| Verifiche carrelli elevatoriMarch 26 2004 at 9:14 AM | Marzio |
Response to Verifiche carrelli elevatori |
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Riporto la mia idea... credo che se un apparecchio è di sollevamento e trasporto allora si applicato IN TOTO il titolo V capo I e II del DPR 547/55 con le distinzioni fatte da Lorenzino. In ogni caso si dovrà denunciare la messa in servizio, realizzare le verifiche annuali e realizzare le verifiche trimestrali a funi e catene.
Se, d'altro canto, la macchina non è soggetta a verifica periodica non è apparecchio di sollevamento e trasporto con tutti gli annessi e connessi(verifiche trimestrali incluse).
Esiste a tal proposito un interessante documento dell'ISPESL redatto in collaborazione con l'ANCI relativo alle attività dello sportello unico. In questo documento esiste un elenco degli apparecchi di sollevamento soggetti a verifica periodica con portata > di 200 kg e sono:
1) gru a torre
2) gru a ponte e a cavalletto
3) gru a portale
4) gru a struttura limitata
5) gru a bandiera e a mensola
6) autogru
7) gru su autocarro
8) argani e paranchi
Il carrello elevatore non pertanto apparecchio di sollevamento e trasporto. Ricordo che l'art. 194 indica che gli apparecchi di sollevamento e trasporto tutti quelli:
1) con portata superiore a 200 kg
2) non azionati a mano
3) NON SOGGETTI A DISPOSIZIONI SPECIALI DI LEGGE
Ci sono disposizioni speciali di legge per i carrelli elevatori? Si, a partire dal D.Lgs. 304/91 (ora abrogato) per arrivare al DPR 459/96 e al D.Lgs. 359/99. In realtà tutti gli apparecchi di sollevamento e trasporto dal 1996 (entrata in vigore della direttiva macchine) non erano più inquadrabili nel titolo V capi I e II del DPR 547/55. E' per questo motivo che con il D.Lgs. 359/99 si è pubblicato l'elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica periodica, proprio perchè tutta la legislazione precedente aveva perso di efficacia. In realtà la successiva circolare del ministero del lavoro 3/2001 ha riportato in auge il DPR 547/55. Fin qui la legge.
Conclusioni: la legislazione è purtroppo abbastanza intricata ed è difficile dare una risposta definitiva. Ti posso dire che io non faccio mettere in servizio i carrelli elevatori e non faccio eseguire le verifiche trimestrali di funi e catene perchè ritengo che storicamente, tali macchine non siano mai state apparecchi di sollevamento e trasporto completamente compresi dentro il titolo V copi I e II (vedi circolari ISPESL 8010 del 30/08/89 e 7147 del 07/07/87)
Ciao
Marzio |
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