Allo scopo di approfondire l’esatta interpretazione, riguardante l’osservanza delle disposizioni di legge contenute all’art.10 del D.legs. 528 del 19 novembre 1999, la presente è finalizzata per sottoporre al vostro esame il quesito che in appresso verrà illustrato e con specifico riferimento ai requisiti professionali che devono possedere il coordinatore della sicurezza per la progettazione (C.S.P.) e il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori (C.S.E.) per svolgere i compiti affidategli dalla vigente legge.
A tale proposito, esludendo a priori le precisazioni contenuti del recente decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195 che modifica ed integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 per individuare le capacità e i requisiti professionali richiesti ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (R.S.P.P.) si riscontra che è stato mantenuto il specifico corso di formazione.
Tale corso conseguito all'inizio dell'entrata in vigore del D.Legs. 626/94 effettuato per ore 120 complessive e che prevedeva i contenuti minimi previsti esattamente dall'art.10, allegato V del D.legs. 494/96 anticipando quindi quele che sono state le attuali previsioni normative in attuazione.
Mentre sul piano operativo entrambe le figure professionali in questione sia il R.S.P.P. e i C.S.P., i C.S.E. sostanzialmente analizzano rischi presenti per i lavoratori nel settore edile, che per la sua natura può essere suddiviso in due tipologie produttive diverse:
-sede aziendale stabile;
-cantiere mobile e temporaneo.
A riguardo delle considerazioni illustrate, un soggetto che aveva conseguito un attestato per assumere compiti di RSPP, prima dell'entrata in vigore del recente decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195 poteva assumere contestualmente anche i compiti per svolgere funzioni di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e previsti dal D.Leg. 528/99.?
In poche parole si può affermare che l’attestato rilasciato nel caso specifico per svolgere funzioni di RSPP ha le stesse caratteristiche equipollenti a quello previsto dall’art.10 del D.lgs. 528/99 ?
Spero di aver fornito una chiara esposizione delle circostanze, ma vorrei un chiarimento a tale proposito che può esssermi di grande aiuto.
La risposta è NO!!
L'art.10 del D.L.vo 494/96 indica chiaramente i requisiti che deve avere un tecnico per svlolgere la mansione di Cordinatore per la sicurezza:
- titolo di studio
- anni di esperienza
- corso di 120 ore
Per svolgere la funzione di RSPP non era richiesto nulla di tutto questo!
Inoltre deve essere un corso specifico di 120 ore
( 494).Ad esempio io ne ho seguito uno di 200 ore per
RSPP e non sono abilitato a fare il coordinatore.
Saluti max