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attività parrucchiera

December 30 2003 at 4:27 PM
 

salve, è la prima volta che pongo in questo forum. mi chiamo giusy è sono la titolare di un negozio di pucchieria co due dipendenti. vorrei elabora il mio dvr ma avrei bisogno di alcune delucidazioni:
1)la mia attività è soggetta a sorveglianza sanitari?
2) quanti sevizi igienici occorrono tenuto conto che sono una parrucchiera uomo-donna?
3) non ho l'uscita di sicurezza con il maniglione antipanico che si apra nel verso del'esodo, posso essere sanzionata oppure è sufficente la porta di uscita del negozio che ha una dimensione di 80 cm?
4) qualcuno mi ha detto che devo installare la cappa di aspirazione, io però utilizzo sostanze non volatili, non in polvere bensi gelatinose
5) i tubetti che possono contenere ancora residui di prodotti posso smaltirli attraverso il servizio di nettezza urbana del comune oppure devo stipulare un contratto con ditte apposite?
grazie fin da ora per la risposta e alla prossima, giusy

 
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etta

Re: attività parrucchiera

December 30 2003, 5:38 PM 

L’unica cosa che mi sento di assicurarti visto che non conosco il negozio è uno specchietto sulla sorveglianza sanitaria
Per questa attività non vi è l'obbligo formale della sorveglianza sanitaria. L'opportunità di attivarla può comunque derivare dall'esito della valutazione dei rischi.
Visita preventiva- meglio sarebbe chiamarla con il suo nome pre assuntiva (o comunque prima visita) Visita Medica - Esame Spirometrico - Esami Ematochimici
Visita periodica:Annuale a giudizio del Medico Competente
Ti lascio un link che potrebbe aiutarti nella stesura del dvr .
http://www.intesys.it/SPISAL/Decreto/CheckBarb.html

i rifiuti …dimenticavo … chiedi direttamente al comune di appartenenza o al consorzio se la tipologia di rifiuto rientra in quelle che possono raccogliere ..per esperienza direi di si ma non si può mai sapere….

ciao a presto

 
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Re: attività parrucchiera

January 3 2004, 12:17 PM 

Per una corretta valutazione dei rischi e di un' idonea prevenzione è sempre necessaria la sorveglianza sanitaria in quanto l'utilizzo di sostanze nocive è frequente, tipo prodotti coloranti e decoloranti che nonostante vengano garantiti contengono comunque sostanze tossiche, anche nel caso di quelli definiti "naturali".
Le cappe di aspirazione sono obbligatorie nel caso in cui non vengono soddisfatte le indicazioni.. Superfici finestrate apribili come previsto dalla L.R.44/85 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. 5.7.1975, e comunque i progetti per un'impianto di areazione artificiale, prima dell'installazione, dovranno essere sottoposti a parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione.
Le attività di acconciatori non sono soggette al C.P.I. da parte dei VV.FF. , è comunque necessario un piano di emergenza che indichi le vie di fuga.
Per lo smaltimento dei rifiuti non ci sono prescrizioni particolari...(ci fidiamo?? )

Saluti
Salvatore

 
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linus

Re: attività parrucchiera

January 8 2004, 6:48 PM 

n1
l'attività di parrucchiera e di acconciature in genere è soggetta a sorveglianza sanitaria in quanto è esposta a rischi tabellati ai sensi del DPR 482/1975 voci 5,9,12,17,25,41 , quindi già molto prima del Dlgs 626/94
n2
ai sensi del dlgs 626/94 si intendono solo servizi igienici per i dipendenti : se costoro superano le 10 unità e sono misti occorrono due bagni separati , se sono meno di 10 o dello stesso sesso ne basta 1. Nei casi di poche unità alle dipendenze (es. 1,2 persone) è sufficiente un bagno personale-clienti ; altrimenti bisogna vedere il regolamento di igiene (da attuarsi per la licenza comunale) del comune di competenza
n3
La porta di 80 cm aprentesi all'interno è tollerata con richiesta "in deroga" alla ASL nel caso in cui sia impossbile
a) trovare un'altra via di fuga (ad esempio sul retro)b) <<girare>> il senso di apertura della porta , ove sia unica , oppure se questa soluzione crea un problema per i pedoni in transito all'esterno
c) creare una nicchia o bussola all'interno del negozio
in modo da riuscire ad aprire la porta eliminando così rischi per i pedoni all'esterno
inoltre la deroga è data solo se lo stabile ove è posto li negozio sia stato costruito prima del 1994.
n4
non c'è legge che epressamente ed in modo particolare per gli acconciatori cita l'obbligo di installare una cappa : rimane ancora utile il generico anche se molto ben fatto DPR 303/56 artt. 9,20,21 in cui si chiede che i luoghi di lavoro ove si svolgono operazioni con prodotti chimici pericolosi abbiano una adeguata areazione. Attualmente anche con l'entrata in vigore del dlgs 25/02 sul rischio chimico , le ASL hanno preteso l'installazione della cappa per la quasi tiotalità dei negozi del settore visitati.
n5
lo scarico idrico proveniente dall'attività professionale di acconciatura è assimilabile agli scarichi provenienti da insediamento civile il cui recapito finale è sempre ammesso in fognatura nel rispetto dei regolamenti emanati dall'ente gestore , che per la attuale normativa può essere o il gestore integrato delle acque o direttamente il comune; se il corpo recettore è diverso dalla fognatura bisogna procedere all'autorizzazione ai sensi dell'ex legge Merli. Per quanto riguarda i rifiuti solidi (tubetti , bomblette spry)attualmente non è stata ancora emanata una legge specifica , per cui la quasi totalità dei parrucchieri li conferisce al servizio pubblico di raccolta rifiuti (ex assimilabile urbani ).
saluti linus

 
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attività parrucchiera

January 9 2004, 12:19 PM 

Un paio di precisazioni.
L'attività di parrucchiere non era soggetta all'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 33 del DPR n. 303/1956, in quanto non compresa nella tabella allegata al decreto, anche se sussisteva esposizione ad agenti chimici tabellati. Tale obbligo poteva solo essere prescritto, motivatamente, dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 34 (stessi agenti di rischio, lavorazioni diverse ma contenute nella tabella del DPR 1124/1965 e successivi aggiornamenti, primo fra tutti il DPR n. 482/1975). Comunque, tutte le voci della tabella riguardanti agenti chimici sono state abrogate, per cui è necessario far riferimento al D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dal D.Lgs. n. 25/2002; in pratica, l'esito della valutazione dei rischi determina la sussistenza dell'obbligo o meno (sempre che sia eseguita in modo corretto).
Domanda: da dove si evice la necessità di richiesta di deroga all'ASL sulla porta da 80 cm con apertura verso l'interno? Mi sono riletto l'art. 13 del DPR n. 547/1955 (come successivamente modificato) nonché il DM 10 marzo 1998, ma non ho trovato nulla al riguardo.
Sono poi rimasto perplesso sulla prescrizione di installare la cappa: ogni luogo di lavoro (sedile) deve avere la propria oppure l'obbligo si riferisce a determinate fasi lavorative, per cui è sufficiente una cappa sotto la quale far girare le clienti? In pratica, è una prescrizione o una disposizione?
Saluti a tutti

 
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linus

Re: attività parrucchiera

January 9 2004, 1:12 PM 

Forse non mi sono spiegato bene ho hai letto un po distrattamente infatti :
1) non ho parlato di visite mediche ai sensi delle tabelle 303 , ma del DPR 482/75 tra le quali esposizione a cromo (voce5),leghe e composti , nichel (voce9), ammoniaca (voce 12), alcali , glicoli ecc... che troviamo benissimo nella vasta e variegata gamma di prodotti per i parrucchieri.
2)Per quanto riguarda le visite mediche , consulta pure i medici , ma non è stato abrogato nulla dalla 25/2002; anche se il rischio risulta moderato , le visite e le periodicità continuano ripeto , come già prima del dlgs 626/94. Quello che è stato abrogato è la metodologia della valutazione : ad esempio il rischio Pb non si valuta più ai termini 277/91 bensì con l'attuale dlgs 25/2002.
3)Per le porte hai dimenticato forse di leggere Dlgs 626 l'art.33comma 2 punto 17 , per i locali costruiti prima del 1994. E' ovvio che sul DPR 547/55 non trovi la rischiesta in deroga , in quanto è precedente la 626.
4) per quanto riguarda la cappa , io non ho parlato assolutamente di <<fare girare le clienti>>. Ovviamente intendevo il posto all'interno del negozio ove si preparano le tinture e simili che deve almeno avere le caratteristiche conformi a quanto è richiesto dal DPR 303/56 (igiene del lavoro in questo caso e non rischio chimico)senza le quali credimi un danno patogeno al dipendente non lo trascurerei. Altrettanto non ho assolutamente parlato di obbligo di installazione : mi sono limitato a considerare che comunque la ASL , senza sanzionare visto che non c'è un preciso articolo,ha obbligato il negozio ad installarla.
Forse non mi sono spiegato bene ho hai letto un po distrattamente
ti saluto linus

 
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Stilo

Re: attività parrucchiera

January 9 2004, 5:09 PM 

Solamente per un contributo riguardo al problema della cappa di aspirazione: non sono a conoscenza di saloni di parrucchiere che abbiano montato la cappa, tuttavia l'attività è ora molto più varia rispetto a quanto non fosse alcuni anni fa. Mi riferisco, per esempio, alla cura delle mani che spesso comporta l'applicazione di unghie finte. Tale attività comporta l'utilizzo di resine che vengono polimerizzate con vari reagenti di cui non conosco però la composizione. Ma mi viene di pensare allo stirene o giù di lì.
Detto questo, sto però assistendo alla diffusione di particolari teche in plexiglass in cui vengono effettuate le preparazioni x le varie applicazioni. Sono 'scatole' aperte solo frontalmente e dotate di un piccolo aspiratore (dal basso) che convoglia i vapori in un filtro a carboni attivi, senza emissione in atm. Mi sembra una soluzione valida, funzionale, economica.
Ovviamente, l'installazione dipenderà dall'effettivo rischio risultante dalla VDR.
Mi pare invece che siano soldi buttati (e interventi inefficaci) quelli eventualmente investiti per realizzare impianti che NON captino i vapori alla sorgente.
Cordiali saluti

 
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Re: attività parrucchiera

February 10 2004, 2:17 PM 

se qualcuno fosse ancora interessato, nel sito dell'ISPESL ho trovato il seguente link dedicato, appunto, agli acconciatori.

saluti

http://www.ispesl.it/profili_di_rischio/_acconciatori/index.htm

 
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Re: Re: attività parrucchiera

February 10 2004, 10:49 PM 

Si si, interessante. Domani me lo leggo.

 
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