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..alla fine: MULTA IN CANTIERE!!! ma chi paga?

November 4 2003 at 11:28 PM
Charlie 

Buona sera, cari Illuminati,
ho corso per tutta la città per fiondarmi al pc per chiedervi parere. Leggete bene, e ditemi cosa ne pensate.
Sono tre quesiti (ringrazio tutti anticipatamente per le risposte)

C'è un cantiere edile al quale viene effettuato un controllo da un ispettore del lavoro:

1) Trova un operaio che inchioda senza guanti e rilasci multa all'impresa per 500 euro. Ma l'azienda ha fornito gli operai di dpi (che hanno anche firmato per averli ricevuti). Secondo me dovrebbe pagare l'operaio. Ma l'addetto alla vigilanza che ruolo ha? Certo che in un cantiere con centinaia di persone non può mica seguirli tutti come bambini....

2) Nella cassetta del pronto soccorso manca l'alcool e la tintura di iodio. Vorrebbe rilasciare altra multa, ma non è convinto e desiste. Mi domando: esistono dei requisiti minimi sui contenuti delle cassette del pronto soccorso.

3) Un apprendista muratore di 22 anni, deve passare la visita del Medico del Lavoro, o basta l'idoneità rilasciata dal medico sanitario?

Vi ringrazio per l'aiuto.
Charlie

 
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Luca

Re: ..alla fine: MULTA IN CANTIERE!!! ma chi paga?

November 4 2003, 11:43 PM 

Per la cassetta di pronto soccorso ti riporto un precedente messaggio dove se ne era discusso

http://www.network54.com/Hide/Forum/thread?forumid=86558&messageid=1065426366&lp=1065682876

Per gli altri quesiti spero intervengano i big per darti i chiarimenti che chiedi.

Salve

Luca

 
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Anonymous

Re: ..alla fine: MULTA IN CANTIERE!!! ma chi paga?

November 5 2003, 12:21 AM 

Beh, secondo me, per il caso 1) deve pagare il lavoratore a meno che non ci sono gravi negligenze da parte di chi doveva controllare i lavoratori per quanto riguarda la sicurezza (ad esempio, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Per il caso 2), il DPR 303/56 dice che il DdL deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure agli infortunati, ma si riferisce solo alle aziende industriali, commerciali ed agricole con determinati requisiti (a definire il contenuto del pacchetto di medicazione e della cassetta di pronto soccorso provvede il D.M. 28/7/58). Secondo me, un'impresa di costruzioni deve disporre di presidi idonei a prestare il primo soccorso e quindi la mancanza di alcool e tintura di iodio denota sicuramente un comportamento superficiale e negligente del DdL, ma non credo, per i motivi esposti prima, che ci siano i presupposti per multarlo (a quale articolo di quale norma è stata fatta l'infrazione?).
Enrico

 
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liemi

re.....alla fine: MULTA IN CANTIERE!!! ma chi paga?

November 5 2003, 12:42 AM 

1) (multare il dipendente)
Quando esce quest'argomento nei convegni o nei vari corsi, soprattutto se mi trovo in presenza di UPG o Magistrati, penso sempre di metterli in difficoltà raccontando questa storiella:

Un automobilista esegue un sorpasso in curva... dopo la curva una pattuglia della stradale lo ferma ed eleva contravvenzione al proprietario della macchina, a chi l'ha costruita, a chi gli ha rifatto il motore, a chi ha sostituito le 4 gomme... mentre nessuna contravvenzione viene elevata al conducente !

Io, penso sempre di metterli in difficoltà, invece... senza alcun sussulto rispondono che la contravvenzione al dipendente la elevano solo se si può dimostrare che il dipendente era stato formato e informato sulla specifica mansione in svolgimento nello specifico cantiere.

Poichè non vi è mai traccia, da parte dell'imprenditore, d'aver svolto questa formazione e informazione in quel cantiere (...e 110 volte su 100 non avviene veramente) il dipendente, al di là d'aver sottoscritto il ricevimento e l'invito ad utilizzare i DPI, NON VIENE MULTATO.

A nulla valgono tutte quelle rimostranze intese a convincere gli UPG che tale loro comportamento è dannoso alla prevenzione e alla sicurezza nei cantieri e che tale comportamento si confonde nella pura IDEOLOGIA (i padroni vanno sempre bastonati, i lavoratori no)...

Se, però, i Datori di Lavoro vorranno far correre il rischio ai propri dipendenti, di essere multati per inosservanze alle norme di sicurezza, dovranno DIMOSTRARE di averli formati e informati in quello specifico cantiere ( e un giorno o l'altro a questa formazione e informazione nel cantiere bisognerà arrivarci )

2) (Visita medica apprendista)
La visita deve essere fatta dal Medico Competente.
Nessun valore ha la visita effettuata da un Medico "sanitario" se non quella (per l'apprendista) di essere stato visitato una volta in più.

 
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liemi

re... Enrico

November 5 2003, 12:57 AM 

Attento Enrico a "fiondare" certe convinzioni quale quella che hai sopra descritto...
"...1) deve pagare il lavoratore a meno che ... (ad esempio, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)."
Fra i compiti del CSE non c'è il controllo o la verifica che i dipendenti di un'impresa abbiano indossato i guanti da lavoro durante la realizzazione dell'opera !!! Questo compito, le norme in vigore, lo pongono in carico al Datore di Lavoro e al suo eventuale Preposto.

A meno che il CSP l'abbia "ingenuamente e inopportunamente inserito nel PSC e il CSE non l'abbia variato eliminando legittimamente tale inserimento.

 
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Stilo

Re: ..alla fine: MULTA IN CANTIERE!!! ma chi paga?

November 5 2003, 8:26 AM 

Riguardo la multa da 500 euro, a quale norma ed articolo si è riferito l'ispettore? E' importante saperlo per valutare l'ipotesi di ricorsi o rivalse.

 
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Marco

...

November 5 2003, 2:47 PM 

Ciao Charlie

La mia idea personale è la seguente.
La Legge n. 51 del 12.02.1955 venne emanata per la tutela dei lavoratori dipendenti e riflette le condizioni dell'epoca. In quel periodo vi fu la tragedia dei Minatori a Marsinelle (Belgio) e la Carta Costituzionale era stata scritta da poco.

Le "contravvenzioni", perché di contravvenzioni si tratta, venivano comunicate alle Procure ed i Pubblici Ministeri avviavano l'azione penale che si concludeva davanti al Giudice. Prima della depenalizzazione introdotta nel 1994 nessun Ispettore si sognava di far condannare penalmente un lavoratore subordinato ... e tale approccio è rimasto ancora oggi (anche se alcune sentenze hanno riconosciuto la colpevolezza del prestatore d'opera in relazione ad infortuni accaduti).

Il ragionamento sui Presidi Medico-Sanitari è più complesso; conviene rifarsi al Decreto Ministeriale 12.03.1959 ed al Decreto Ministeriale 28.07.1958.

Saluti

Marco

 
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Charlie

ecco a voi il verbale....

November 11 2003, 2:41 PM 

..credevate fossi sparito? Invece no, ho cercato i riferimenti legislativi.

1) Violazione D.lgs.626/94 art.4 comma 5 in quanto "non vigilava sulla utilizzazione da parte dei lavoratori dei DPI messi a loro disposizione, infatti è stato accertato che gli stessi sebbene fossero esposti a possibili offese alle mani non indossavano i guanti di sicurezza" in merito si prescrive "disporre che tutti i lavoratori facessero uso corretto dei DPI messi a loro disposizione".
SANSIONE PER PUNTO 1)
art.89 lett.b del DPR n.262/94 che stabilisce l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 516,00 euro a 2582,00 euro.

2)Vilazione del DPR 303/56 art.43 in quanto "nei lavori suddetti eseguiti normalmente all'aperto non è stato messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possono ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore di pasto o dei risposi" in merito si prescrive "la realizzazione del locale formato di sedili e di un tavole nonchè riscaldato durante la stagione fredda"
SANSIONE PER PUNTO 2)
art.58 lett.b del DPR 303/56 come modificato dall'art.26 lett.b del D.lgs 758/94 che stabilisce l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da euro 516,00 a euro 2582,00.

3)Violazione al DPR 303/56 art.28 in quanto "in cantiere non era tenuto un pacchetto di medicazione contenenti presidi chirurgici e farmaceutici determinati dall'art.2 del DM 28 7 58" in merito si prescrive "dotare immediatamente il cantiere del pacchetto di medicazione come sopra precisato"
SANSIONE PUNTO 3)
art.58 lett.b del DPR 303/56 come modificato dall'art.26 del D.lgs.758/94 che stabilisce l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da euro 516,00 a euro 2582,00.

Il verbale è stato fatto ad un'impresa edile il giorno in cui l'impresa stava allestendo il cantiere, quindi durante la recinzione. Pertanto non avrebbe avuto modo di impiantare il box di cui il punto 2.

Il pacchetto di medicazione cui si fa riferimento nel verbale è quello presente nel camioncino, mentre il vero pacchetto (completo) era presente nel box che però non essendo montato in loco, risultava come se non esistesse. Per limitare i danni hanno presentato il pacchetto del camioncino.

Cosa ne pensate??
Grazie a tutti.
Charlie

 
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liemi

re.....alla fine: MULTA IN CANTIERE!!! ma chi paga?

November 11 2003, 3:23 PM 

punto 1) A mio parere ha ragione l'UPG del DPL

punto 2) Se il cantiere stava iniziando con il suo accantieramento, mi sembra una punizione esagerata anche se mentre qualcuno stava eseguendo la recinzione, qualcun'altro poteva iniziare il montaggio della baracca.

punto 3) sembrerebbe poco credibile la giustificazione. Se il pacchetto completo era presente sul posto bastava farlo vedere invece di far vedere quello del cammioncino.

 
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Charlie

..esattamente

November 11 2003, 3:32 PM 

..infatti! Anch'io pensavo che sarebbe stato meglio motivare tutto e far presente la realtà, ma non so cosa li abbia spinti a fare questa sciocchezza. A dir la verità non so se il box era già arrivato oppure no, forse ipotizzo che non ci fosse ancora... sarebbe da stupidi presentare la cassetta del camioncino e soprattutto non far presente che il box debba essere solo montato. Cmq, per quanto riguarda l'attendibilità dell'impresa e la veridicità del loro possesso del box e della reale cassettina, garantisco io. Li conosco, non benissimo, ma so che l'hanno....

 
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Stilo

Re: ..alla fine: MULTA IN CANTIERE!!! ma chi paga?

November 11 2003, 3:33 PM 

Secondo me, stante l'ottusa determinazione dell'UPG, potresti cavartela solo con la prima sanzione. In effetti il citato articolo 4/5/f prevede la sanzione per il ddl che non dispone l'osservanza...
Per quanto riguarda i presidi di pronto soccorso (pacchetto), il DPR 303 art. 28 ne richiede la presenza solo per le aziende industriali e per quelle commerciali con più di 25 addetti. Nemmeno il successivo art 29 (cassetta) parla di imprese edili. Quindi la sanzione non è applicabile.
Per la mancanza del locale di 'riposo', essendo in corso la fase di baraccamento, non dovrebbe essere difficile dimostrare che c'erano 'lavori in corso'.
Io farei senz'altro ricorso.
Ciao

 
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Marzio

Re: ..alla fine: MULTA IN CANTIERE!!! ma chi paga?

November 11 2003, 4:34 PM 

1) E' il DDL dell'impresa appaltatrice che deve chiaramente pagare. E' lui che è stato sanzionato. Ok sono stati forniti i DPI ma il DDL di lavoro ha idoneamente informato e formato il lavoratore sull'uso di tali DPI (art. 43 e 44 D.Lgs. 626/94)? L'articolo 5 comma 2 (sanzioni al lavoratore)si applicano solo se tutto quello che è in capo al DDL è realizzato e comunque non è il DDL che può erogarle ma solo l'organo di vigilanza. Io comunque una lettera di richiamo all'operaio la farei.

2) Si esistono, sono antichi: DM 02/07/1958. In realtà molte ASL hanno emesso linee guida sul contenuto minimo di tale cassetta (Vedi ASL di Treviso, Bologna etc)

3)Un apprendista maggiorenne soggetto a sorveglianza sanitaria deve fare la prima visita sia con l'ASL (idoneità al lavoro per il quale il lavoratore deve essere assunto - art. 4 L. 25/55) sia con il Medico Competente (idoneità ai rischi specifici presenti in azienda - D.Lgs. 626/94). Le successive visite devono essere a cura del Medico Competente. Un chiarimento su questo aspetto specifico lo ha fornito la circolare dell'ex Ministero del Lavoro n. 11/01.

Ciao

Marzio

 
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