Nonostante le pazienti ricerche effettuate, non sono venuto a capo di alcune questioni riguardo il deposito (e soprattutto il trasporto) di carburanti.
Un’impresa edile, mi pare di aver capito, può acquisire un deposito (inferiore ai 9000 lt.): quello che non ho chiaro è:
1) Nel caso di serbatoio esterno quali sono le pratiche da espletare? (Chi dice nessuna, chi dice solo la prevenzione incendi c/o i VVFF, chi aggiunge l’ARPAT o altri Enti...).
2) È possibile utilizzare il carburante non solo per i mezzi “fuori sagoma” (escavatori ecc.), ma anche per l’autotrazione?
3) È possibile tenere il deposito presso il magazzino generale (non sul cantiere); ma in questo caso, come è possibile trasferire il carburante ai cantieri? Esistono tank omologati per il trasporto, di capacità limitata? (al max. 100 lt, meglio 50, il necessario per un pieno.)
4) Possibile che non sia ammesso il trasferimento per mezzo di taniche in metallo (20 lt.)? Per rifornire attrezzature tipo motosega, decespugliatore ecc come si deve fare? (è vero che il trasporto di benzina in tanica può essere pericoloso, ma non lo è altrettanto se anziché la tanica, si porta avanti e indietro la motosega col serbatio pieno?
P.S.. alcuni Enti hanno regolamentato il trasporto: sulla base di quali normative?
v.
http://62.110.76.188/moduli/ (-->moduli -->comune)
(Anche la Regione Liguria ha legiferato in tal senso)