| transito in un repartoOctober 6 2003 at 9:14 AM | max |
| Ciao a tutti, un caporeparto può essere ritenuto in qualche modo responsabile se qualcuno non appartenente al suo reparto, indi sotto la sua responsabilità (fornitore, visitatore, operatore di altro reparto, ecc.) transitando nel suo reparto, si infortuna?
Grazie.
Max |
| | Author | Reply | lino
| Re: transito in un reparto | October 6 2003, 11:53 AM |
La risponda è: dipende.
Per dare un parare sono necessarie più informazioni. |
| max
| Re: Re: transito in un reparto | October 6 2003, 2:43 PM |
Certo, Lino, le dò qualche particolare in più, ringraziandiola anticipatamente per la risposta.
- caso 1: un dipendente, per recarsi alla propria postazione di lavoro, deve attraversare un reparto non suo, senza toccare macchinari, attrezzature, eccetera. Solo transito;
- caso 2: un dipendente di un altro reparto per motivi di produzione, deve utilizzare attrezzature di un reparto non suo (attrezzature in comune);
- caso 3: un visitatore, durante una visita guidata, si infortuna in fase di transito o a causa di una lavorazione in corso.
Max |
| max
| Re: Re: transito in un reparto | October 8 2003, 9:04 AM |
Lino, dove è finito? Attendevo con ansia una sua risposta!!!
Max |
| liemi
| re... | October 8 2003, 1:34 PM |
arriva... arriva... sta attraversando un reparto non suo, senza toccare macchinari e attrezzature...
abbi fede... sta arrivando.
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| lino
| Compiti e responsabilità del preposto | October 8 2003, 2:21 PM |
Scusate il ritardo.
I compiti del caporeparto sono normalmente quelli del preposto e dovrebbero sempre essere attribuiti con apposita "dazione d'incarico", in quanto comportanti responsabilità penali che, come noto, sono sempre personali.
Nei casi citati se un eventuale infortunio fosse dovuto ad attività lavorative che avvengono sotto il diretto controllo del preposto, la sua omessa vigilanza sarà sicuramente connessa con l'evento.
Ad esempio, se io transitando nel reparto venissi investito da un carrello che transitava a velocità sostenuta e tale situazione, durante le indagini, apparisse come un'attività che perdurava da tempo senza che il caporeparto-preposto avesse esercitato la sua attività di sorveglianza mediante richiami al personale, allora il fatto di avertollerato tale situazione coinvolgerebbe direttamente il preposto.
Stesso discorso se io transitando da un reparto venissi colpito da un truciolo d'acciaio proveniente da una fresa presente sul luogo, la cui protezione, ancorchè in dotazione alla macchina, era stata asportata o bypassata dall'addetto senza che il preposto fosse intervenuto per rimuovere tale situazione di pericolo.
In latre parole, il preposto non deve sostituirsi al dirigente o al datore di lavoro ma deve esercitare un'attività di sorveglianza sul personale che opera e sui luoghi e posti di lavoro che ricadono sotto il suo diretto controllo.
Ricapitolando:
Il preposto è colui che sovrintende all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionale.
SOVRAINTENDERE: Indica un’attività rivolta a vigilare sul lavoro dei dipendenti al fine di garantire che esso si svolga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi dirigenti dell’azienda.
Comporta anche un limitato potere di impartire ordini ed istruzioni di natura meramente esecutiva.
La vigilanza del preposto dovrebbe consistere in un assiduo controllo dello svolgimento dell’attività lavorativa, in conformità ai modi, ai tempi e agli obiettivi fissati in via generale dai propri superiori gerarchici (dirigenti) e sulla base dei criteri di massima, con i mezzi, le attrezzature ed i presidi di sicurezza dagli stessi preordinati.
Non spetta al preposto adottare le misure di prevenzione, ma applicare quelle da altri predisposte.
Il preposto deve intervenire a specificare meglio, con ordini e direttive particolari, le cautele da osservare e le concrete modalità della loro applicazione.
Vediamo quali sono i compiti del preposto
Compiti di vigilanza
1. assicurare il costante controllo delle lavorazioni, verificando il pieno rispetto delle norme di legge e delle direttive ricevute dal proprio superiore gerarchico;
2. controllare la pratica attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza e la tutela della salute del personale posto alle sue dirette dipendenze, intervenendo con adeguati richiami e con opportune azioni di informazione e sensibilizzazione, ogniqualvolta vengano commesse infrazioni alle norme di sicurezza;
3. esigere l'uso dei dispositivi di protezione individuale in dotazione ai dipendenti, controllandone l'efficienza ed il corretto, effettivo utilizzo;
4. controllare che siano correttamente utilizzate le attrezzature/macchine/impianti e la tenuta in posto dei dispositivi di sicurezza e delle protezioni collettive, accertandosi della loro efficienza e, in caso contrario, intervenire ripristinandone la funzionalità o mettendole fuori servizio;
5.verificare che il personale specializzato effettui i controlli sulle condizioni di efficienza delle attrezzature/macchine/impianti ed effettui le relative azioni di manutenzione ordinaria (macchine da magazzino, impianto antincendio, ecc.);
6. controllare che l’uso dei prodotti chimici impiegati dal personale posto sotto il suo diretto controllo, avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza antinfortunistica e che gli stessi prodotti chimici utilizzati siano provvisti delle relative schede di sicurezza;
7. riferire al proprio superiore gerarchico, con idonea periodicità o immediatamente, nei casi urgenti, sullo stato di sicurezza relativo al sito di cui è preposto.
Compiti “attuativi”
1. provvedere affinchè gli operatori addetti alle lavorazioni poste sotto il Suo diretto controllo siano istruiti e resi edotti sia sui rischi derivanti dalle lavorazioni da eseguire, sia sulle modalità per lavorare in sicurezza, in modo che ciascuno svolga le proprie mansioni con attenzione e nel rispetto delle norme di legge nonchè delle norme e delle procedure di sicurezza aziendali;
2. provvedere alla corretta tenuta del registro antincendio, annotando tutte le verifiche e le manutenzioni effettuate sulle attrezzature e sugli impianti antincendio (impianto idrico antincendio, estintori, impianti di rilevazione incendi, luci di emergenza, porte tagliafuoco ecc.), avendo cura di annotare anche i corsi di formazione per gli addetti alle emergenze antincendio e le prove di allarme effettuate;
3. collaborare con il responsabile del servizio prevenzione e protezione, al coordinamento dei metodi di prevenzione e protezione dai rischi per le attività lavorative svolte da ditte esterne, con il proprio personale, all’interno del deposito, in ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 7 D.Lgs. 626/1994;
4. collaborare con il responsabile al servizio di prevenzione e con il Medico competente alla programmazione delle visite mediche previste dal protocollo sanitario;
5. collaborare con il superiore gerarchico e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, alla programmazione dei corsi di formazione e degli incontri informativi per il personale;
6. collaborare con il superiore gerarchico ed il responsabile al servizio di prevenzione e protezione dai rischi per l'effettuazione delle indagini per incidenti ed infortuni gravi;
7. collaborare con gli addetti payroll del Centro Tecnico per la redazione del rapporto interno d'infortunio.
Compiti “propositivi”
1. richiedere al proprio superiore gerarchico l’addestramento adeguato del personale neoassunto o trasferito da altro diverso lavoro, per lavorare in sicurezza;
2. richiedere al proprio superiore gerarchico gli stanziamenti economici necessari per dare attuazione, nel deposito posto sotto il suo diretto controllo, a quanto richiesto dalle norme di legge e ai regolamenti vigenti.
Infine due sentenze della Cassazione
Cassazione Penale, sez. I, 27/2/1998 – Ruggiero
L’esistenza sul luogo di lavoro di un preposto – salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri e autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza - non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l’impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure ed usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.
Cassazione Penale, sez. III, 27/1/1999 – Celino
Grava sul preposto, nell’alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa – inidoneità originaria o sopravvenuta – siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra.
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| max
| Re: Compiti e responsabilità del preposto | October 9 2003, 10:05 AM |
Una sola parola per Lino: grazie!! |
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