vorrei sapere se i collaboratori co.co. possono essere designati alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze, all'interno di una società informatica?
grazie per le eventuali risposte.
Infatti, ho detto secondo normatva no! Poichè non cè vincolo di lavoratore subordinato, intendevo che, soddisfatto questo con un lavoratore dipendente, perchè non si può, non dico designare, ma insegnare ai co. co. co. l'uso degli estintori e tutto quello che fa parte della valutazione dei rischi della unità produttiva? Quindi informarli e perchè no! Formarli?
Non credo ci si debba fermare al rispetto delle normative, nulla osta che si possa soggettivamente operare secondo conoscenza e rispetto di se stessi, del proprio ruolo e di quello degli altri. Chiaramente, oltre l'aver soddisfatto i noti dovuti adempimenti.
Capisco lo spirito (forse un po' naif) che indurrebbe G. a svolgere azioni formative al maggior numero di persone possibile. Però non mi sento di condividere l'ipotesi prospettata.
I cococo sono, ancora per qualche giorno - visto l'imminente riordino della normativa - lavoratori autonomi, quindi 'ospiti' dell'azienda. La quale é tenuta a fare tutto il possibile per rendere il loro 'soggiorno' il più sicuro possibile.
Se il committente effettua nei loro confronti azioni formative quali quelle prospettate, li autorizza di fatto ad intervenire in prima persona utilizzando attrezzature di emergenza aziendali. Ciò espone l'azienda a rischi che hanno duplice valenza: infortunistica e contrattuale.
Nella prima ipotesi, in caso di infortunio (es. estintore che cade su un piede del cococo, oppure ustioni...) il committente sarebbe chiamato a rispondere del danno fisico (i collaboratori non sono assicurati INAIL)oltre che eventualmente biologico ecc...
La seconda ipotesi potrebbe suffragare invece l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ("... mi hanno persino istruito sull'uso degli estintori...") con tutto ciò che ne potrebbe conseguire.
Importante e doveroso, invece, fornire adeguata informazione sul piano di emergenza, vie e percorsi di esodo ecc...
Quanto alla risposta precedente, il no era riferito alla domanta di T. sulla possibilità di d e s i g n a z i o n e degli addetti alle emergenze che, come é noto, devono essere 'lavoratori' così come definiti all'art. 2.
Cordialmente,
Stilo
E qui si entra nella mala situazione per la quale non si capisce per quale verso prendere questo tipo di collaboratore, che poi svolge il suo lavoro (ospite?)Nell'ambito di una unità produttiva alla quale non appartiene e tantomeno si può configurare. Lav. autonomo neanche o forse! Subappaltatore neanche. Di fatto comunque, ripeto di fatto è un lavoratore che svolge il suo lavoro nell'ambito di una unità produttiva dove, si presume ci siano altri lavoratori dei quali almeno uno di tipo subordinato (sic.!)quindi...si profila il caso "Datore di lavoro-committente" ex Art.7/626 e succ. mod. e se così fosse, scatterebbe il coordinamento..da cui...!
E' vero, attendiamo che questo problema venga chiarito o sanato. Intanto però, trattiamo queste persone come individui che lavorano per noi, magari rischiando quello che tu giustamente affermi, (che peraltro, non sarebbe difficile dimostrare con altre motivazioni)facendoli sentire almeno equiparati agli altri lavoratori per quanto riguarda l'igiene, la salute e la sicurezza. Poi ognuno si regola come meglio crede! Io rifiuto in casi come questi l'applicazione della lettera della legge.