Gentile max, hai posto davvero una domanda di quelle che uno ci parla per una vita!!!
poiché, però, avrei anche qualche altra cosuccia da seguire, ti faccio il riassunto.
Il codice CER si attribuisce in base al processo che ha prodotto il rifiuto, ed è da lì che si decide se è pericoloso o no. Questo, si deduce dalla Dir.Min.Amb 9 aprile 2002, pubblicato il 10 maggio 2002, ed è netta conseguenza della c.d. Legge Lunardi (ehhh, la Consulta....

) e che di fatto stravolge il precedente D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) nella parte relativa alla pericolosità dei rifiuti. Orbene, semprechè tu riesca a trovare il codice giusto, facile ti ritrovi con i cosiddetti "codici a specchio", ossia la possibilità che da un processo si ottengano tipologie di rifiuto che possono essere pericolose, oppure NON pericolose: e la dicitura "tossico e nocivo" non esiste più. Allora, per sapere se è "pericoloso" devi andare al punto 4 dell'allegato alla Dir.Min.Amb. 9 aprile 2002, dove scopri che i limiti di concentrazione di un qualcosa nei rifiuti sono diretta conseguenza della frase di rischio che si applicherebbe al rifiuto SE fosse un prodotto. Orbene, la classificazione di pericolosità è regolamentata dal D.M.Salute 14 giugno 2002 (oltre 500 pagine di classificazione), ma si riferisce all'etichettatura di prodotto e preparati da immettere in commercio. Per conferire un rifiuto in discarica, però, con le discariche attualmente esistenti e non "riclassificate", valgono ancora i limiti di concentrazione previsti dalla Del. CIPE 27 luglio 1984, applicativa del D.P.R. 915/82, nonchè i limiti di "eluato" previsti dal D.M. Amb. del 5 febbraio 1998 (Ronchi ter) per discariche di 1^, 2^ A, B, C oppure 3^ categoria. Però, la classificazione di pericolosità prevista dalla Dir.Min. Amb. 9 aprile 2002 è rivolta alle nuove tipologie di discarica previste dal D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003, i cui criteri di conferibilità risultano sanciti nel D.M. Amb. del 13 marzo 2003....
E, insomma, tutto quello che ho trovato con i pochissimi dati che mi fornisci (potrei essere più precisa se specifichi, anche privatamente) è che i limiti di concentrazione del rame nell' eluato per conferire un qualcosa in discarica per rifiuti non pericolosi è di 5 mg/L. Però, in base alla tutt'ora vigente Del. CIPE 27/7/84, la concentrazione limite di composti solubili del rame è di 5.000 mg/Kg; il che vuol dire che al di sotto di 50 mg/Kg non c'è problema riguardo al rame, da 50 a 50.000 vanno in 2B, oltre i 50.000 dalla 2 C a salire.
Però, applicando la normativa più recente, i composti contenenti rame sono classificabili R 22, ossia nocivi, e la somma dei composti nocivi in un rifiuto non può superare il 25% in peso. ossia, il rifiuto è pericoloso se il rame supera 250.000 mg/Kg (semprechè ci sia solo rame, e semprechè non sia attribuibile un codice esclusivamente pericoloso).
OK, detto tutto: e adesso stai sveglio tu!

. E tieni presente che SOLO il produttore di un rifiuto è abilitato alla sua Classificazione.
Nofer
P.S.