Un medico USL chiede per la destinazione d'uso di un locale a macelleria l'installazione del piatto doccia nel servizio igienico in quanto lui afferma che per l'attività che vi si svolge, ciò è richiesto dal D. Lgs. 626/94.
Secondo Voi, è lecita una simile richiesta o è esagerata?
Non è il D.Lgs. n. 626/1994 a prevedere le docce, bensì il D.P.R. n. 303/1956, all'art. 37, così come modificato dal 626 e 242, modifiche che hanno abrogato il vecchio art. 38.
Devo dire che il vecchio testo dava sicuramente indicazioni maggiori sulla necessità di installare docce, ma tant'è: ormai si va sempre più nella direzione dell'autocertificazione. La necessità o meno della doccia deve risultare dalla valutazione dei rischi, perché c'è scritto "quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono".
Tra l'altro, con l'occasione è stato abrogato anche un comma scomodo, che diceva che "i lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la tutela della loro salute in relazione ai rischi cui sono esposti"; le docce venivano rivendicate, ma poi non venivano usate.