La Regione Toscana ha emesso una Legge Regionale che SOSPENDE la Concessione Edilizia in Caso di inosservanza di alcuni articoli del 494…
17.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 64
Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie.
…omissis…
2. Il comma 11 dell’articolo 7 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, concernente la disciplina delle attività edilizie, come modificato dalla legge regionale 5 agosto 2003,n. 43,è così sostituito:
“11. Per le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), L’EFFICACIA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E’ SOSPESA in caso di inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi loro derivanti dagli articoli 3, 6, 11 e 13 dello stesso decreto; la concessione edilizia riacquista efficacia dopo l’ottemperanza alle inosservanze.
Seguono le LINEE GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE E L’USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO
SISTEMI DI ARRESTI CADUTA
http://www.rete.toscana.it/ius/ns-burt/?MIval=burtt_frame0&sid=79473
kliccare su "bollettini ultimi 60 gg."
poi su "Parte 1"
e infine "N. 48 del 31/12/2003"
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