Con il presente messaggio sono curioso di scoprire cosa succede qua e là per l'Italia ?!
Vorrei sapere se sono solo io a trovarmi sconcertato o se come me anche altri si trovano in situazioni simili.
1) Sono un paio d'anni che ho stretti rapporti con la A_USL, in particolare con il loro "Coordinatore per gli apparecchi di sollevamento".
Bene stanti una serie di condizioni, cui non so darmi una ragione, quali l'ISPESL di competenza che non fa altro che assegnare, su esplicita richiesta, il famoso n° di matricola ENPI/ISPESL ai nuovi apparecchi cert. CE, senza mai, ripeto mai, effettuare una verifica di 1° impianto.
Di conseguenza mi sono così ritrovato a cercare di ovviare a tale mancanza proprio con la A_USL.
Bene, questa mi ha espressamente richiesto :
a) di tenerla mensilmente aggiornata sulla situazione, dislocazione di tutti gli apparecchi di sollevamento in provincia (i nostri cantierei si sviluppano per parecchi Km lineari, con conseguente necessità di parecchie Autogru, camion gru e Gru a Torre). Di aggiornare anche la situazione delle Verifiche Annuali A_USL/ARPA effettuate e del relativo esito.
b) mi è stato espressamente richiesto di NON fare richiesta di Verifica annuale per i mezzi CE che non hanno subito la Verifica di 1° Impianto dall'ISPESL.
c)Mi mette in discussione la validità di un Libretto rilasciato da un dipartimento ISPESL nel Maggio 1996, in quanto su di esso viene fatto riferimento alla scheda degli elementi costituenti riportata nel Manuale di Montaggio e manutenzione.
Inoltre non posso non segnalare come tra due provincie limitrofe le modalità di richiesta della Verifica annuale e le modalità d'effettuazione di queste ultime sono a dir poco diverse. Non per niente ho fatto anche una pessima figura nel momento in cui mi sono trovato a parlare con i secondi.
Un ulteriore domanda a cui non ho ancora trovato una risposta esaudiente è la seguente e riguarda il regime di controlli a carico di utilizzatori e/o proprietari di apparecchi di sollevamento, riguarda il regime delle verifiche periodiche. La verifica annuale chi e può eseguirla, il proprietario/utilizzatore direttamente o un personaggio che abbia determinati requisiti ?
Rigrazio anticipatamente per ogni eventuale commento e/o informazione, cordiali saluti.
Caro Olmo, ti voglio raccontare le mie di avventure riguardo gli apparecchi di sollevamento. Nella azienda in cui lavoro, vi sono un totale di 10 Gru a ponte (carroponti), tutti regolarmente denunciati all'ISPELS a partire dai primi anni 70 per finire con gli ultimi 4 del 2001. L'ISPELS non si é mai fatta viva, solo alcune Gru possiedono il libretto ENPI e quindi vengono verificate dall'Arpav assieme alle più recenti che possiedono il CE, per le restanti che sono 4 Gru sprovviste di libretto, l'Arpav non può verificarle quindi diventano macchine senza alcun obbligo di verifica da parte dell'ente preposto.
Allora io mi chiedo come sia possibile che in Italia avvengano fatti del genere, e stiamo parlando di apparecchi di sollevamento da 10 ton l'uno che vengono ignorati da questi enti i quali in caso di incidenti se la caverebbero scaricando la colpa al datore di lavoro, il quale doveva provvedere alla manutenzione delle macchine.
Ah, dimenticavo riguardo l'ultima domanda ti posso dire che le verifiche/manutenzioni sono un obbligo rivolto al datore di lavoro, che si può rivolgere a una ditta specializzata, come nel nostro caso, oppure possedere un manutentore interno il quale però sia in grado di assumersi la responsabilità apponendo la propria firma sul registro manutenzioni/verifiche della macchina controllata.
In modo sintetico:
1- la verifica periodica di legge di cui all'art. 194 DPR 547/55 (portata gru > 200 kg) è d'obbligo ed effettuata dall'ASL/ARPA e nessun altro;
1a - la verifica viene effettuata con rilascio del verbale, se esiste libretto ENPI/ISPESL o marcatura CE (anche senza matricola ISPESL);
1b - richiedi la verifica annuale ( p.c. - Cass. Pen. Sez. IV 18/10/65 n° 2071 - Il direttore di cantiere che non fa sottoporre a verifica da parte dell’ENPI (ora ASL/ARPA) le gru di cui si serve, viola l’art 194 del regolamento generale di sicurezza (DPR 547/55 ). L ‘aver affidato il controllo della gru ad un operaio specializzato dell’impresa non elimina la violazione stessa perché non è dato sostituire cautele tassativamente prescritte dalla legge con altre scelte ad arbitrio, tanto che nella specie si trattava di sostituire una verifica ufficiale, prevista ad opera di un organo altamente qualificato, con la semplice vigilanza affidata ad un dipendente della azienda stessa, che non poteva fornire quelle garanzie di capacità e disinteresse proprio dell’ENPI. La detta violazione, da ascriversi al direttore del cantiere, comporta la responsabilità di quest’ultimo in ordine all’infortunio mortale occorso all’operaio, caduto dalla copertura del capannone, perché una benna azionata dalla gru di cui trattasi, anziché arrestarsi al livello della copertura, per difetto del sistema frenante, proseguendo nella discesa, ha fatto crollare la copertura sulla quale si trovava l’operaio);
1c - è d'obbligo comunicare il trasferimento o spostamento dell'apparecchio (art. 16 DM 12/09/1959);
2 - controllo ai fini della manutenzione è in capo al datore id lavoro ed effettuata da ditte esterne o personale interno ( obbligo controllo trimestrale funi/catene ante CE, obbligo aggiornamento registro di controllo per CE)da lui scelto.
Il tecnico della A_USL mi dice che devo appoggiarmi ad un Tecnico qualificato per l'esecuzione della Verifica annuale prevista dal Registro di Controllo, NON quella obbligatoria dell'organo di controllo, da richiedere periodicamente. Chiedo:
- ha ragione ?
Chiedo, quindi, esiste un elenco di Persone, stabilito da un Ente o dallo Stato, cui sono in dovere di rivolgermi o semplicemente è un modo, l'appoggiarsi a tecnici esterni, per levarsi un filino di responsabilità, quindi generalizzato per comodità ed incertezza ?
La seconda che hai detto tieni presente che l'art. 35 D.Lv. 626/94 recita al comma 4 lett. c) " Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
....c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso";
e al comma 5 lett. b) "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
....
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato é qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti". In Italia non esiste un elenco del genere che richiedi, basta l'iscrizione alla camera di commercio se il lavoro è svolto da una ditta esterna.