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Original Message
  • Re: Sorveglianza sanitaria
    • ursamaior
      Posted May 11, 2004 5:00 PM

      nessun accordo sindacale può prevaricare un diritto dei lavoratori.
      Il medico competente è nominato nei soli casi previsti dalla legge (c'è stata anche in passato una sentenza che condannava un datore di lavoro per questo motivo e che indicava espressamente che la nomina potesse essere attuata tassativamente solo nei casi elencati nella tabella ex art.33 DPR 303/56).
      Un'altra sentenza ancora ha chiaramente stabilito (motivandolo ovviamente) che nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria ad opera di un medico nominato dal DdL non costituisce violazione dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori e pertanto è legittima.
      La nomina se si fa deve essere correlata alla presenza evidente del rischio.
      Difatti al fine dell'insorgenza dell'obbligo per il DdL di far sottoporre determinate lavorazioni a visite mediche periodiche è sufficiente l'inclusione del tipo di attività svolta nella tabella allegata al DPR 303/56. Se quella lavorazione è elencata (chiaramente adesso bisogna eliminare tutte le voci abrogate dal DLgs 25/2002), a prescindere se l'esposizione c'è o meno, il rischio per il lavoratore è da ritenersi iuris et de jure presunto, e pertanto le visite mediche sono obbligatorie.
      Per tutti i rischi contemplati dal DLgs 277/91, 626/94 ecc., invece il rischio c'è solo a seguito di valutazione tesa a determinarne la presenza e solo in caso affermativo si deve ricorrere alla sorveglianza sanitaria.
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