<< Previous Topic | Next Topic >>Ritorna all'indice  

circolare sul 195

December 10 2003 at 1:17 AM
sandro 

pubblicata la tanto attesa circolare sul 195.
a voi i commenti,

ciaoooooo

sandro


IL TESTO DELLA CIRCOLARE n. 39/2003
Sono pervenuti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quesiti in merito al decreto
legislativo 23 giugno 2003, n. 195, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli
addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori a norma dell'art. 21
della legge 1° marzo 2002, n. 39. Al riguardo, pur tenendo presente le competenze delle regioni in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, si
ritiene di dare le seguenti indicazioni al fine di fornire utili elementi di valutazione per un'omogenea
applicazione della normativa di sicurezza.
Il decreto legislativo n.195/03, con l'inserimento del nuovo articolo 8-bis nell'ambito del d.lgs. n.
626/94, ai fini dell'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno, ha previsto il possesso di un
titolo di studio di istruzione secondaria superiore nonché dell'attestato del superamento di corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi. Il medesimo provvedimento ha previsto altresì l'obbligo
di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
Per ciò che concerne l'identificazione dei titoli accademici, il cui possesso esonera dalla frequenza
dei corsi, si precisa che l'elenco riportato al comma 6 del nuo vo articolo 8-bis non è estensibile in
via interpretativa, ma solo in via legislativa, a meno che non venga dichiarata l'equipollenza di altri
titoli ai suddetti, da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
In ordine poi al quesito se i soggetti di cui al predetto comma 6, siano esonerati dalla frequenza dei
corsi di aggiornamento, si ritiene che, stante la dizione letterale della norma che fa riferimento solo
ai corsi di cui al comma 2, essi siano tenuti alla frequenza dei corsi di cui al comma 5.
In relazione alla disposizione di cui all'art.3, comma 1, del decreto legislativo n.195/03, la cui
finalità è quella di consentire lo svolgimento dell'attività di addetto o responsabile per coloro che,
pur non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto per
almeno sei mesi le predette funzioni, si precisa che non è sufficiente che tali funzioni siano state
svolte per almeno un semestre antecedentemente al 13 agosto 2003, data di entrata in vigore del
decreto legislativo, ma è necessario che. alla medesima data, tali funzioni fossero ancora in corso di
svolgimento. Tale requisito sarà dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio, formale nomina,
comunicazione ex art.8, comma 11, del d.Lgs.626/94, indicazione della funzione svolta nel
documento di valutazione dei rischi, contratto, lettera di incarico, o tramite ogni altra
documentazione atta a dimostrare il periodo di attività richiesta.
Al riguardo, si evidenzia altresì che il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n.195, termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, appena citato, sono
tenuti a frequentare i corsi di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del d.lgs. n.626/94, deve essere
rispettato nell'ipotesi in cui i corsi siano stati effettivamente attivati. Pertanto, qualora entro il
predetto anno non si sia ancora provveduto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi e, conseguentemente, all'attivazione degli stessi, i soggetti interessati
potranno frequentare i corsi non appena vengano attivati.
Infine, in relazione alla disposizione di cui all'art.3, comma 2, con riferimento all'attività di
responsabile o addetto da parte di coloro che sono in possesso del titolo di studio ma non
svolgevano tale attività alla data di entrata in vigore del decreto stesso, si chiarisce che la predetta
norma prevede la possibilità di svolgere tale attività purchè i soggetti interessati abbiano
frequentato o frequentino un corso di formazione organizzato da enti e organismi pubblici o da altri
soggetti ritenuti idonei dalle regioni rispondente ai contenuti minimi di formazione di cui all'art. 3
del D.M. 16 gennaio 1997. Tali soggetti dovranno comunque frequentare i corsi di cui all'articolo 8-
bis, commi 2 e 4, non appena i corsi stessi siano effettivamente attivati.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Onelli)

 
 Respond to this message   
AuthorReply
giuliano d

circolare 39/2003

December 10 2003, 9:02 AM 

Grazie Sandro!!!
Ancora non l'ho letta, l'ho appena scaricata, ma ho voluto ringraziarti subito.
A proposito.. ma non dormi la notte?
Ciao e nuovamente grazie!

 
 Respond to this message   
Stilo

Re: circolare sul 195

December 10 2003, 9:20 AM 

Grazie, Sandro. In tempo reale!
A botta calda, mi pare che la circolare non dica nulla di nuovo, a parte la disquisizione sulla decorrenza dell'anno entro il quale frequentare i corsi. Disquisizione che mi pare confonda ancor più le idee. Pare che se la conferenza stato regioni dovesse stabilire contenuti e durata dei corsi prima dell'agosto 2004, questa rimarrebbe comunque la data entro cui frequentarli. E non è chiaro cosa succede se la conferenza definirà i corsi dopo. Mi sembra assurdo. meglio sarebbe stato definire 12,8,6... mesi di tempo dalla data di pubblicazione delle caratteristiche dei corsi.
Viene inoltre confermato che il corso lo dovremo fare tutti, con esclusione dei laureati in tecnica della sicurezza e simili. Bah!

 
 Respond to this message   
giuliano d

Re: circolare sul 195

December 10 2003, 12:05 PM 

Ho letto la circolare. Almeno un dubbio me lo ha tolto: non possono svolgere attività di RSPP coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e, pur avendo svolto questa attività per più di sei mesi (circa due anni nel caso che ho per le mani) non era in corso di svolgimento alla data del 13 Agosto 2003.

 
 Respond to this message   
Current Topic - circolare sul 195
  << Previous Topic | Next Topic >>Ritorna all'indice