| Original Message |
Adrov Posted Oct 7, 2004 2:56 PM
Spiego meglio quanto avevo sintetizzato più sopra.
L'obbligo di nominare i coordinatori è stabilito dall'art. 3, comma 3, che inizia così:
"Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, ...".
Quindi, se i lavori vengono svolti interamente da una sola impresa non c'è obbligo di nominarli.
L'art. 11, comma 1, stabilisce quando vi è l'obbligo della notifica e dice:
a) nei cantieri di cui all'art. 3 comma 3;
b) nei cantieri che, inizialmente non soggeti all'obbligo di notifica, lo divengono per varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera una sola impresa e l'entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.
Quindi, se opera una sola impresa ed i lavori non superano i 200 uomini/giorno non vi è obbligo né di notifica né di nominare i coordinatori.
Salvo ... non vi siano varianti in corso d'opera, allora bisogna rifare i conti ed effettuare a quel punto la notifica ed, eventualmente, la nomina del solo coordinatore per l'esecuzione che redigerà il PSC (art. 3 comma 4-bis e art. 5 comma 1-bis). |
|