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DPCM 8/7/03

November 25 2003 at 10:38 AM
 

Premessa.
Vorrei porre ai frequentatori del forum una domanda che non riguarda la sicurezza sui posti di lavoro, ma la sicurezza (ed i modi di applicarla) di tutte le persone nell’ambito domestico e similare.
La vicenda.
Alla richiesta di concessione edilizia per un nuovo fabbricato, l’Ufficio Tecnico del Comune chiede al proprietario del (futuro) immobile di dimostrare che saranno rispettati gli obiettivi di qualità (campo magnetico non superiore a 3 microTesla) come da DPCM 8/7/03, vista la vicinanza di una linea ENEL da 220kV. Chiede poi che tale valore sia “approvato” dall’ARPA responsabile per il territorio. Il responsabile dell’’ARPA, interpellato, dice che la cosa non riguarda loro, ma bensì direttamente il proprietario e quindi spetta a lui l’onere di tale dimostrazione.
Il geom. responsabile del progetto edilizio chiede quindi a me, come progettista di impianti elettrici, di fornire la dimostrazione richiesta.
Il DPCM.
Nell’art. 4 del DPCM in oggetto, si legge che "Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio"
Nell’art. 5, par. 2, si legge che "Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità il sistema agenziale APAT-ARPA dovrà determinare le relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio."
Nell’art. 6, par. 1, si legge che "Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti."
Conclusioni.
Secondo me (anche se contro i miei interessi) dovrebbe spettare alle autorità competenti (APAT-ARPA) verificare che la distanza minima di rispetto dagli elettrodotti, che l'Ente Fornitore deve comunicare loro, sia corretta. Questo perchè che non solo hanno (o dovrebbero avere) a disposizione "i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto", ma questi dati sono anche aggiornati "con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio", per poter verificare il mantenimento dei dati nel tempo. Dubito che tale richiesta possa essere avanzata all’Ente Fornitore da tutti quelli che abitano in prossimità di linee elettriche…
Allo stesso modo si potrebbe arrivare a chiedere ai privati di monitorare le montagne franose, il livello pericoloso delle acque dei fiumi, il valore di inquinamento dell’aria e chi più ne ha più ne metta…
Mi piacerebbe avere una Vs. opinione in merito. Grazie a tutti per l’attenzione.

luci

 
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