| Original Message |
linus Posted Jan 9, 2004 1:12 PM
Forse non mi sono spiegato bene ho hai letto un po distrattamente infatti :
1) non ho parlato di visite mediche ai sensi delle tabelle 303 , ma del DPR 482/75 tra le quali esposizione a cromo (voce5),leghe e composti , nichel (voce9), ammoniaca (voce 12), alcali , glicoli ecc... che troviamo benissimo nella vasta e variegata gamma di prodotti per i parrucchieri.
2)Per quanto riguarda le visite mediche , consulta pure i medici , ma non è stato abrogato nulla dalla 25/2002; anche se il rischio risulta moderato , le visite e le periodicità continuano ripeto , come già prima del dlgs 626/94. Quello che è stato abrogato è la metodologia della valutazione : ad esempio il rischio Pb non si valuta più ai termini 277/91 bensì con l'attuale dlgs 25/2002.
3)Per le porte hai dimenticato forse di leggere Dlgs 626 l'art.33comma 2 punto 17 , per i locali costruiti prima del 1994. E' ovvio che sul DPR 547/55 non trovi la rischiesta in deroga , in quanto è precedente la 626.
4) per quanto riguarda la cappa , io non ho parlato assolutamente di <<fare girare le clienti>>. Ovviamente intendevo il posto all'interno del negozio ove si preparano le tinture e simili che deve almeno avere le caratteristiche conformi a quanto è richiesto dal DPR 303/56 (igiene del lavoro in questo caso e non rischio chimico)senza le quali credimi un danno patogeno al dipendente non lo trascurerei. Altrettanto non ho assolutamente parlato di obbligo di installazione : mi sono limitato a considerare che comunque la ASL , senza sanzionare visto che non c'è un preciso articolo,ha obbligato il negozio ad installarla.
Forse non mi sono spiegato bene ho hai letto un po distrattamente
ti saluto linus |
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