Sto ristrutturando un'immobile che in futuro sarà adibito a supermercato al piano terra (att. 87) e ristorante (50 posti a sedere) con annessa cucina a gas metano di potenzialità 90 KW al piano primo, le due attività comunicano tra loro con una scala aperta ed un ascensore, l'ingresso è comune ed i percorsi di esodo sono distinti.
Il quesito è il seguente: ho molte difficoltà ad avere una grossa fornitura di energia, posso secondo voi alimentare le attrezzature della cucina con gas metano o è vietato? mi sembra che nei centri commerciali è proibito l'uso del gas e le attrezzature vengono alimentate ad energia elettrica, è sufficiente secondo voi realizzare la comunicazione con un filtro a prova di fumo? A voi la parola e grazie per tutti i contributi.
Roberto
Quesito sul gas metano :
- non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda l'alimentazione a metano della cucina , in quanto il ristorante è posto SOPRA il centro commerciale ed essendo il gas METANO , l'evaporazione tende a salire , a differenza del GPL.
Quesito sulla comunicazione tra i due piani :
- la legge di riferimento non è ancora stata pubblicata ; però da una bozza del ministero dell'interno riguardante i centri commerciali viene consentita la comunicazione fra due differenti attività <<per esigenze gestionali>> , purchè :
- si adeguino gli spazi condominiali (come appunto la vs. scala di comunicazione) provvisti di filtri aprova di fumo con mura perimetrali e porte REI 120.
- l'accesso può essere comune purhè all'area contigua corrispondano le seguenti caratteristiche
larghezza 3m50
altezzza libera 4m
raggio di volta 13m
pendenza non superiore al 10%
resistenza al carico al meno 20 t : 8 t asse anteriore , 12 t asse superiore , passo 4m.
- per quanto riguarda l'ascensore se utilizzato deve avere il vano corsa protetto con strutture resitenti al fuoco proporzionalmente all'h antincendio ed essere dotao di impianti di estinzione automatica d'incendio (tipo springlfer).
saluti linus
Re: Re: Supermercato e cucina - prevenzione incendi
January 31 2004, 7:31 PM
Riporto la legislazione di interesse.
NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI
Circolare n° 75 del 03/07/1967
Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.
Lettera Circolare prot. n° 5210/4118/4 del 17/02/1975
Chiarimenti riguardanti l'applicazione del punto 97 dell'elenco allegato al Decreto Interministeriale n. 1973 del 27 settembre 1965 - Parziali modifiche alla Circolare n. 75 del 3 luglio 1967.
Lettera Circolare prot. n° 13748/4147 del 25/06/1977
Attività di cui al punto 97 dell'allegato al Decreto Interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973 "Depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati" - Procedura da seguire per la istruttoria delle relative pratiche.
Per il caso specifico segnalo quanto segue:
1) I grandi empori di vendita, in linea di massima, devono essere ubicati in edifici esclusivamente a ciò destinati. Possono essere ubicati anche in edifici di diverse destinazioni, purché queste non siano alberghi, cliniche, scuole o locali di pubblico spettacolo e l'altezza dell'edificio sia inferiore a 31 metri in gronda. In tal caso però i locali dell'emporio, oltre ad avere accessi, scale ed ascensori indipendenti, devono essere separati con strutture resistenti al fuoco sia nel senso verticale che nel senso orizzontale da locali di diversa destinazione.
Quindi compartimentazione spinta, filtro a prova di fumo per le scale e, se possibile, filtro anche per l'ascensore.
Per il metano anche io non credo ci siano problemi, la risposta di Linus mi trova d'accordo. Una impianto da 90 kW deve rispondere al D.M. 12/04/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi."
Se ci sono ancora dubbi posta pure che approfondiamo.
Buon fine settimana!