In una risposta al post "rischio chimico - rischio cancerogeno" č stata richiamata l'attenzione sulla opportunitā di citare correttamente i vari decreti, affermando che leggi, decreti legislativi e del Presidente della Repubblica sono cose differenti.
Per quel che mi ricordo (materie giuridiche al 3° o 4° anno di 30 anni fa...), č differente l'iter, ma una volta ratificate la loro valenza č identica e quindi nulla cambia ai fini pratici (a parte la corretta identificazione).
Vā, perō, sempre tenuto conto della "specialitā" della Norma.
Norme penali speciali hanno "prioritā" rispetto alle norme penali e, queste ultime, hanno "prioritā" rispetto alle Norme di carattere amministrativo.
Solo per un esempio:
il D.Lgs. 494 con il DPR 222/03 hanno "prioritā" nei confronti della L. 109 (Merloni) e s.m.i. e, nella parte riguardante i costi della sicurezza si applicano i dettami del 494 rispetto a quanto previsto dalla 109 (notevolmente diverso).
Questo perchč il 494 (e 222) sono Norme penali speciali mentre la 109 č legge a carattere amministrativo.