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Legge 46/90 apertura contatori gas

November 9 2003 at 8:26 PM
 

Recentemente l'azienda gas locale ha sostituito il contatore gas alimentante una centrale termica. Al controllo hanno rilevato una perdita sulla tubazione per cui hanno sigillato il contatore. Intervenuti per la riparazione abbiamo riscontrato che perdeva il rubinetto a valle del contatore. Lo abbiamo sostituito semplicemente ed abbiamo richiesto l'apertura del contatore. L'azienda gas non ha aperto il contatore "pretendendo" la Dichiarazione di Conformità. Abbiamo fatto presente che non poteva essere rilasciata se prima non aprivano il contatore ai sensi norme UNI-CIG 7129 e disposizioni Autorità Energia, e che ritenevamo comunque non andasse rilasciata per la semplice sostituzione di un rubinetto, senza modifiche, ampliamenti o nuove installazioni.
L'azienda gas si è rifiutata di aprire il contatore, lasciando l'intero condominio al freddo, rispondendo "verbalmente" che volevano la Dichiarazione di Conformità. Rilasciata la Dichiarazione (su modello conforme al prescritto), anche se poco convinti, solo per mettere al caldo i nostri clienti, l'azienda gas non lo ha aperto lo stesso pretendendo la Dichiarazione rilasciata su modello "Buffetti" e dotata, oltre che della Relazione con la tipologia dei materiali (che avevamo già consegnata), anche dello schema (nessuna variazione apportata) e della Dichiarazione di Conformità del Costruttore del rubinetto (?). Tutto questo lasciando 50 persone al freddo per diversi giorni e senza alcuna richiesta scritta.
Gradiremmo conoscere il Vs. parere in merito ed in base a quale normativa l'azienda gas ha titolo per sindacare sulla compilazione delle Dichiarazioni di Conformità e sui suoi contenuti. Grazie

 
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munro

Re: Legge 46/90 apertura contatori gas

November 10 2003, 10:57 AM 

Mi spiace ma tendo ad essere d'accordo con l'azienda del gas: se si prende in mano il modulo proposto dal Ministero dell'Industria (20 febbraio 92)di dichiarazione di conformità, si può vedere che la dichiarazione è prevista anche per le opere di manutenzione straordinaria e che di conseguenza si prevede la necessità di consegnare gli allegati obbligatori ed in particolare:

progetto (se impianti con obbligo;
relazione con tipologie dei materiali utilizzati
schema di impianto realizzato;
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Per quanto riguarda la responsabilità dell'azienda, questa è prevista dalla delibera n° 236/2000 (come modificato dalla delibera n° 05/01) che prevede che le aziende siano responsabili anche per quanto avviene nel post-contatore. Inoltre, il decreto legislativo 164/2000, prevede che l'erogazione del gas possa essere sospesa se viene accertata la non idoneità dell'impianto.

Anche se è possibile ravvedere una certa rigidità nel comportamento della azienda di distribuzione del gas, penso che si debba riflettere sul fatto che, in caso di incidente, i tecnici della stessa azienda sarebbero tra i primi ad essere chiamati a rispondere.

 
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