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valutazione rumore

November 10 2003 at 4:07 PM
mauro 

se ho interpretato bene la 277, la fonometria, eseguita con le modalità riportate nell'allegato IV, deve essere eseguita esclusivamente se, dopo una prima valutazione, si può "fondamentalmente ritenere" che l'esposizione quotidiana al rumore supera gli 80 dBA;
nel caso in cui si è sicuri che tale valore non venga superato, si può procedere ad una autocertificazione del Datore di Lavoro che indichi il Lep,d sotto gli 80 dBA o le ASL possono storcere il naso?
grazie!

 
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Stilo

Re: valutazione rumore

November 10 2003, 4:28 PM 

L'argomento è già stato oggetto di numerosi interventi. Ti invito pertanto a ripescarlo con l'apposita funzione 'cerca'.
Comunque, non mi pare che la tua ipotesi sia applicabile in quanto non vedo come si possa individuare un Lep senza fare misure.
Piuttosto, nell'autocertificazione (se proprio il caso lo consente) il ddl dichiarerà che non viene superato il limite di 80 dBA di exp giornaliera personale.

 
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Marzio

Re: valutazione rumore

November 10 2003, 5:13 PM 

Esistono delle linee guida mi pare dell'ASL di Modena (o della Regione Lazio...in questo momento non ricordo) che indicano le attività nelle quali presumibilmente non si supera un Lep di 80 dB(A).

E' chiaro che tali indicazioni devono essere valutate e calibrate alla realtà che si va ad indagare.

Ciao

Marzio

 
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liemi

re...valutazione rumore

November 10 2003, 5:25 PM 


 
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Re: valutazione rumore

November 25 2003, 3:18 PM 

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 277/91, il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio e di attuare le misure preventive e protettive previste dalla legge stessa.
Se, a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che l'esposizione quotidiana personale, ovvero quella settimanale, se quella quotidiana è variabile nell'arco della settimana, superi il valore di 80 dbA, la valutazione deve comprendere una misurazione strumentale effettuata nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VI del citato decreto.

 
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ops.. scuse..emesso il succo;)

November 25 2003, 3:31 PM 

Come noto, il D.Lgs.277/91 ammette la possibilità di effettuare la valutazione del rischio rumore senza ricorrere a misurazioni quando il datore di lavoro ritenga fondatamente che il Livello di Esposizione Personale (LEP) di tutti i suoi lavoratori sia contenuto entro gli 80 dB(A).
Non avere alcun lavoratore della propria azienda esposto ad un LEP superiore agli 80 dB(A) comporta, rispetto alle aziende con livello di rischio più elevato, apprezzabili vantaggi poiché l’azienda non è tenuta a specifica informazione e formazione dei lavoratori, a far effettuare controlli sanitari mediante medico competente, a forniture di cuffie/tappi, a istituire specifica segnaletica nonché, secondo le direttive della Regione Emilia-Romagna, alla ripetizione della valutazione ogni 5 anni anziché ogni 3 o 2, per di più (se la situazione si mantiene a basso rischio) evitando, come si diceva, l’esigenza di misurazioni acustiche. Resta fermo, è vero, l’obbligo ad adottare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo il rischio ma, come si vede, il quadro degli obblighi è notevolmente ridotto.
E’ quindi evidente l’interesse delle aziende e delle loro organizzazioni a poter disporre di informazioni preliminari attendibili sui livelli di rischio nelle diverse tipologie produttive, che consenta loro da un lato di produrre una valutazione dei rischi corretta anche senza il dispendio di misurazioni acustiche non necessarie per i cicli notoriamente a basso rischio, e dall’altro a individuare i cicli produttivi e le aziende in cui si configura un obbligo di valutazione approfondita con misure, da ripetere con una determinata frequenza.
Per completezza informativa si ricorda che a proposito della tempistica per la ripetizione della valutazione del rumore, con Circolare n° 23/93 la Regione Emilia Romagna ha fornito le seguenti indicazioni:
• se nessun lavoratore è esposto a LEP > 80 dB(A): ogni 5 anni
• se anche un solo lavoratore è esposto a LEP > 80 dB(A): ogni 3 anni
• se anche un solo lavoratore è esposto a LEP > 90 dB(A) o 140 dB di picco: ogni 2 anni

Potrebbe risultare giusto produrre un'autocertificazione ma non va dimenticato che collocare erroneamente i propri lavoratori a LEP inferiori ad 80 dB(A) espone il datore di lavoro come minimo ad una sanzione dai 7000 € ai 20000 € .... quindi occhio...anzi orecchio!

 
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Del Maschio Luca

Re: ops.. scuse..emesso il succo;)

November 25 2003, 4:06 PM 

La risposta di Salvatore è più che chiara...è limpida e pure illuminata.

Saluti
Luca

 
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Re: valutazione rumore

November 25 2003, 5:25 PM 

Gentile amico, giuro che ho scaricato proprio da questo sito le linee-guida della Regione Lazio nonchè quelle dell'Ispesl sulle lavorazioni per le quali non è necessario eseguire rilievi fonometrici. E così mi risparmio le contestazioni dei signori Vigilianti quando dico che anche se funzionano 4 stampanti non si superano gli 80 dB.A.
Ma sapete cosa non dice nessuno???
Cosa si fa per gli uffici (o nelle officine a lavorazioni manuali) dove i lavoratori tengono le radio a volume ignobile???
Una volta che nella relazione ho raccomandato di limitare il volume, gli addetti hanno fatto storie che gli volevo impedire di sentire la musica!
Giusto per approfittare del post: che ne vogliamo dire, degli addetti al bar nelle discoteche???
A Voi il resto!
Nofer (sempre senza PC e sempre ospite...)

 
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ursamaior

Re: valutazione rumore

November 27 2003, 10:22 AM 

Oltre alle cose giuste che sono state già dette, volevo dare una precisazione.
la cosiddetta "autocertificazione del datore di lavoro" non è prevista dal DLgs 277/91, benchè sia effettivamente la prassi nei casi in cui non venga superato il valore di 80 dB(A).
difatti l'art. 40 comma 1 parla di generica valutazione del rumore e il comma 3 precisa che essa dovrà essere effettuata da personale competente (ovviamente sotto la responsabilità del DdL).
Dunque anche nei casi di mancato superamento di 80 dB(A) (parlo chiaramente del Lep), la valutazione dovrà essere controfirmata anche dal personale competente che l'ha eseguita (anche se non è stata eseguita mediante l'uso del fonometro) e non può essere "autocertificata" dal solo datore di lavoro (se non sbaglio questa cosa è stata anche precisata da una sentenza della corte di cassazione)

 
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Marzio

Re: Re: valutazione rumore

November 27 2003, 10:42 AM 

... ci sarebbe da definire cosa si intende per personale competente ...

Ciao

Marzio

 
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Stilo

autocertificazione sì/no

November 27 2003, 11:13 AM 

Molto interessante quanto detto da Ursamaior. C'è il rischio che tutte le autocertificazioni siano contestabili.
Però secondo me c'è un'incongruenza nella legge.
Voglio dire che non è chiaro se il personale competente sia chiamato in causa solo in fase di effettuazione delle valutazioni successive alla prima o se questo personale sia richiesto anche in prima battuta.
Mi spiego: comma 1 art. 40: il DDL (!) procede alla valutazione del rumore
comma 2: se può ritenersi fondatamente che l'esposizione superi 80 dbA... la valutazione comporta misurazioni strumentali. (e qui il personale competente ci va coi suoi piedi)
comma 3: la valutazione è programmata ed effettuata ad intervalli opportuni da personale competente.
Pare quindi che il personale competente compaia solamente in seconda battuta legittimando così l'autocertificazione per 5 anni (linee guida Emilia Romagna)nel caso in cui non sia fondato ritenere che l'esposizione sia superiore a 80 decibel.
Sarebbe interessante conoscere la sentenza. Ursamaior, te ne puoi occupare?

 
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Stilo

Re: autocertificazione sì/no

November 27 2003, 11:47 AM 

Mi sono consultato coni miei 'rumoristi'. Qualcuno sostiene il contrario, cioè che la prima valutazione deve essere strumentale o quanto meno avallata da personale competente. Se l'esito è < 80 decibel, il ddl, se nulla è mutato, potrà autocertificare le valutazioni successive 'appoggiandosi' sulla prima.
Bella storia...
Nofer?

 
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Re: Re: autocertificazione sì/no

November 27 2003, 12:59 PM 

E' chiaro che avere certezze in acustica risulta veramente difficile..
Con ciò non voglio dire che la normativa è completamente deficitaria, ma bensi che le misurazioni fonometriche rispecchiano sempre una condizione relativa al momento stesso in cui le si effettua..anche se le misure vengono effettuate nella peggiore delle ipotesi.
Questo spiega le discutibili e svariate statistiche di probabilità per settori merceologici che vengono propinate dalle ASl, essere o non essere;).Ma poi, effettivamente, l'esposizione ad un determinato rumore tipico ha sempre lo stesso effetto su diversi soggetti esposti?..ho molti dubbi, difatti ho intrapreso uno studio sui fattori psicologici dei ricettori per capire quali sono e in che misura condizionano la loro risposta fisiologica. E' dura lo so:)..penso che prossimamente, nelle grosse aziende, sarò costretto ad avvalermi di uno psicologo..chissà che non nasca una nuova figura pofessionale tipo psicodB..
Ritornando all'autocertificazione, io la intendo relativa al D.lgs. 626/94 e non alla 277 che è una vera e propria certificazione da parte del DL (si vedano i modelli) non necessariamente avallata da un tecnico in acustica; è normale che le valutazioni le esegua il tecnico a seguito di spot di indagine sul posto di lavoro..se non fosse così come potrebbe esistere la valutazione senza misurazioni?

Saluti
Salvatore

 
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ursamaior

Re: valutazione rumore

November 27 2003, 1:35 PM 

riporto la sentenza Cassazione, sez. penale, 22 gennaio 1999 secondo cui "(...) Pur tenendo conto dei principi in tema di semplificazioni amministrative, non sembra però che il precetto normativo, volto a tutelare il lavoratore contro il rischio da rumore, possa essere soddisfatto mediante una affermazione unilaterale, con la quale il datore di lavoro ritiene di poter sostituire la propria valutazione a quelle dei tecnici competenti".
Da considerare corretta è invece l'affermazione su chi possa essere considerato tecnico competente. l'unica osservazione in questo caso può essere quella che erroneamente si parli di "tecnici competenti" quando invece il DLgs 277/91 parla di "personale competente".
pertanto anche il datore di lavoro che dimostri di avere "adeguata" competenza in materia potrà (a mio parere difficilmente) effettuare la valutazione.
in ogni caso è sempre meglio per il DdL affidarsi a tecnici provvisti di curriculum anche perchè così, in caso di contestazione, potrà civilmente o penalmente (se c'è stato danno), rivalersi su di essi.
Comunque la sentenza parla chiaro, carta canta.
e un buon consulente dovrebbe dare il miglior consiglio al DdL, anche se ciò comporta oneri economici, pur di salvaguardare la salute dei suoi dipendenti.
Non sono pertanto d'accordo con i rumoristi di Stilo poichè se è vero che la valutazione deve essere ripetuta ad intervalli adeguati (senza entrare nel merito di quali siano tali intervalli), essa, anche se non sono mutate le condizioni in azienda, dovrà comunque ripetuta da "personale competente".
Mi scuso per essermi dilungato in interpretazioni giuridiche, non essendo questo il mio campo (sono solo un ingegnere), ma se il nostro ministro della giustizia è ingegnere qualcosa potrò dirla anch'io - (non è polemica politica quindi il moderatore non sarà obbligato ad intervenire)

 
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