MODENA '03: valutazione del rischio chimico (D. Lgs 25/02)
October 28 2003 at 4:07 PM
MIK
Vi aggiorno sull'esito del convegno RISCH '03 che ha avuto come tema la valutazione del rischio chimico, premettendo che per maggiori informazioni o chiarimenti (ove non possa provvedere di persona) vi rimando alla consultazione degli atti del convegno stesso.
1) Modelli valutativi e software
sono stati presentati e comparati diversi modelli valutativi tramite software. Tutti sono stati ritenuti più o meno efficaci seppure con delle limitazioni riguardo alla totalità dei rischi da valutare. Nella fattispecie infatti alcuni di questi prendono in considerazione solo i rischi per la salute e non anche quelli per la sicurezza, concetrandosi soprattutto sulle esposizioni croniche e non anche su quelle acute.
In particolare le regioni emilia e toscana hanno presentato il loro modello (con relativo software, scaricabile gratuitamente dalla rete)che può essere di aiuto per le PMI nella valutazione senza misurazioni.
Per tutti i modelli restano comunque questi capi saldi:
A) le schede debbono essere complete ed aggiornate. In proposito invito TUTTI ad unirsi alla battaglia condotta dal sottoscritto contro le schifezze che ci sono propinate dai fornitori e vi esorto a leggerle con attenzione: troverete che nessuna è conforme al DM Salute 18/09/02 ed alcune riportano, specialmente al Punto 8, delle vere nefandezze inapplicabili per l'utilizzatore finale. RIFIUTATELE e se avete potere contrattuale minacciate di non acquistare più il prodotto in maniera da fare pressione su costoro. in proposito vi esorto anche a verificare la corrispondenza fra le SDS e le etichette e di queste ultime alla norma.
B) la applicazione delle misure generali di tutela (sostituzione, allontanamento, riduzione degli esposti e degli agenti, ecc) è sempre e comunque obbligatoria e deve essere propedeutica alla valutazione e, aggiungo io, deve essere documentata.
C) la AUSL di Modena, nella persona del Dott. Govoni che è uno dei membri del comitato scientifico della Conferenza Stato-Regioni nonchè coautore del modello di cui sopra, ha sostenuto e ribadito che "ove vengano usati i DPI e sia prevista la sorveglianza sanitaria quasi automaticamente ci si trova nella condizione del rischio Non Moderato" (affermazione non pienamente condivisa da chi scrive e nemmeno dal relatore dell'ISPESL [anche alla luce del fatto che praticamente non esistono preparati o sostanze che al punto 8 della SDS non prescrivono assolutamente nulla], ma risultante dalla lettura testuale della norma). Tali misure in caso di rischio Moderato possono essere adottate o mantenute in essere soltanto se:
1) vengano ricomprese nel DVR nelle misure generali di tutela di cui sopra
2) vengano giustificate con il principio che la introduzione di una nuova norma non può attenuare le tutele già predisposte.
In proposito il relatore ha comunque paventato la possibilità che in caso il rischio venga valutato Moderato e d'altro canto siano previsti i DPI e la Sorv. Sanitaria "POTREBBERO esserci problemi con l'INAIL" (Argomento questo tutto da approfondire).
2) Definizione di Moderato e Non Moderato
Sta prevalendo la linea intepretativa di attribuire al termine moderato il significato di "irrilevante", "trascurabile", "non significativo" e sinonimi, anche se da più parti è stato auspicato che il legislatore assegni un valore numerico misurabile allorchè provvederà (!!!??? quando e se) a definire il termine. Il valore di soglia attualmente proposto per la "moderatezza" è pari al 5% per l'ISPESL (relatore LOMBARDI) o 10% del TLV per altri (regione emilia, Govoni), con la precisazione che la stessa definizione AGGIORNATA di TLV data dalla ACGIH nel 2003 non implica automaticamente l'assenza di rischio, tanto che in giurisprudenza si sono verificati casi di DL condannati non ostante il limite espositivo fosse sotto il TLV (In proposito vi rimando alla consultazione della definizione).
3) è stato presentata dall'ISS una nuova banca dati aggiornata consultabile on line entro la fine dell'anno che riporterà sia i dati EINECS (europei, generalmente più restrittivi) che quelli dell'ACGIH. la banca dati sarà identificata con BDC (banca dati cancerogeni) perchè inizialmente sarà dedicata solo a questi.
4) sono state presentate le linee guida per gli organismi ispettivi per valutare la corretta valutazione del rischio. Su questo punto tuttavia non posso darvi molti ragguagli.
5) per finire Federchimica ed altre associazioni hanno presentato delle linee guida per i produttori per la corretta redazione delle SDS che scendono nel dettaglio dei contenuti rispetto a quelli del DM Salute.
Re: MODENA '03: valutazione del rischio chimico (D. Lgs 25/02)
October 29 2003, 11:46 AM
ringrazio per le informazion relative al convegno di Modena, ma ritengo utile chiarire il perchè mi sembra strano che gli enti di controllo si orientino verso l'individuazione di un valore numerico, estremamente difficile da relazionare con le realtà lavorative.
Cito testualmente dall'introduzione dell'elenco dei TLV redatto dall'ACGIH:
"I TLV, valori limite di soglia, indicano per ciascuna delle sostanze elencate, le concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno senza effetti negativi sulla salute. Tuttavia, a causa della notevole varietà della sensibilità individuale, una piccola percentuale di lavoratori può accusare disagio in presenza di alcune sostanze le cui concentrazioni siano pari o inferiori ai TLV e, in una più piccola percentuale di individui, si può osservare un effetto più marcato per l'aggravarsi di condizioni preesistenti e per l'insorgere di una malattia professionale".
In altre parole la stessa ACGIH evidenzia che i suoi TLV possono essere fallaci nei riguardi di una piccola percentuale della popolazione. Se una legge deve tutelare l'intera popolazione lavorativa, come facciamo ad individuare quel valore soglia al di sotto del quale tutti i lavoratori, sensibili o no, sono tutelati? Per esperienza personale aggiungo anche le allergie o sensibilità ad alcuni prodotti possono svilupparsi nel tempo, se ipotizzo una esposizione moderata (ma non inesistente) dovrei escludere l'obbligo di sorveglianza sanitaria e non sarei in grado di tutelare lavoratori sensibili.
Un'altra osservazione che avanzo riguarda la non disponibilità di TLV (o dati analoghi) sulla esposizone per contatto. I TLV parlano unicamente di esposizione per via inalatoria e non considerano le altre vie espositive ma sono noti composti che possono introdursi più facilmente nell'organismo per via cutanea che non per via aerea.
Rimango quindi molto scettico ogni volta che mi si propone un limite per la valutazione di rischio moderato e non moderato basato sui TLV e ritengo anche il motivo per cui alcuni DL siano stati condannati benchè al di sotto del TLV.
E' una posizione condivisibile. Tuttavia, bisogna pure individuare un limite per l'exp moderata. Quali altri parametri proponi? Per analogia, la valutazione del microclima introduce il concetto di percentuale di popolazione soddisfatta, dando per scontato che non si può accontentare tutti. Basti pensare alle 'liti' familiari quando c'è da regolare il condizionatore o il riscaldamento e magari in famiglia si è appena in due!
Per quanto riguarda l'exp per contatto, il modello proposto a MO tiene conto di questo fatto nella valutazione complessiva introducendo il concetto di 'numero di contatti', cioè quante volte nell'unità di tempo il lavoratore viene a contatto cutaneo con la sostanza. Si effettua poi un calcolo per ottenere l'esposizione cumulativa (inalatoria + cute).
Certo, il sistema non sarà infallibile, ma quali sono le alternative?
Churchill diceva che la democrazia è un pessimo sistema di governo, ma è il migliore che ci sia...
Saluti
Condivido le osservazioni sulla necessità di trovare un parametro (possibilmente non personale) condiviso da tecnici ed enti di controllo. E' vera l'osservazione relativa al microclima, ma credo anche che l'esposizione alle sostanze chimiche sia un poco più importante per la tutela della salute. Vi propongo un altro quesito: se un operatore sensibile non dovesse essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e per questo motivo dovesse incorrere in un peggioramento del suo stato di salute, come pensate che si comporterebbe un giudice nei confronti del DL?
Riconoscerebbe il lavoro svolto dal DL per preservare la salute del 99 % dei suoi lavoratori o contesterebbe il giudizio moderato di rischio chimico?
Mah, comunque ricordate che non stiamo parlando di essere esposti a 1 o 2 gradi di temperatura di differenza ma ad aspetti fondamentali per la salute dei lavoratori. Riconosco che esiste una pecca di fondo nella norma, riguardante la non necessità di svolgere sorveglianza sanitaria ( relativa al rischio chimico) in caso di valutazione moderata. Credo infatti che a volte sia sufficiente una "chiaccherata" con il lavoratore per venire a conoscenza di eventuali problemi legati alle sostanze chimiche senza ricorrere a sofisticate analisi non sempre rivelatrici (mi perdonino i medici competenti ma stiamo parlando di addetti sensibili a minime quantità di prodotto). A questo punto dovrei dare una risposta alla tua domanda: quando il rischio è moderato o no?
Riconosco che posso passare per estremista ma l'unico parametro che mi viene in mente è: se esiste il prodotto chimico ed è possibile l'esposizione del lavoratore il rischio è non moderato! almeno fino a quando qualcuno non dimostrerà che essere esposti ad un decimo o meno del TLV non comporta rischio per il 100 % della popolazione lavorativa.
Sinceramente spero che qualcuno mi smentisca e mi presenti metodi di valutazione alternativi!
Munro, tutti noi operiamo quotidianamente per il raggiungimento di condizioni di salute ottimali per i lavoratori.
Ciò non significa però che dobbiamo ragionare sull'eccezione perchè si corre il rischio di snaturare la figura del ddl che è innanzitutto un imprenditore e non il titolare di un istituto di ricerca epidemiologica o di malattie tropicali.
Quando egli ottempera ad un obbligo di legge come la val. del rischio chimico applicando con scienza e coscienza un protocollo predisposto, diffuso e raccomandato dai medesimi Enti deputati ad effettuare i controlli nelle aziende, penso che possa ritenersi sufficientemente tranquillo. In 3 gradi di giudizio troverà 1 magistrato 'normale'...!
Altrimenti, seguendo il tuo ragionamento, il ddl dovrebbe, in sede di assunzione, predisporre tutti gli esami allergologici possibili ed immaginabili, disporre la TAC e chissà quant'altro ancora per tutti i suoi dipendenti. Assurdo! E probabilmente anche in contrasto con la privacy.
Se per esempio un lavoratore è allergico al lattice e non può utilizzare quel tipo di guanto, ritengo che sia suo dovere (ed interesse) comunicarlo al ddl. Ma non viceversa.
Mi pare, per concludere, che le argomentazioni esposte travalichino quello che è il limite del buon senso, se non proprio del lecito.
Saluti
Stilo
Accetto volentieri le osservazioni, rendendomi conto che il mio atteggiamento "estremista" comporta un aggravio sensibile delle problematiche relative al rischio chimico. D'altra parte il dubbio mi rimane, se il legislatore non individua dei limiti che permettano di individuare un rischio moderato, come dovremmo comportarci? A prescindere da quanto detto a Modena (scusate se non sono preciso ma ero assente), diverse ASL sostengono che la presenza della sostanza chimica sia sufficiente a individuare un rischio non moderato; se questo dovesse essere l'indirizzo che ci viene dato come proseguiremo? Secondo me dovremo mantenere la sorveglianza sanitaria, decidere monitoraggi più o meno frequenti dell'esposizione (se necessari), individuare mezzi preventivi e di protezione adeguati. Nulla di impossibile o di nuovo rispetto a quello che svolgiamo per altre forme di rischio, a meno che non si consideri poco presentabile il definire un rischio non moderato! Forse è sufficiente rendersi conto che il definire un rischio non moderato vuole dire che si sta operando con prodotti pericolosi per la salute, a prescindere dai mezzi che metto in atto per limitare l'esposizone dei lavoratori. Mi associo poi al fatto che tutto deve essere condito da una buona dose di buon senso, indispensabile per non gravare i ddl di spese inutili e superflue.
Mi permetto inoltre un'altra osservazione, se dovessimo lavorare con dei limiti di TLV cosa scriveremmo sul documento di valutazione del rischio? Senza dubbio che non c'è bisogno di sorveglianza sanitaria, e sta bene, ma non dovremmo assicurarci che tale limite sia sempre rispettato e che non ci siano esposizioni accidentali o sistematiche anche se limitate nel tempo a valori superiori al limite di TLV? In altre parole dopo aver introdotto dei limiti inferiori al TLV, cosa faremo introdurremo dei limiti inferiori anche agli STEL? Insisto nel non essere completamente persuaso che individuare una frazione del TLV sia il metodo corretto per catalogare una forma di rischio.
Ho un'altra impressione, che si cerchi sempre di meccanizzare delle decisioni, trascurando che al centro delle nostre valutazioni non ci sono delle macchine ma dei lavoratori e che le nostre decisioni li coinvolgono.
Ti ringrazio comunque Stilo per le osservazioni, anche se al momento non ho intenzione di cambiare punto di vista.
...ma buonasera a tutti! Son "cieca da un monitor" (nel senso che mi si è orrendamente grippato il PC) da una settimana, e adesso sono ospite del PC di mia figlia, per cui dovrò concentrare al massimo il mio parere. Dunque, ringrazio munro di aver sottolineato che il TLV, correttamente, non è affatto una concentrazione di tutela, bensì di cautela: e se nessuno mi ha cambiato anche l'italiano, son cose diverse.Ma è anche vero che abbiamo una norma cogente che indica un "rischio moderato" (e lasciamo stare cosa ne penso io di questa traduzione)al di sotto del quale non si procede neppure alla sorveglianza sanitaria, e quindi sarebbe auspicabile che tale "moderazione " (GRRRR!)fose quantificata in un numero. Giusto per rendere univocamente intelligibile il concetto altrimenti assai aleatorio di "moderato". Vorrei sottolineare che al congresso degli igienisti industriali tenutosi a Napoli nel 2001 c'è stata un'intera sessione dedicata alle soggettività individuali in relazione alle cause morbigene (tutte, non solo professionali), dalla quale è emersa finalmente la grande verità che siam tutti esseri umani, ma non siamo tutti eguali (scientificamente provato: gli albini al sole si ustionano perchè non producono melanina, per esempio...). E magari, senza scomodare la biologia molecolare, ognuno di noi sa che c'è gente che usa preparati terrificanti per decenni e non ne trae danni neppure subclinici, mentre arriva il nuovo assunto che si sente male dopo due settimane. Dico, l'uranio "impoverito" mica ha sterminato tutti quelli che ci sono venuti a contatto, solo qualcuno! Ecco, il problema quindi - a mio avviso- non è tanto il limite (potremmo decidere che è moderato al di sotto di 1/100 del TLV, volendo) ma l'uso pratico che se ne può fare. Cogliendo l'occasione per ripetere tutto il male possibile dell'abrogazione dei punti da 1 a 44 e 47 del DPR 303 (dove c'erano TUTTE le famiglie chimiche), mi sembra che l'unico approccio corretto sia quello di saper ipotizzare, se non diagnosticare tout-court, la tecnopatia per qualunque patologia insorga in soggetti comunque esposti ad uso di sostanze chimiche. Il problema assicurativo resta limitato ai lavoratori dipendenti, ma le tecnopatie sono molto più diffuse di quanto si immagini. Quanti di voi hanno una moglie, o anche solo la colf, che si lamenta che un certo detersivo le spacca la pelle delle dita? E (sempre per rimanere nel femminile) non vi è mai capitato di sentir dire " quella tintura mi arrossa/fa bruciare tutta la cute della testa" oppure "questo sapone mi fa prodere" etc...?
Bene, sono tecnopatie. Non saranno malattie professionali in senso stretto, ma di certo son tecnopatie. Come l'anemia saturnina dei bimbini che si ciucciavano le gomme al piombo, come la famigerata "allergia nobile" che costringe tante persone ad usare solo gioielli in oro (eheheheh!!!-ipersensibilità a nichel-cromo) e così via.
Un'ultima cosa: per tutto ciò che è mutageno o teratogeno, come per i cancerogeni, non sussiste limite di "moderazione". A mio avviso, neppure che i sensibilizzanti.
Quindi, dobbiamo affidarci alle SDS. Mmmhhhh... Affidarsi è una cosa, fidarsi ne è un'altra. Come "cautela" e "tutela".
Nofer
grazie Nofer per aver saputo meglio di me esprimere certe perplessità. Non me ne vogliate se ho ipotizzato il dichiarare sempre un rischio non moderato se si impiega una sostanza chimica, ma credo che l'impagabile Nofer abbia messo il dito sulla piaga. Importante non è il mero valore numerico che verrà adottato ma il saperlo applicare correttamente. Ovvero il saper rendersi conto che in talune circostanze tale numero non è sufficiente per trincerarsi dietro un giudizio di rischio moderato. In altre parole spetterà a medici competenti ed ai tecnici il pesare se il limite che adotteremo sarà sufficiente oppure se dovremo restringere ancora il campo di "moderazione"!
Il rischio è ovviamente quello indicato da MIK, la tendenza a fare tanta carta ... troppa!
Il mio punto di vista è sostanzialmente concorde con NOFER.
Se infatti passasse la linea interpretativa di Munro se ne dedurrebbe che nessuna mansione è classificabile come moderata, dal momento che in ogni luogo di lavoro si è chiamati a convivere con agenti chimici.
Il problema dal mio punto di vista non sarebbe tanto fare la sorv. sanit. o la fornitura dei DPI (cosa che già faccio che, con gli escamotage di cui ho detto nel post precedente, ho intenzione di mantenere) ma la campionatura e la ripetizione della SS con conseguente invio cartelle sanitarie a ISPESL.
COME POTREI GESTIRE tali adempimenti avendo circa 2000 luoghi di lavoro ed altrettanti addetti con volumi di turn over di circa 1000 per anno? IMPOSSIBILE.
Ecco che allora la questione si risolverebbe, come al solito, nella produzione di carta inutile.