| 222+195November 27 2003 at 9:06 AM | Ram |
| Ora che si incomincia ad entrare nel vivo del 222, sorgono i primi dubbi. Come CSE devo verificare il POS fornitomi dall'impresa. Il D.P.R. 222/2003 - Art. 6 - (Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza) mi dice che "Il POS e' redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;".
E' ovvio che gli addetti li devo trovare in quello specifico cantiere e non in un altro, magari distante.
Cosa succederà quando andrà a regime il 195/2003 per le imprese che attualmente hanno nominato e formato (quando lo hanno fatto) un numero limitato di addetti?
Spero di aver male interpretato la faccenda.
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| | Author | Reply | liemi
| re...222+195 | November 27 2003, 1:28 PM |
Credo di sottostimare il dato relativo ai corsi che gli addetti di un'impresa devono frequentare per rispettare le normative in corso.
Credo, però, riguarderanno poche imprese... la media degli addetti per ogni impresa è, infatti, di pochi decimali superiore alle 2 unità/impresa.
In questi casi molte figure della sicurezza in cantiere vengono assorbite dallo stesso Datore di Lavoro. |
| ursamaior
| Re: re...222+195 | November 27 2003, 1:51 PM |
In risposta a Liemi voglio invece aggiungere che purtroppo, spesso, il DdL non è sempre presente in cantiere (o magari ha più cantieri e farà i suoi giri). dunque la sua nomina quale addetto alle emergenze rischia di essere solo fittizia poichè poi, in caso di incidente, i lavoratori dovranno vedersela da soli |
| liemi
| re...Re: re...222+195 | November 27 2003, 11:14 PM |
Quanto affermi è vero nella stragrande maggioranza dei cantieri.
Parlavo, infatti, solo del fatto che il DdL assorbe determinate figure non che mette in atto ciò che devono fare. |
| ursamaior
| Re: 222+195 | November 27 2003, 1:48 PM |
forse ho capito male la domanda, ma provo a riponderti. Innanzitutto hai perfettamente ragione a ritenere che gli addetti nominati devono stare in quel cantiere e non devono invece essere nominati solo sulla carta.
però non capisco il tuo riferimento al 195/2003 che parla solo di RSPP e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. i lavoratori nominati ai fini dell'intervento per tutte le emergenze non rientrano nel campo di applicazione di quel DLgs, dunque non capisco perchè tu te ne debba preoccupare |
| danny
| Re: 222+195 | November 27 2003, 4:12 PM |
Non è sempre detto che in cantiere ci debbano essere degli addetti dell'impresa addetti ai servizi di emergenza.
art. 17 della 494/96 (mod. 528/99)
comma 4
I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di emergenza, sono esonerati dalla nomina degli addetti a tale servizio.
saluti
danny |
| liemi
| re...Re: 222+195 | November 27 2003, 11:17 PM |
Anche questo è vero ma succede solamente durante la realizzazione di opere all'interno di fabbriche dove questi servizi sono già strutturati per le disposizioni del 626. |
| danny
| Re: re...Re: 222+195 | November 28 2003, 8:41 AM |
Potrebbe valere il caso che l'impresa sia in subappalto da un'altra impresa edile e che questa a organizzato lei la gestione delle emergenze?
In questo caso il committente è l'impresa oppure per committente si intende il committente dell'opera?
Grazie
Danny |
| liemi
| re...222+195 | November 28 2003, 12:48 PM |
Anche se nella pratica potrebbe essere una soluzione, personalmente ritengo che la norma faccia riferimento al Committente dell'Opera.
Ogni impresa esecutrice (sia appaltatrice che sub), poi, avrà l'obbligo di nominare le figure previste il cui coordinamento (per evitare pericolose interferenze) risultera a carico di:
a) CSE se le imprese esecutrici sono nominate dal Committente;
b) dall'Impresa appaltatrice aggiudicataria se le imprese esecutrici sono le sue subappaltatrici, in forza dell'art 7 del 626.
Indipendentemente, poi, dall'avere imprese esecutrici aggiudicatarie o sub, la riunione di coordinamento potrebbe proporre di convergere sulle figure di un'unica impresa gli incarichi previsti assegnando alle altre compiti di affiancamento. |
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