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deposito gasolio

December 3 2003 at 3:29 PM
giuliano d 

Il D.M.Int. 12/09/2003 contiene la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di deposito di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.
Secondo Voi per i cantieri(oltre che per aziende agricole e cave) rimane in vigore il D.M.Int. 19 Marzo 1990 (G.U. 31/03/1990, n.76)?
Questo contiene norme meno restrittive dell'altro, forse proprio perchè la permanenza dell'impianto è temporanea.

 
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Marzio

Re: deposito gasolio

December 3 2003, 3:42 PM 

Il DM 19/03/90 è relativo ai requisiti di sicurezza per diesel tank destinati al rifornimento di mezzi non targati e non circolanti su strada (es. muletti diesel, macchine agricole, ecc.) che operano presso cave, cantieri o aziende agricole.
Il DM 12/09/03 è invece relativo ai diesel tank destinati al rifornimento di automezzi, ad uso privato, circolanti su strada.

Ciao

Marzio

 
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giuliano d

re: deposito gasolio

December 3 2003, 4:56 PM 

Marzio, non per essere pignolo, ma il D.M.Int. 19 Marzo 1990 non esclude gli automezzi con targa. Infatti recita:" E' consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, alle seguenti condizioni: ......"
Pertanto una volta riforniti in cantiere, chi impedisce loro di circolare al di fuori del cantiere stesso, cioè su strada?
D'altra parte immagina lo splateamento per erigere un fabbricato: c'è da portare via il terreno scavato con autocarri che hanno ovviamente la targa. Autocarri dell'impresa proprietaria del cantiere e quindi del contenitore installato in cantiere, pensi che il loro rifornimento non avvenga in cantiere usufruendo della comodità del contenitore stesso?
Ciao

 
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Marzio

Re: re: deposito gasolio

December 3 2003, 5:05 PM 

Lettera circolare n. P322/4113 sott. 170 del 09/03/98 - (Contenitori distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del DM 19 marzo 1990 - Chiarimenti inerenti il campo di applicazione): "...l'installazione delle apparecchiature di cui trattasi può essere consentita anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada..."

Ciao

Marzio

 
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giuliano d

re, re : deposito gasolio

December 3 2003, 5:54 PM 

Marzio, sempre non per essere pignolo, ma la lettera circolaren.P322/4113 cui ti riferisci estende ad altre attività, oltre quelle dei cantieri ecc., la possibilità di instalalre contenitori-didtributori mobili ecc, ma SOLO per quest'ultime impone la limitazione dell'assenza di targa e quindi la circolazione su strada. D'altra parte una circolare può solo dare chiarimenti, non può modificare un decreto.
Ciao

 
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Marzio

Re: re, re : deposito gasolio

December 3 2003, 6:53 PM 

Ti auguro di non trovarti mai nella situazione in cui mi sono trovato io, cioè di spiegare alla guardia di finanza prima, che ha posto i sigilli a molte le aziende agricole della mia zona (TV), e al cliente (estremamente irritato poi) la differenza che esiste tra quanto affermato nel DM e quanto affermato dalla circolare.

Se utilizzi un diesel tank fuori terra, non devi rifornire mezzi targati circolanti su strada; per quello esistono i distributori stradali oppure i distributori di cui al DM di quest'anno. Questa è l'interpretazione corrente nella mia zona (TV, PN, UD).

Quando cominciano a mettersi di mezzo più organismi di vigilanza (in questo caso VVF e guardia di finanza) è meglio andare con i piedi di piombo... meglio di uranio possibilmente non arricchito... pesa di più...

Ciao

Marzio

 
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linus

Re: deposito gasolio

December 3 2003, 5:14 PM 

In questo caso è proprio il caso di dire il fine giustifica i <<mezzi>>.
Se tu hai una ditta che opera su strada (può essere una ditta di trasporti , ma anche ad esempio un movimento terra) ed intendi rifornire i tuoi mezzi dal deposito o dalla sede principale (quella fissa, quindi che non si può spostare))devi osservare il DM del 2003. Se tu hai un cantiere , una cava ,o un'attività agricola e vi vuoi installare un serbatoio mobile (tank) che ti serva per il temporaneo posto di lavoro ed intendi rifornire i mezzi che circolano solo su quel cantiere , ma che certamente possono anche fare un viaggio in discarica per smaltire macerie sempre però finalizzate alla lavorazione del canitere , allora segui ancora il DM del 1990.Comunque il DM 1990 non è abrogato da quello più recente , per cui per quelli autorizzati ai sensi del vecchio va bene così.
Saluti

 
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