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Obblighi amministrativi per ponti di sollevamento veicoli

February 16 2004 at 12:17 PM
 

Desiderei avere un vostro parere relativamente agli obblighi di denuncia e verifica per i ponti di sollevamento autoveicoli (quelli da autofficina a 2 o 4 colonne).

Sono di fatto attrezzature di sollevamento con portata superiore a 200 kg ma dovrebbero essere regolamentati da normative specifiche (Codice della Strada) e come tali non si dovrebbe applicare l'art. 194 del DPR 547/55.

Nel codice della strada e in circolari successive si fa riferimento alle competenze delle ASL in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla installazione ed uso delle attrezzature di lavoro.

Avete avuto modo di approfondire casi analoghi?

 
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AuthorReply
giuseppe

Re: Obblighi amministrativi per ponti di sollevamento veicoli

February 17 2004, 8:45 AM 

Posso solo dirti che tali ponti non sono soggetti alle verifiche periodiche da parte dell'ASL, in quanto non rientrano negli organi di sollevamento con capacità sup. ai 200 kg.
L'ho pure letta da qualche parte, ma non ricordo dove.
Qualcuno più bravo di me te lo potrà confermare.

 
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Grazie comunque

February 17 2004, 9:29 AM 

Grazie comunque Giuseppe,

anch'io ricordo di averlo letto da qualche parte, probabilmente sarà la stessa fonte.

A presto.

 
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Risposta

February 17 2004, 3:17 PM 

Sono riuscito nel frattempo a trovare la risposta.

Ti ringrazio nuovamente inviando anche a te la cosa.

In merito alla richiesta relativamente agli obblighi di denuncia e verifica delle attrezzature in oggetto invio un estratto della Circolare n° 551 del 05/07/1960 Prevenzione infortuni - Verifiche e controlli - Quesiti.

All’art. 10 si dice quanto segue

“…
10. Apparecchi di sollevamento .
Fermo restando l'obbligo d carattere generale del datore di lavoro di sottoporre tutti i mezzi di lavoro alle necessarie verifiche, queste, per quanto riguarda i mezzi ed apparecchi di sollevamento, devono essere effettuate con le modalità ed intervalli determinati, in attuazione dell'art. 194 del D.P.R. n. 547/1955, con D.M. 12 settembre 1959, limitatamente ai mezzi disciplinati dal Titolo V, Capo II del D.P.R. medesimo, cioè alle gru, argani, paranchi e simili.
Non sono pertanto soggetti alle verifiche disciplinate con il succitato D.M. 12 settembre 1959, gli elevatori impiegati nelle autorimesse e nelle stazioni di servizio, per il lavaggio e le riparazioni degli automezzi e gli altri elevatori di tipo similare.
…"

 
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Giuseppe

Re: Obblighi amministrativi per ponti di sollevamento veicoli

February 17 2004, 3:39 PM 

Ci siamo aiutati l'un l'altro!
Grazie

 
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