Il decreto Biagi impone misure di tutela antinfortunistica per tutti i nuovi contratti di lavoro atipici, in particolare i contratti a progetto (ex cococo). Ma in quelle aziende in cui sono ancora assunti dei lavoratori cococo, dalla data di entrata in vigore del succitato decreto, questi devono essere computati ad esempio per determinare se l'azienda può autocertificare i rischi o se il DdL può autonominarsi RSPP?
Ringrazio anticipatamente (ma lo farò anche dopo) qualunque vostra illuminata risposta.
la normativa sulla sicurezza implica l'obbligo del ddl di inserire nel sistema sicurezza qualsiasi addetto che effettui "produzione", a qualsiasi titolo questi operi.
il ddl può autonominarsi RSPP, a decorrere dal 24.02.2003, se ha questi requisiti:
a) diploma di maturità;
b) corso min. ore 16 certificato da un Ente preposto (Es: ente di formazione riconosciuto, isp. lavoro, patronati sindacali, etc.).
se il RSPP è stato nominato prima del 24.02.2003, esso continua a ricoprire detta carica purchè abbia frequentato il corso di almeno 16 ore.
in caso contrario deve nominare un terzo.
sig. Carlo Santi,
grazie mille per l'attenzione che ha voluto dedicare alla mia domanda. devo però essermi espresso male. Approfitto pertanto della sua risposta per spiegarmi meglio.
Prima dell'entrata in vigore del decreto Biagi (24/10/2003), i co.co.co. erano esclusi (in via interpretativa) dal campo di applicazione del D.Lgs 626/94 in quanto considerati una specie di "liberi professionisti". Il Decreto Biagi ha voluto anche porre una soluzione al problema (che in Italia era divenuto endemico data la presenza impropria di migliaia di co.co.co. nelle aziende) sostituendo il co.co.co. con i "contratti a progetto".
In particolare, prima dell'entrata in vigore del decreto Biagi, classicamente, capitava che il co.co.co. fosse il 31-esimo lavoratore in azienda artigiana o industriale, fatto che consentiva al datore di lavoro (in virtù dell'All.I del D.lgs626/94) di continuare in prima persona ad assumere il ruolo di RSPP, in quanto i co.co.co. non potevano essere computati quali lavoratori subordinati.
La mia domanda allora riguarda quelle aziende che hanno contratti di co.co.co. ancora in scadenza, risalenti a data antecedente al decreto Biagi. Per queste aziende, sarei interessato a sapere, dopo il 24/10/2003 i co.co.co. di cui sopra devono essere computati o no, ad esempio, per determinare se il DdL ha diritto a autonominarsi RSPP?
Scusate la prolissità e grazie per le vostre risposte