| adeguamento macchine utensiliNovember 19 2003 at 10:49 AM | antonio |
| L'azienda presso cui lavoro si trova di fronte al problema di adeguare gran parte delle macchine dell'officina; tutte le macchine sono precedenti al DPR 459/96 e pertanto richiedono un'accurata analisi del rischio per poterle successivamente renderne sicuro il loro utilizzo.
Ci si è rivolti ad una ditta esterna che sta facendo una valutazione delle varie macchine (trapani a colonna, vari tipi di tornio, troncatrici, smerigliatrici, equilibratrici, ecc..).
Vorrei sapere:
- l'eventuale ditta che adegua una macchina che tipologia di documento deve rilasciare? E' una certificazione oppure una semplice dichiarazione in cui si afferma che la macchina risponde ai requisiti di sicurezza?
- l'adeguamento delle macchine può essere eseguito all'interno dell'azienda e successivamente autocertificato?
-che requisiti devono avere le ditte che rilasciano la conformità delle macchine? Esiste un albo regionale?
Grazie
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| | Author | Reply | massimo
| adeguamento macchine | November 19 2003, 11:30 AM |
l'adeguamento può essere effetuato anche internamente ma il tutto deve essere certificato da un professionista .
Nella mia azienda si è scelto di fare tutto con una ditta esterna che ci ha rilasciato la certificazione della messa a norma di tutte le macchine utensili firmata comunque da un professionista , per le informazioni in mio possesso la ditta esterna deve rilasciare comunque una certificazione e non una dichiarazione .
Ricordo che tutte le attrezzature devono rispettare il DPR 459 24/07/1996 che è il regolamento di attuazione delle direttive CEE 89/392 - 91/368 - 93/44 - 93/68 ma anche il DPR 547 27/04/1955 che ti sarà di grande aiuto per sapere cosa fare fisicamente alle tue macchine utensili.
Per esperienza personale per le macchine di piccole dimensioni mi è stato conveniente cambiarle piuttosto che adeguarle ,es mole troncatrici trapani.
saluti Massimo |
| antonio
| adeguamento macchine utensili | November 19 2003, 11:51 AM |
ti ringrazio, Massimo per la tua risposta, mi rimane tuttavia un dubbio, il professionista che rilascia la certificazione, che "profilo" deve possedere?
E' sufficiente che sia ad es. un qualsiasi ingegnere iscritto all'albo oppure può essere ad es. un chimmico sempre iscritto all'albo?
Può essere un qualsiasi altro tecnico? con quali requisiti?
saluti antonio |
| fabio
| Re: adeguamento macchine utensili | November 19 2003, 1:46 PM |
Non esiste una norma di legge che stabilisca chi è abilitato ad eseguire lavori di adeguamento delle macchine agli standard di sicurezza, nè che documentazione deve essere rilasciata. In altre parole, non esiste una 46/90 del settore macchine.
Se il datore di lavoro ritiene che il suo personale abbia le competenze per eseguire l'adeguamento, può tranquillamente evitare di rivolgersi a ditte esterne (es. una ditta che costruisce macchine utensili si presume abbia le competenze per adeguare le proprie).
Se invece ritiene di affidarsi all'esterno, dovrà affidare il lavoro a qualcuno che abbia le competenze per eseguirlo (la scelta dell'esecutore è sua responsabilità).
In ogni caso è non è specificato che documentazione deve attestare la correttezza dei lavori.
La prassi è quella indicata da Massimo. Di solito ci si affida ad un professionista per una perizia, eventualmente asseverata in tribunale, per tutelarsi (in caso di problemi il datore di lavoro può dire di essersi rivolto a ditta specializzata, di aver consultato un professionista del settore e di più, lui che non è un esperto non poteva fare).
E' consigliabile farsi rilasciare dalla ditta che esegue i lavori una dichiarazione (nulla a che vedere con la dichiarazione di conformità ex DPR 459/96 o L.46/90) che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle norme di buona tecnica. Di solito le ditte che eseguono i lavori non si spingono oltre. Meglio ancora se si ottiene una dichiarazione sulla rispondenza delle macchine agli standard di sicurezza (sembrano equilibrismi giuridici, ma la differenza è sostanziale).
Un consiglio, non limitarsi agli interventi macroscopici (un riparo che manca), ma verificare anche l'impiantistica.
Saluti
Fabio |
| enrico2
| adeguamento a 459 | November 19 2003, 4:56 PM |
Chiedo scusa, ma non concordo con le precedenti risposte.
Sin tanto che le macchine non subiscono interventi che ne variano la destinazione d'uso DEVONO rispettare solo le norme previgenti alla 459, cioè quelle del 547.
Se subiscono variazioni d'uso (o se si decide volontariamente di adeguarle) devono esere rese conformi alla 459. Chi esegue i lavori, fossero anche fatti "in casa" dal proprietario, assume la veste di fabbricante e DEVE rilasciare dichiarazione di conformità CE.
Se le macchine non rientrano tra quelle di cui allegato 7 non occorre alcun requisito particolare da parte del fabbricante.
Differente il caso delle macchine citate dall'allegato 7 (ad esempio pressopiegatrici per lamiera) per le quali la procedura è diversa.
Comunque rivolgersi ad un consulente (dopo averne accertato l'effettiva competenza) è buona idea.
Ciao
Enrico B |
| Marzio
| Re: adeguamento macchine utensili | November 19 2003, 5:14 PM |
L'adeguamento è quello alla legislazione previgente il DPR 459/96 e cioè, in buona sostanza, al DPR 547/55. Il garante della "ri-messa" a norma ai sensi del DPR 547/55 è solo ed unicamente il DDL proprietario. In realtà la perizia asseverata viene richiesta solo in occasione di una successiva vendita della macchina, che deve essere conforme, ripeto, al DPR 547/55.
Ciao
Marzio |
| cerchio
| Re: Re: adeguamento macchine utensili | November 19 2003, 5:23 PM |
Concordo con gli ultimi interventi. Non è necessario l'adeguamento al 459 per macchine antecedenti, la perizia vale solo per la vendita.
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| Stilo
| Re: Re: adeguamento macchine utensili | November 19 2003, 5:35 PM |
Se l'adeguamento della macchina costruita ante settembre '96 comporta 'modifiche sostanziali'(e non cambio di destinazione d'uso), rientra nel campo di applicazione della direttiva macchine (dpr 459/96) con conseguente certificazione CE e libretto di uso e manutenzione che devono essere rilasciati da chi ha effettuato l'intervento, esattamente come se fosse il costruttore in quanto la modifica sost. è equiparata alla costruzione di una macchina nuova.
Quanto a stabilire la natura della modifica sostanziale, la cosa non è effettivamente chiarissima. Sicuramente non è mod. sost. il montaggio di una protezione o la sostituzione di una ginghia o di un piccolo componente; é invece modifica sostanziale la sostituzione di un gruppo di trasmissione o il rifacimento dell'impianto elettrico 'bordo macchina'. |
| Onesto
| Adeguamento macchine utensili | November 19 2003, 5:24 PM |
Preg.mi
prima di aprire una serrata discussione sull'argomento con le interpretazioni piu' varie consiglio di andare a leggere le seguenti linee guida presenti nel sito http://www.sicurezzaonline.it (ma lo conoscete per caso?):
http://www.sicurezzaonline.it/primop/ppmac/ppmacdoc/626459/lingui626459.htm
Io ormai mi sono stancato di dirvelo.....
VOLETE NAVIGARLO 'STO SITO SI O NO?????
CI SONO UN 10000000000000 DI SPIEGAZIONI AI VS. QUESITI!!!!
SIETE TROPPO INDOLENTI (tranne qualche raro caso degli aficionados)!
Simpaticamente cordiali  a tutti
Onesto
PS: per Luca del Maschio ... questo e' l'INFERVORO DEL MERCOLEDI'! |
| fabio
| Re: adeguamento macchine utensili | November 19 2003, 5:49 PM |
Mi scuso io, ma non ho capito le obiezioni.
Se non ho interpretato male il quesito iniziale, si tratta di macchine vecchie, quindi rientranti nel campo di applicazione del DPR 547/55 (e non, giustamente, del DPR 459/96), le quali vengono sottoposte a interventi migliorativi del livello di sicurezza che, non essendo modifiche sostanziali, non richiedono l'attivazione della procedura per la marcatura CE.
Il datore di lavoro resta utilizzatore e non fabbricante e come tale ha la responsabilità di adeguare le macchine agli standard di sicurezza attuali (certo il 547, ma anche le norme tecniche che definiscono lo stato dell'arte) dal momento che quello che era "conforme" 20 anni fa, non è detto che lo sia ancora.
L'adeguamento è a sua responsabilità, e come in ogni settore sua è la responsabilità di affidare i lavori a personale competente (non abilitato, perchè non c'è nessuna abilitazione), ed è a sua tutela affidare una verifica a cura di uno specialista. La forma di questo, chiamiamolo "parere" è varia e non è stabilita. In teoria potrebbe essere anche verbale, ma è chiaro che di norma si richiede una relazione tecnica. Alcuni richiedono una perizia asseverata, convinti che abbia un valore maggiore (tutto da dimostrare).
E' anche vero che le perizie vengono più spesso richieste in caso di vendita, ma anche in quel caso è prassi, non è obbligatorio. E' sempre il datore di lavoro che deve attestare (art. 11) la conformità.
PS immagino si intendesse allegato IV.
fabio
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| antonio
| adeguamento macchine | November 20 2003, 10:52 AM |
Vorrei fare una precisazione:
- le macchine utensili(trapano radiale, tornio parallelo, fresatrice, limatrice, smerigliatrice, trapano a colonna, troncatrice equilibratrice, tornio frontale, rettifica) risalgono agli anni 70
- gli interventi di adeguamento richiedono sia l'applicazione di un nuovo quadro completo di pulsantiera e fungo d'emergenza a 24 volt sia l'applicazione di tipologie diverse di protezioni (schermi, ripari, micro elettrici di blocco, ecc)
Il mio problema riguarda due aspetti legati tra loro,
- da una parte la tipologia di adeguamento delle macchine che deve tener conto anche dei costi e pertanto se ho personale competente posso fare gli interventi in azienda
- dall'altra l'assunzione di responsabilità di corretta esecuzione dei lavori e di conformità alla normativa vigente che dovrà essere prodotta da "professionisti" la cui competenza dovrà essere provata.
Su questo punto tuttavia un ulteriore quesito: nel caso che vi siano "professionisti" compiacenti disposti a firmare dichiarazioni di conformità su lavori di cui non hanno completa conoscenza, un eventuale incidente ritengo che ricada anche sul datore di lavoro per la sua "leggerezza".
Scusate l'eccessiva prolissità,
ringrazio tutti per gli input forniti
antonio c. |
| enrico2
| Re: adeguamento macchine utensili | November 20 2003, 8:52 AM |
Confermo allegato 4.
Invece debbo contraddire Stilo:
Se il rifacimanto dell'impianto elettrico non cambia la destinazione d'uso (confermo la terminologia) la macchina non va adeguata alla direttiva macchine.
Se per esempio aggiungo ad un tornio manuale un controllo numerico, ne vario la destinazione d'uso e quindi devo adeguare tutta la macchina.
Se invece devo cambiare un motoriduttore guasto e, non essendo più in produzione quello originale ne monto uno simile, facendo le necessarie modifiche per installarlo, ma non cambio la velocità, restano le norme previgenti.
Ciao
Enrico B |
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