Un dipendente di una società,sottoposto regolarmente ad
accertamenti sanitari periodici in relazione ai rischi della sua mansione,è considerato idoneo al lavoro.
Subisce un infortunio lavorativo;rientra al lavoro con
postumi.Il datore di lavoro deve,può o non può sottopor
lo ad accertamenti sanitari per riverificare la sua ido
neità al lavoro? Grazie.
Il DDL deve, in base all'infortunio occorso, accertarsi tramite il Medico Competente, della idoneità alla mansione che ha causato l'infortunio il quale ha creato postumi con rischio di malattia professionale e comunque c'é da stabilire l'ergonomia nella mansione che ritornerà a svolgere.
Attenzione dissento in parte con Gianni perchè se da una parte il buon senso comune richiederebbe tale accertamento, per altro verso siamo al limite del pregiudizio della tutela della privacy e della violazione dello statuto dei lavoratori giacchè il DL non può modificare come meglio crede le periodicità previste dalla legge e/o dal DVR !!!!!!!!!!!
La questione è tuttavia facilmente aggirabile cambiando seppur di poco la mansione con l'aggiunta di un compito prima non previsto e, per ulteriore tutela, inviando una copia del protocollo sanitario adottato (il doc. dove sono previste le periodicità e gli accertamenti/vaccinazioni)per conoscenza alle ASL competenti.
saluti.
...ma da mik, stavolta.
Se il lavoratore svolge un'attività per la quale vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, mi pare evidente che un infortunio (che sia stato sul lavoro o meno) può in ogni caso comportare dei postumi, sia pur transitori, la cui presenza renda sconsigliabile -per la salute stessa del lavoratore- il disimpegno della mansione precedentemente svolta. Ma dirò di più, qualunque lunga assenza per malattia (laddove per lunga intendo superiore alle fatidiche 3 settimane)rende se non altro opportuna la riesecuzione della visita da parte del Medico Competente. Faccio come sempre esempio: lo specialista ortopedico dice che un signore, con esiti di lombosciatalgia acuta(di cui il DdL non sa nulla) può tornare a lavorare: vero. Ma se il signore svolge mansione a rischio per movimentazione manuale carichi, solo il Medico competente può decidere se farlo tornare in servizio come prima, oppure emettere un giudizio di "idoneità con limitazioni" per un periodo di tempo al termine del quale occorrerà rivisitare il lavoratore.
Ma anche una semplice appendicite può rendere opportune alcune cautele.
Se si legge con attenzione il 626, art. 16, comma 2 lettera a, c'è scritto " (la sorveglianza sanitaria... comprende)accertamenti previsti intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati.." ed io avrei sottolineato da assenza fino a destinati.
Se un giudizio di idoneità fosse immodificabile nel tempo, non avrebbe senso la periodicità della sorveglianza.
Io dico.
Nofer
Anche io concordo, ma ho ritenuto comunque opportuno informare il nostro interlocutore di tutte (di alcune) sfaccettature che, in caso di rapporti conflittuali, potrebbero essere tirate in ballo. saluti.
A me è capitato un caso concreto. Un lavoratore infortunato alle gambe, dimesso dall’Ospedale ma non perfettamente guarito.
Dalla mia esperienza posso affermare che le strutture di cura, una volta effettuati gli eventuali interventi medici ed i conseguenti trattamenti riabilitativi, possono dimettere gli infortunati non solo perché guariti, ma anche perché non ritengono che ulteriori terapie possano portare un significativo beneficio. Per cui il lavoratore infortunato rientra nel suo ambiente di lavoro con capacità alterate rispetto a quelle possedute prima dell’evento lesivo.
Ora analizzando l’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 626 del 19.09.1994 - Contenuto della sorveglianza sanitaria – si evince, al comma secondo, che la sorveglianza sanitaria comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; […].
Io ritengo che sia un preciso obbligo rivolto al Datore di Lavoro quello di far sottoporre il lavoratore infortunato ad una visita medica che ne accerti la capacità lavorativa. Questo non significa necessariamente penalizzare il lavoratore, io nel caso citato precedentemente mi sarei aspettato una modifica del turno lavorativo o dell’impiego, per non lasciare il dipendente otto ore in piedi continuativamente; almeno fino al suo completo recupero.
In un recente Convegno tenuto a Roma, un Imprenditore olandese ha descritto il contratto di lavoro che ha firmato con i propri dipendenti. Lui si è impegnato tra le altre cose, nella malaugurata ipotesi di un infortunio, a modificare il posto di lavoro del dipendente fino a renderlo compatibile con le eventuali difficoltà da egli patite, in modo da comunicare l’intenzione dell’azienda a non abbandonarlo nemmeno psicologicamente. Nel caso ciò non risulti possibile si è impegnato lui stesso a garantire di trovargli un nuovo impiego presso un’altra azienda. I risultati di vivibilità lavorativa e di fatturato, in dodici anni di attività, gli hanno dato ampiamente ragione.
Io credo che questo sia il futuro di chi opera la prevenzione, non tanto il freddo rispetto delle misure previste dal legislatore, ma l’orientamento a favore della tutela fisica e psicologica di chi lavora.