). |
| pamy (no login) | Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 3:10 PM |
| Dragon (no login) | Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 3:25 PM |
Ciao Pamy!Ma cosa centra la legge italiana?Comunque si, provoco!Sono stato cattivello, scusami...!era solo per vedere se partecipi al forum!Comunque ragiona un attimo!si parla anche del fatto che si contendeva una dodicenne...per me è un pedofilo!Tu cosa ne pensi? |
| bianca (no login) | Re: PedofiliaNo score for this post | March 15 2004, 5:07 PM |
Io trovo sempre preoccupanti le fisse. Quindi, un quarantenne che è attratto solo da minorenni secondo me non è il massimo, anche se tutte le minorenni sono diciassettenni consenzienti. Mi preoccuperebbe ugualmente un quarantenne attratto solo da 85enni.
Se però parliamo di 12 anni non se ne parla proprio. |
| Bobo_Zen (Login Bobo_Zen) | re:No score for this post | March 15 2004, 8:00 PM |
direi che quello che pensiamo individualmente non conti niente.
Conta la legge e basta:
Legge 269/98
"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".
Articolo 1
Modifiche al codice penale
1. In adesione ai principi della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, numero 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del Capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Articolo 2
Sfruttamento della prostituzione minorile
3. Dopo l’articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: "Articolo 600-bis - (Prostituzione minorile) – Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro od altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni.
La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto."
2. Dopo l’articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1935 n. 835 è inserito il seguente: "Articolo 25- bis. (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale) - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore . Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.
3. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza.
Articolo 3
Pornografia minorile
1. Dopo l’articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo 600-ter - (Pornografia minorile) – Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori dell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.
Articolo 4
Detenzione di materiale pornografico
Dopo l’articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo 600-quater – (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".
Articolo 5
Iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo 600-quinquies- (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
Articolo 6
Circostanze aggravanti ed attenuanti
1. Dopo l'articolo 600 quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo 600-sexies - (Circostanze aggravanti ed attenuanti) - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter e 600 quinquies a pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis primo comma e 600-ter primo comma e 600-quinquies, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o dalla persona cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza. custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".
Articolo 7
Pene accessorie
1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240, ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai succitati articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio, o della concessione, o dell'autorizzazione per le emittenti radio televisive".
Articolo 8
Tutela delle generalità e dell'immagine del minore
1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole "609-bis" sono inserite le seguenti "600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies".
Articolo 9
Tratta di minori
1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni".
Articolo 10
Fatto commesso all'estero
L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente: "Articolo 604 - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia".
Articolo 11
Arresto obbligatorio in flagranza
1. All’articolo 380, comma 2, lettera d) del codice di procedura penale, dopo le parole "articolo 600" sono inserite le seguenti: "delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies".
Articolo 12
Intercettazioni
1. All’articolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale".
Articolo 13
Disposizioni processuali
1. Nell'articolo 33 bis del codice di procedura penale, quale introdotto dall’articolo 169 del decreto legislativo 19/2/1998, n. 51, al comma 1 lettera c), dopo le parole "578 comma 1, "sono inserite le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni".
2. All'articolo 109-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis - La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis primo comma, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinqies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici".
3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono insite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
6. All’articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398 comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 60 9-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".
7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti : "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
Articolo 14
Attività di contrasto
1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31luglio 1997, n.249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.
3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nell'attività di contrasto di cui al presente articolo.
Articolo 15
Accertamenti sanitari
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma".
Articolo 16
Comunicazioni agli utenti
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo… della legge... n…- La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".
2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.
Articolo 17
Attività di coordinamento
1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, e 600-quater del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, e 4 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri: a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annui. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’abito dell’unità provvisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di Europol anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce presso la Squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge, e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri paesi europei.
7. L’unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Articolo 18
Abrogazione di norme
All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole "di persona minore degli anni 21 o" sono soppresse. |
| SYS (no login) | Re: re:No score for this post | March 18 2004, 8:55 PM |
"avere un debole per una 16enne non lo reputo assolutamente pedofilia.
un quarantenne non e' un vecchio e per assurdo che sia credo che anche una 16enne possa avere attrazione verso un 40enne..."
No, infatti non è il 40enne che è vecchio semmai è la sedicenne che è giovane!!!
Non mi stupisce che un uomo possa trovare attraente anche una 13enne se è già donna fisicamente, il problema che non è donna dentro.
Chi a 40 anni si invaghisce di una ragazzina, per me ha qualche problemuccio insoluto. inoltre bisognerebbe anche ragionare sul fatto che anche se un 40enne, come un 50enne del resto, non si sente affatto da buttar via, agli occhi di un'adolescente può apparire un vecchio.
O almeno questo è l'effetto che facevano a me gli uomini di questa età quando avevo 16 anni.
Poi le eccezioni ci sono sempre, ma credo che anche una sedicenne che si invaghisce di un 40enne abbia qualche problemuccio .
|
| 123 (no login) | Re: Re: re:No score for this post | March 18 2004, 9:01 PM |
non credo che uno che va con una 16 enne sia da considerare peofilo al max buon gustaio..... |
| Axiom (no login) | ...No score for this post | March 18 2004, 10:38 PM |
ciò vuol dire che se in disco una di quelle cagnette di 16-17 anni in minigonna minicannottiera senza reggiseno e perizoma di un millimetro quadrato si offre di farmi un bocca a bodda io devo dire di no? |
| SYS (no login) | Re: ...No score for this post | March 19 2004, 9:31 AM |
Bè se non è un atto troppo eroico da parte vostra, sarebbe opportuno, sempre che ci sia una grossa differenza di età.
Ma è un fatto di coscienza. |
| Danny Elfman (no login) | 16 x 40=Pedofilia?No score for this post | March 19 2004, 10:36 AM |
Se il buon vecchio Kubrick fosse ancora vivo potrebbe rispondere alle vostre domamnde!
Lolita è frutto del suo genio! (perverso?) |
| marco (no login) | Re: Re: ...No score for this post | March 19 2004, 10:41 AM |
mi ripeto 16-17 si potrebbe anche giustificare ma 13 no.
lui ha 40 anni ma si dovrebbero conoscere tutte e due le persone per poter dare giudizi offensivi. |
| SYS (no login) | Re: Re: Re: ...No score for this post | March 19 2004, 11:54 AM |
Allora mi ripeto anche io ,l'età mentale e l'apparenza fisica sono 2 cosa distinte, poi fate voi
|
| Axiom (no login) | ...No score for this post | March 19 2004, 11:51 AM |
E' un atto eroico si, vuoi mettere la passerina rosa nuova di pacca di una gnocchetta di 17-18-19 anni rispetto a una trentenne con la topa arrossata dove ormai la pelle è cuoio dove poterci arrotare il rasoio da barba?
A parte gli scherzi è ovvio che sotto una certa età (direi 17-18 anni) le ragazze non devono creare interesse in uomini stagionati.
Personalmente mi capita a volte di rimorchiare qualche ragazzetta di 17-18 anni, sono molto appetitose, però cazzo, o te la danno subito (e non succede mai) o se ci parlo mi rimane impossibile farmele piacere.
Per quanto riguarda la pedofilia io ritengo che sia una piaga molto meno diffusa di quello che si vuol far credere, e tuttavia non la individuerei in un quarantenne che martella una di 16 anni che magari sembra già una donna fatta. La pedofilia secondo me è una malattia che non può essere circoscritta a una legge che stabilisce limiti di età; la pedofilia è l'insana voglia da parte di un adulto di avere rapporti sessuali con un bambino.
Di conseguenza io credo che un cinquantenne che si fa una bimba di 6 anni che ha la sindrome di matusalemme e quindi sembra ne abbia 30 non sia propriamente un pedofilo (ipotesi paradosso).
Vi racconto una storia accaduta nella mia zona (appresa dai quotidiani): dopo aver arrestato un tizio coinvolto nella pedofilia su internet la giusta ha provveduto ad interrogare la moglie di questo tizio chiedendole se si era mai insospettita di niente, lei ha risposto di no, ma che però lui le chiedeva prima dei rapporti sessuali di vestirsi da scolaretta o da cappuccetto rosso (non è il film di benigni, è verità); ecco, credo che un pedofilo sia malato in quella maniera.
Spero di essermi spiegato. |
| matteo daletti (no login) | Re: ...No score for this post | March 19 2004, 12:26 PM |
salve!ho 26 anni e mi sto preparando a sostenere l'esame per l'abilitazione di avvocato.
dopo 2 anni in uno studio legale di praticantato,ti posso dire che casi di pedofilia non ne ho mai trattati,cmq per legge un 40enne che va con una 16 enne che acconsente non è pedofilia.
I problemi nascono se una ragazza e MINORE DI ANNI 14.
allora si.
e la legge in merito è un po' un cazzata,perchè se un ragazzo 15enne va con una ragazza 13enne che acconsente,puo'essere VIOLENZA SESSUALE...solo perchè minore di anni 14!!!
cmq la pedofilia si applica generalmente fino a ANNI 13. |
| SYS (no login) | Re: Re: ...No score for this post | March 19 2004, 7:57 PM |
"E' un atto eroico si, vuoi mettere la passerina rosa nuova di pacca di una gnocchetta di 17-18-19 anni rispetto a una trentenne con la topa arrossata dove ormai la pelle è cuoio dove poterci arrotare il rasoio da barba?"
Tesoro non so tu ...ma io sono molto meglio adesso di quando avevo 16 anni...
|
| farol (no login) | Re: Re: Re: ...No score for this post | March 19 2004, 11:31 PM |
Partendo dal presupposto del "consenso" che è un concetto vago, ma tanto vago. Ancora più vago quando si parla di minori.
Allora provocazione: vi capita una tredicenne (quelle che incontro io sono indistinguibili da una diciassettenne, a meno di chiederli la carta d'identità, sono fighe uguali, si vestono e si comportano allo stesso modo), supponiamo sia bella, sexy e che te LA VOGLIA DARE. Sapete quando capita che una ragazza te la vuole dare, non a pagamento, ma, chissà cosa pensa di ottenere (approvazione, si vuol sentire donna, rassicurazione, boh?) Te LA VUOLE DARE e non per denaro. Cosa fate? la pigli e formalmente commetti un crimine, o le fai un discorso del tipo "ma no dai, carina, mi blindano..." e lei si scopa il tuo amico o il primo che passa perchè quello era il passo che stava per compiere...
Ragazzi, capitano e pure spesso, poi c'è chi come me non cerca guai e chi invece si lascia affascinare a tal punto da non resistere...
A voi ragazze dico, ricordate quando avevate 13-14 anni, quante volte giocavate a sedurre (ho detto giocavate perchè per voi era un semplice "mettervi in gioco")? Beh per molti uomini, non è un gioco. E' molto di più. E' una cosa seria, e non è che tutti possono star lì a farsi le seghe mentali...
Ciao.
P.S: questo post contiene situazioni d'invenzione. Non è e non deve essere inteso come un favoreggiamento della pedofilia, durante la realizzazione di questo post non sono state toccate tredicenni.
Ciao |
| SYS (no login) | Re: Re: Re: Re: ...No score for this post | March 20 2004, 8:36 AM |
Ciao Farol 
"A voi ragazze dico, ricordate quando avevate 13-14 anni, quante volte giocavate a sedurre (ho detto giocavate perchè per voi era un semplice "mettervi in gioco")? Beh per molti uomini, non è un gioco. E' molto di più. E' una cosa seria, e non è che tutti possono star lì a farsi le seghe mentali..."
In realtà hai toccato il punto chiave, gli esseri di sesso femminile,dai 5 anni in poi emettono comportamenti di natura seduttiva di ogni genere, dal banale vestitino rosa in poi, è nella nostra natura, non ce lo insegna nssuno e il nostro scopo aimè, è attirare l'attenzione.Ora questi segnali, diventano interessanti per un uomo (a meno che non sia un pedofilo, appunto) quando la bambina diventa fisicamente appetibile.
Voi uomini spesso, non fate distinzioni di apprezzamento se una ragazza ha già un corpo da donna ,indipendentemente dall'età, ma diciamocelo francamente, ignorare l'età di una persona, facendo affidammento solo all'espetto è un fatto di ipocrisia.
Le ragazzine provocano ,ma spesso ( è per questo Axiom che a quell'età non te la danno:-) ) è per imparare , è come quando voi alla stessa età vi scazzotate per misurare la vostra forza.Voi per vostra natura questi segnali li leggete da uomini : mi sta provocando = vuole scopare .Se tra voi e loro c'è una grossa differenza di età, mi dispiace francamente siete voi che dovete compiere atti eroici, perchè loro hanno l'alibi delll'immaturità.
E vogliamo ribaltare la questione: non vi farebba un pò schifo una donna di 44 anni che ci prova con un ragazzino di 16/18?
|
| Axiom (no login) | ...No score for this post | March 20 2004, 10:12 AM |
Oh mia Dea, io non so mica quanti anni hai per dire che ce l'hai più rosa di una diciottenne...
Cmq a 18 anni mi sono fatto una di 38 (anzi lei si fece me) e la cosa fu un vero PIACERE.
I motivi che possono spingere una ultraquarantenne ad andare con un ragazzino mi sono misteriosi, e forse nascondono problemi nella sua psiche, però, diciamocelo, BEN VENGANO!!!! (e per quanto mi riguarda ormai posso dire, ce ne fossero state!) |
| SYS (no login) | Re: ...No score for this post | March 22 2004, 10:50 PM |
dannazione,se questo è il risultato, bisogna che mi offenda più spesso:-) | |
| | Current Topic - Pedofilia |
| |
|
|