Svolgo attività di ASPP da circa 3 anni e ora mi è stato proposto di diventare RSPP, avendo svolto nel 2001 un corso di formazione come previsto dal D.M. del 16/01/1997. Dall'uscita del D.Lgs. 195/03 non si capisce chi, in attesa della conferenza Stato-Regioni possa assolvere al ruolo di RSPP, mentre esistono già corsi accreditati. C'è qualcuno che può chiarirmi le idee visto che neanche ASL ed altri enti pubblici le hanno troppo chiare?
Mi è stato proposto di redigere POS per alcuni cantieri edili, attività che ho già svolto, in qualità di ASPP in un'azienda, senza però mai firmarli. Non mi pare che chi redige POS e se prende la responsabilità apponendovi la propria firma, debba avere requisiti particolari. Mi sbaglio?
Rispondo al volo alla seconda parte del tuo quesito:
Il POS lo redige il Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (art. 2 comma 1 lettera f-ter D.Lgs. 494/94), quindi è il ddl che lo firma e se ne assume la responsabilità, se poi vuole farselo redigere da altri (RSPP, ASPP, esterni, ecc.) è libero di farlo, ma la firma in calce è sempre la sua, come sempre sua è la responsabilità.
Per la prima parte ti riporto i commi 1 e 2 delle norme transitorie del D.Lgs 195/03 dalle quali si evince che puoi svolgere l'attività di RSPP avendo svolto (come discente immagino) un corso di formazione come previsto dal D.M. del 16/01/1997.
Gli unici particolari da controllare sono:
1. Che il corso sia stato "organizzato da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni".
2. Che tu sia in possesso di titolo di studio di secondo grado.
L'unica cosa che non penso di poterti dire è il "fino a quando", poichè ho già ricevuto un po' di pubblicità di corsi del genere (esempio: Politecnico di Milano - Dipartimento di chimica), ma non so se anche per il secondo comma valga il periodo transitorio di un anno!
Ciao!
1. Possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attivita' medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita' in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
Chiunque rediga un POS per conto del DdL di un'impresa non ha obblighi di sottoscrizione del documento e, di conseguenza, non gli appartengono le responsabilità che il 494 pone in carico al DdL.
Tuttavia, in caso di reato d'evento (non necessariamente mortale) se il Magistrato riuscisse a dimostrare che una concausa potrebbe essere ricondotta ad un'insufficiente valutazione di uno specifico rischio o ad una omissione contenuta nel POS, il DdL potrebbe, in sede di causa civile, coinvolgere l'effettivo autore del POS che lui ha, successivamente, sottoscritto.
Insomma, nel mondo della sicurezza cantieri, se redigiamo qualcosa e lo facciamo firmare ad altri, in caso di conseguenze non possiamo sgattaiolare da severe responsabilità.