Sono il RLS del mio ufficio e come tutti gli anni il D. di L. ha convocato la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 11 del d. lgs 626/94). Sicuramente in questa occasione il Medico Competente non potrà parteciparvi (perchè è impegnato altrove). Inoltre secondo il D. di L. la riunione non può essere spostata. Allora io vi chiedo se la riunione può essere comunque ritenuta valida anche in assenza di uno dei quattro componenti previsti al comma 1. Inoltre mi piacerebbe sapere se queste riunioni possono essre allargate anche al resto del personale dell'Ufficio
Grazie a tutti!
Beh che non vi sia il Medico competente alla riunione annuale è molto grave, anche perchè sono figure "volatili" nell'ambiente di lavoro e probabilmente sanno poco o nulla dei problemi reali.
Che sia spostabile o meno e quante persone "extra" debbano parteciparvi credo che sia una decisione interna, di organizzazione.
Sicuramente non farebbe male una riunione allargata, ma bisogna vedere se la presenza di troppe persone crei confusione o sia produttiva.
Io avevo provato un anno a fare una riunione allargata a tutti...solo un anno, dopo mezz'ora parlavano tutti, sembrava un bazar e si è combinato decisamente poco rispetto agli standard.
Meglio verbalizzare la riunione bene, con tutte le tematiche analizzate e poi dare copia agli interessati, dando loro possibilità, tramite il RLS, di segnalare le proprie esigenze.
In fondo è proprio il RLS che deve già sapere tutte le problematiche dei lavoratori e portarle avanti in tale riunione, a nome di tutti.
Saluti
Luca
Se la ditta è inferiore a 15 dipendenti puoi sfruttare il comma 4 dell'art. 11.( ma credo anche in caso di maggiore 15 dip.)
Altrimenti che dire ? Sarebbe troppo chiedere al D.L. di spostare la riunione? In quel caso non resta che verbalizzare l'assenza del Medico compentente , il quale potrà <<recuperare>> l'assenza durante la visista annuale (obbligatoria!) allo stabilimento. E' comunque certo che Egli deve essere a consocenza e sottoscrivere il verbale della riunione periodica , altrimenti non sarebbe una giusta applicazione di tale articolo della legge 626.
Bhe, sulla riunione allargata : la sicurezza non deve mai essere un segreto anzi deve coinvolgere tutto il personale della ditta, quindi...
Saluti
non mi ricordo che ci sia nulla che obbliga la presenza e buona norma tuttavia tenere copia della avvenuta e riceveuta convocazione.
il medico assente naturalemente si farà carico delle proprie responsabilità, anche etiche e deontologiche oltre che legali.
Secondo me, l'assenza del medico competente inficia la riunione periodica e la rende priva di significato. L'unica persona che può essere assente ma deve farsi rappresentare è il datore di lavoro.
Credo di trovare conferma in quanto dico nel fatto che il medico competente è sanzionato per la violazione dell'art. 17, comma 1, lettera g), cioè di non comunicare, in occasione della riunione periodica, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari ed il significato di detti risultati.
La mia domanda è: può il medico competente, impossibilitato a partecipare, farsi sostituire da una comunicazione scritta ufficiale da leggersi durante la riunione e contenente i dati che egli avrebbe dovuto fornire? Se ciò è possibile, allora la riunione riacquista il suo significato.