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regola tecnica prevenzione incendi

June 3 2003 at 4:51 PM
MIK 

Disquisendo con un specialista del settore mi è sorto un dubbio:
Una casa protetta dove sono ospitati degli anziani a parere vostro rientra nel campo di applicazione delle regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie o non piuttosto in quello delle strutture alberghiere?
Vi rammento che nelle case protette non si effettuano prestazioni a carattere sanitario, fatta eccezione per la somministrazione controllata di farmaci e l'impiego saltuario di ossigeno per assistenza respiratoria.
Saluti.

 
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sandro

casa protetta?

June 3 2003, 5:11 PM 

ciao mik

sapevo di scale protette nella prevenzione incendi ma di case protette proprio non ne ho mai sentito parlare
scuserai la mia ignoranza ma mi daresti lumi a riguardo?

grazie se puoi essere dettagliato i merito "alla casa protetta".

ciao

 
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MIK

casa protetta ?

June 3 2003, 5:19 PM 

le case protette sono strutture ricettizie presso le quali sono ospitati anziani (autosufficienti e non).
In passato venivano definite, perdonatemi l'espressione, ospizi.
La tipologia di prestazioni erogate le pone a metà strada fra un albergo ed una struttura sanitaria (tipo ospedale o casa di cura), anche se, come detto, le attività a carattere sanitario sono marginali e spesso poco significative.

saluti

 
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giuliano d

Case protette

June 3 2003, 5:52 PM 

MIK, è vero che secondo le definizioni dell'art.4 sel D.P.R. 14/01/1997, a cui la Regola tecnica di prevenzione incendi rimanda, le "case protette" (ospizi) non vengono prese in considerazione dalla regola tecnica stessa.
Tuttavia il D.M. 10/03/1998 considera queste strutture quali attività a rischio d'incendio elevato: vedi Allegato IX comma 9.2 lettera l), mettendole allo stesso livello degli ospedali e delle case di cura.
La raguione è che in queste case soggiornano persone molto anziane di solito con ridotte capacità motorie, che in caso d'incendio devono essere assistite quasi individualmente.
Mi sembra questa una ragione più che sufficiente per applicare la "Regola tecnica".
Saluti

 
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MIK

Re: Case protette

June 4 2003, 11:23 AM 

per la verità i miei dubbi erano rivolti alla applicabilità della regola stabilita Decreto 18 settembre 2002 del MINISTERO DELL'INTERNO "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".
grazie, saluti a tutti.

 
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giuliano d

case protette

June 4 2003, 3:02 PM 

Caro MIK, è proprio nella Regola tecnica di prevenzione incendi riguardante le strutture sanitarie che al comma 1 dell'art. 1 si esplicita che le strutture saniatarie di cui si tratta sono quelle "classificate sulla base di quanto riportato all'art.4 del decreto del presidente della Repubblica 14 Gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 Febbraio 1997)".
Saluti

 
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Andrea

Re: case protette

June 5 2003, 5:47 PM 

Giuliano dice bene !
Tutto ciò che ha carattere sanitario è stato ricompreso nelle strutture sanitarie.

Ciò in quanto un tempo, prima della recente regola tecnica, venivano inquadrate varie strutture in quelle alberghiere che avevano similitudine con quest'ultime specie per il tipo di assistenza (in alcuni casi) differente da quella continuativa dell'ospedale, ma spesso molto pesante (esempio porte rei sulle camere).

Ciao Andrea

 
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Re: Re: case protette

February 19 2004, 2:35 PM 

Decreto Ministero dell'Interno 18 settembre 2002
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private

Art. 1
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato dall’art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;

chiarimento: sono strutture sanitarie ospedaliere a ciclo continuativo
- ospedali e case di cura
- ospedali di rilievo nazionale o di alta specializzazione
- aziende ospedaliere regionali
- presidi ospedalieri delle ASL
- policlinici universitari
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
- ospedali militari
sono strutture sanitarie ospedaliere a tempo parziale o diurno
- day-hospital
- day-surgery

b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;

chiarimento: si intendono tali i presidi che erogano prestazioni sanitarie specialistiche e sanitario assistenziali, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative non erogabili in ambito ambulatoriale o domiciliare per situazioni che non richiedono ricovero ospedaliero:
- residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.)
- presidi di riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali
- strutture di riabilitazione dei tossicodipendenti
- presidi di tutela della salute mentale:
- struttura residenziale psichiatrica
- centro diurno psichiatrico
- day-hospital psichiatrico

c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

chiarimento: per laboratorio di assistenza specialistica si intende la struttura o luogo fisico, intra o extraospedaliero, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero ospedaliero, neanche a ciclo diurno
- servizi di medicina di laboratorio
- attività di diagnostica per immagini
- presidi di recupero e riabilitazione funzionale
- centri ambulatoriali di riabilitazione
- centri di salute mentale
- consultori familiari
- centri ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti

Ciao!

 
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