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concentrazione rame

January 14 2004 at 8:57 AM
max 

Ciao a tutti, qualcuno mi sa dire quale è il limite massimo di concentrazione di rame (Cu)ammissibile in un fango affinchè questo venga accettato in discarica senza prima passare per l'inertizzazione?
A quale norma devo fare riferimento?

Grazie a chi mi risponderà.

Max

 
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ma che bella domanda!!!!

January 14 2004, 11:37 AM 

Gentile max, hai posto davvero una domanda di quelle che uno ci parla per una vita!!!
poiché, però, avrei anche qualche altra cosuccia da seguire, ti faccio il riassunto.
Il codice CER si attribuisce in base al processo che ha prodotto il rifiuto, ed è da lì che si decide se è pericoloso o no. Questo, si deduce dalla Dir.Min.Amb 9 aprile 2002, pubblicato il 10 maggio 2002, ed è netta conseguenza della c.d. Legge Lunardi (ehhh, la Consulta.... ) e che di fatto stravolge il precedente D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) nella parte relativa alla pericolosità dei rifiuti. Orbene, semprechè tu riesca a trovare il codice giusto, facile ti ritrovi con i cosiddetti "codici a specchio", ossia la possibilità che da un processo si ottengano tipologie di rifiuto che possono essere pericolose, oppure NON pericolose: e la dicitura "tossico e nocivo" non esiste più. Allora, per sapere se è "pericoloso" devi andare al punto 4 dell'allegato alla Dir.Min.Amb. 9 aprile 2002, dove scopri che i limiti di concentrazione di un qualcosa nei rifiuti sono diretta conseguenza della frase di rischio che si applicherebbe al rifiuto SE fosse un prodotto. Orbene, la classificazione di pericolosità è regolamentata dal D.M.Salute 14 giugno 2002 (oltre 500 pagine di classificazione), ma si riferisce all'etichettatura di prodotto e preparati da immettere in commercio. Per conferire un rifiuto in discarica, però, con le discariche attualmente esistenti e non "riclassificate", valgono ancora i limiti di concentrazione previsti dalla Del. CIPE 27 luglio 1984, applicativa del D.P.R. 915/82, nonchè i limiti di "eluato" previsti dal D.M. Amb. del 5 febbraio 1998 (Ronchi ter) per discariche di 1^, 2^ A, B, C oppure 3^ categoria. Però, la classificazione di pericolosità prevista dalla Dir.Min. Amb. 9 aprile 2002 è rivolta alle nuove tipologie di discarica previste dal D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003, i cui criteri di conferibilità risultano sanciti nel D.M. Amb. del 13 marzo 2003....
E, insomma, tutto quello che ho trovato con i pochissimi dati che mi fornisci (potrei essere più precisa se specifichi, anche privatamente) è che i limiti di concentrazione del rame nell' eluato per conferire un qualcosa in discarica per rifiuti non pericolosi è di 5 mg/L. Però, in base alla tutt'ora vigente Del. CIPE 27/7/84, la concentrazione limite di composti solubili del rame è di 5.000 mg/Kg; il che vuol dire che al di sotto di 50 mg/Kg non c'è problema riguardo al rame, da 50 a 50.000 vanno in 2B, oltre i 50.000 dalla 2 C a salire.
Però, applicando la normativa più recente, i composti contenenti rame sono classificabili R 22, ossia nocivi, e la somma dei composti nocivi in un rifiuto non può superare il 25% in peso. ossia, il rifiuto è pericoloso se il rame supera 250.000 mg/Kg (semprechè ci sia solo rame, e semprechè non sia attribuibile un codice esclusivamente pericoloso).
OK, detto tutto: e adesso stai sveglio tu! . E tieni presente che SOLO il produttore di un rifiuto è abilitato alla sua Classificazione.
Nofer
P.S.

 
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Tony

Cu

January 14 2004, 12:51 PM 

La norma di riferimento è la Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84 fino al 16/07/05 data di entrata in vigore della nuova normativa sulle discariche D. lgs. 36/2003 e criteri di ammissibilità del DM 13/03/03.
La tipologia di discarica è la 2 B, perchè di 2 C ce ne sono solo 2 in Italia. Le 2 B accettano rifiuti speciali con concentrazioni nell'eluato fino a 10 volte quelle stabilite dalla tabella A della legge 319/76 o tabella 3 dell'allegato 5 del D. lgs. n. 152/99; quindi nel caso del Rame fino a valori pari a 1 mg/l. Non ci sono invece limiti di concentrazione di metalli sul rifiuto tal quale.
La discarica 2 C non ha limiti di concentrazione per i metalli nè sull'eluato nè sul rifiuto tal quale.
La Delibera del 27/07/84 poneva come limite per la classificazione di rifiuto tossico nocivi il valore di 5000 mg/kg per i composti solubili del rame mentre dal 16/7/2005 le discariche saranno classificate per rifiuti non pericolosi e pericolosi per cui sarà necessario procedere alla classificazione del fangon in pericoloso e non pericoloso che secondo la norma vigente, art. 2 della Decisione 2000/532/CE, prevede la determinazione/speciazione chimica della sostanza in cui è presente il Rame e in base alle caratteristiche di pericolo corrisponderanno i valori limite.
L'inertizzazione non è mai obbligatoria. Si tratta di un trattamento chimico-fisico come altri, sappiamo però che dal 16/7/2005 in discarica potranno andare solo rifiuti trattati, non necessariamente con inertizzazione. L'inertizzazione è finalizzata generalmente a far rientrare il rifiuto nei valori consentiti allo smaltimento in discarica 2 B. Teoricamente il materiale cementizio derivante da inertizzazione potrebbe essere utilizzato anche per costruzioni o sottofondi, ma tale utilizzo dovrebbe essere autorizzato.
E' utile confrontare i valori per i fanghi sul suolo con i valori di concentrazione limite nella normativa per le bonifiche (allegato 1, paragrafo 1 del DM 471/99). Siti ad uso verde pubblico e siti ad uso commerciale rispettivamente concentrazione per il rame di 120 mg/kg su s.s e 600 mg/kg su s.s..
Non vi sono limiti invece per i suoli agricoli per i quali si deve procedere con il bianco di riferimento.

Ciao

Tony

 
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max

grazie

January 14 2004, 7:25 PM 

Grazie ad entrambi

Ciao

max

 
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