L’art. 7 del Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998, richiede al datore di lavoro un “obbligo di risultato” e cioè quello di assicurare la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX al decreto. Nel successivo allegato X sono elencati i luoghi di lavoro ove è richiesto agli addetti antincendio (vedi art. 6, comma 3 del citato DM), uno specifico requisito, aggiuntivo alla formazione, consistente nel conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3, comma 3 della L. n° 609/1996. Questo requisito è richiesto perché nella tipologia di aziende indicate nell’allegato X, si svolgono attività che, in caso d’incendio, possono comportare rischi, non solo per i lavoratori dipendenti dell’azienda, ma anche per l’ambiente esterno e per la pubblica incolumità.
Andando a guardare i contenuti dell’allegato X, vi sono indicatii i luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali è previsto, per il personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, ecc., il conseguimento del citato attestato d’idoneità. I contenuti minimi e la durata del corso di “Tipo C” indicato dall’allegato IX, evidenziano la necessità di un intervento formativo approfondito avente durata minima di 16 ore (12 ore di teoria e 4 di esercitazione pratiche). Andando a confrontare contenuti e durata del citato corso con standard di riferimento (ad esempio, lo standard OPITO per il settore petrolchimico), emerge, quale unica differenza formale, la mancanza di un attestato d’idoneità rilasciato secondo le procedure previste dall’art. 3 della L. n° 609/1996, così come espressamente richiesto dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del D. M. 10 marzo 1998. Infatti il comma 3 dell’art. 3 della citata legge individua nei comandi provinciali dei vigili del fuoco, gli organismi autorizzati a rilasciare l’attestato di idoneità per i lavoratori, “designati dai datori di lavoro che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati”. Visto che questo comma parla anche di “enti privati”, ciò significa che se anche il corso può essere effettuato presso enti diversi dai VVF, il rilascio dell’attestato d’idoneità, dopo il superamento di una specifica prova tecnica, è di pertinenza dei citati comandi provinciali.
In conclusione, un corso di formazione effettuato, ad esempio, secondo gli standard OPITO, può ritenersi sicuramente adeguato per attività a rischio di incendio basso e medio (per le quali non è richiesto un attestato d’idoneità ma solo il rispetto di contenuti e durata minimi), mentre risulta non rispondente, anche se solo formalmente, per le attività di rischio d’incendio elevato.
Quindi, nel caso si fossero seguiti dei corsi di "Tipo C", è necessario rivolgersi presso il locale comando provinciale dei VVF, presentando le caratteristiche peculiari del corso seguito dal proprio personale (obiettivi, contenuti, durata, ecc.), al fine di richiedere l’effettuazione della prova tecnica ed il rilascio dell’attestato di idoneità per il proprio personale così come indicato dall’art. 3, commi 1 e 3 della L. n° 609/1996.
Se, invece, i corsi non fossero stati effettuati, è conveniente rivolgersi direttamente ai comandi prov.li dei VVF o contattare società che hanno stabilito dei protocolli d'intesa con i VVF al fine dell'effettuazione dei corsi (docenza della società ed esami da parte dei VVF).
Personalmente tengo vari corsi antincendio ad alto rischio - in particolare in Case di Riposo -
e poi faccio da "Tutor" negli esami di idoneità tecnica presso i VV.F.
Pat non fa altro che ribadire quanto ho detto già a proposito di una delle due possibilità e cioè che è possibile fare il corso presso società esterne ed esami presso i VVF.
In alternativa, corso ed esami presso i VVF.
TIENI PRESENTE CHE AGLI "ESAMI" CUI HO ASSITITO COME CONSULENTE ESTERNO, DOPO LA PROVA CON TEST (VERO-FALSO OLTRE A RISPOSTA MULTIPLA - CIRCA 20 MINUTI DI TEMPO, FOGLI SEPARATI PER BANCO COME A SCUOLA), SEGUE LA PROVA PRATICA DI SPEGNIMENTO (OVVIAMENTE SOLO CON CO2, PERCHE' LA POLVERE SPORCA TROPPO!) ED ALLA FINE IL "COLLOQUIO"!.
HO VISTO PERSONE, FORMATE DAI VVF, CHE POCO MANCASSE SI METTESSERO A PIANGERE (ADULTI, NON BAMBINI!).
NEI TRE "ESAMI" CHE HO SEGUITO, LA PERCENTUALE DI PROMOSSI E' VARIATA DAL 60 AL 100% (L'ULTIMA PERCENTUALE PER PURA FORTUNA).
OLTRE AL RESTO, IL FORMALE ATTESTATO TE LO RILASCIANO DOPO CIRCA 6-7 MESI! (a volte manca il modulo stampato dal Poligrafico).
OGNI COMMENTO .......
Per Pat
E' un po' che manco dal Forum e non mi sono ancora aggiornato, quindi puo' essere che la mia risposta non sia attuale. Comunque, e' piu' o meno lo stesso caso dei corsi per RSPP dei quali si e' gia' discusso: parecchi dei partecipanti al Forum saranno contemporaneamente discenti, docenti e valutatori in tali corsi. Controllore autocontrollato.
Be', un momento...
Credo che i VVF abbiano tutte le carte in regola per svolgere attività di formazione in materia antincendio.
Per l'alto rischio, ritengo altrettanto opportuno che siano proprio i pompieri a valutare il grado di preparazione.
Quanto alla presunta dicotomia formatore-esaminatore.... ma é successo solo a me di non superare un esame all'università? (esaminatore=docente).
Poi che a me, come ad altri, faccia comodo e piacere tenere corsi antincendio è un altro discorso.Mi pare però che ci sia spazio per tutti.
Preciso infine che gli introiti di corsi ed esami effettuati dai VVF costituiscono risorse che rimangono ai rispettivi Comandi e che vengono utilizzati per l'acquisto e ammodernamento di attrezzature. So di un Comando (non dico quale) che con tali intrioti ha potuto finalmente cambiare le gomme dei propri mezzi!
Stilo
Riporto un parere della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) del 30/04/1998, non so poi se ci siano stati altri sviluppi. Saluti.
"Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende esprimere il proprio orientamento in merito ad alcune disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge del 28 novembre 1996, n. 609, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto".
L'articolo 3 della legge n. 609/96 attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco specifiche competenze riguardanti le attività di formazione e di vigilanza per la prevenzione e la protezione antincendio che devono essere svolte ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
In particolare, il d.lgs. n. 626/94 prevede l'obbligo per ogni datore di lavoro di designare preventivamente il personale incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso (articolo 12, comma 1, lettera b). Gli addetti selezionati devono poi essere adeguatamente istruiti tramite appositi corsi di formazione (articolo 22, comma 5), per la cui erogazione non è prevista alcuna esclusiva.
La citata legge n. 609/96 stabilisce che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possa offrire attività di formazione e di addestramento del personale addetto alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze, dietro corrispettivo determinato con decreto del Ministro dell'Interno in concerto con il Ministro del Tesoro (articolo 3, comma 1).
Inoltre, la normativa in oggetto dispone che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco rilascino, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità ai lavoratori che hanno partecipato ai corsi di formazione effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o da enti pubblici e privati (cfr. legge n. 609/96, articolo 3, comma 3).
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 626/94, in data 10 marzo 1998 il Ministro dell'Interno e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale hanno emanato un decreto che dispone l'obbligatorietà dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i lavoratori addetti al servizio antincendio nei luoghi di lavoro caratterizzati da un'elevata probabilità di rischio di incendio (articolo 6, comma 3). Dopo sei mesi dall'emanazione del decreto, l'attestato risulterà obbligatorio per un numero consistente di attività.
L'attuale quadro normativo, pertanto, demanda al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il rilascio degli attestati di idoneità tecnica relativi alla frequenza dei corsi di formazione e addestramento e, contestualmente, consente al medesimo di organizzare tali corsi, in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
In altri termini, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco viene conferito un doppio ruolo, ossia quello di soggetto che opera in concorrenza con altri operatori nel mercato dei corsi di formazione antincendio e quello di monopolista nella certificazione dell'idoneità tecnica di detti corsi.
L'Autorità ritiene che in tale modo si determini un rilevante vantaggio concorrenziale a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel mercato dei corsi di formazione antincendio. Infatti, le imprese pubbliche e private per le quali è previsto l'obbligo della certificazione di idoneità, dovendo scegliere un corso di formazione e addestramento, saranno presumibilmente indotte a privilegiare quelli offerti dal soggetto che è anche l'unico istituzionalmente incaricato del rilascio dell'attestato di idoneità tecnica.
Tale vantaggio concorrenziale non appare giustificato. Infatti, sebbene l'articolo 3 della legge n. 609/96 trovi fondamento nella necessità di garantire la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, esso non appare l'unico strumento idoneo alla realizzazione di tali esigenze di carattere generale. Lo stesso fine potrebbe essere ugualmente raggiunto, senza produrre distorsioni concorrenziali, mantenendo la presenza dei Vigili del Fuoco nel mercato dei corsi di formazione antincendio e assegnando il compito della certificazione a soggetti terzi, non attivi nel suddetto mercato. Alternativamente, nel caso in cui si disponesse per mantenere in capo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'attività di certificazione, esso non dovrebbe operare nel mercato della formazione.
Per quanto precede, l'Autorità auspica una revisione dell'articolo 3 della legge n. 606/96 volta ad evitare che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rivesta il descritto doppio ruolo in quanto suscettibile di produrre ingiustificate e consistenti distorsioni del corretto funzionamento della concorrenza nel mercato dei corsi di formazione antincendio."