Ciao a tutti, il titolo non è casuale. Da un campo prospiciente l'azienda, dalla rete di delimitazione (e anche dal muro parzialmente), spuntano sul territorio aziendale rami di alberi che ivi crescono. Tra questi ci sono anche delle robinie e relative spine.
Un dipendente, che passava lì, per far posto ad un muletto a momenti si infilza un occhio con una spina.
Domanda: posso ordinare il taglio di tutta la ramaglia che, dal campo, penetra nell'area aziendale o se lo faccio senza chiedere il permesso al contadino rischio di beccarmi qualche denuncia?
Caro gianni, non ricordo naturalmente il numero, ma so per certo che c'è un qualcosa nel nostro codice civile che riguarda i "frutti pendenti". Il concetto è che se il tuo albero di limoni sporge da tuo muro di cinta, e io passando mi prendo un limone (ma anche tutti quelli che sporgono), non ho rubato, perchè per quanto l'albero sia tuo il frutto è esterno alla tua proprietà.
Immagino valga lo stesso per le robinie.
Se ci fosse un buon esperto di diritto fra i forumisti, magari ci dirà anche il numero.
Nofer
Credo proprio che non ci siano problemi, tutto ciò che fuoriesce dal campo all'interno dell'azienda può essere tagliato, ancor più se costituisce fonte di pericolo per i lavoratori.
Luca
In linea di massima sono d'accordo anche io, ma attenzione a cosa si taglia; un gran numero di specie vegetali NON possono essere tagliate, e dalle mie parti tutti gli uffici tecnici comunali sono pieni di avvisi su "cosa tagliare e cosa no", e in ogni caso si consiglia di sentire sempre prima il Comune.
non capisco perchè Gianni non voglia chiedere il permesso al proprietario. Io ci andrei molto piano a fare il blitz in quanto il confinante potrebbe richiedere i danni.
Un conto è raccogliere i frutti che cadono nel mio terreno, altro è munirsi di motosega e potare i rami delle piante.
Io farei così: una bella raccomandata al proprietario in cui si illustra la problematica dei rami che sporgono e l'invito a provvedere alla loro potatura. Poi vedere cosa risponde e da lì prendere le conseguenti ed eventuali iniziative. Insomma, andare per gradi come anche la buona educazione consiglia.
Grazie a tutti. Per Stilo: non è che non voglio chiedere al proprietario il permesso...è che non so chi è, dovrei fare una ricerca o aspettare di vederlo quando ara il terreno. Comunque, le robinie in questione sono di crescita spontanea (quindi ben più vicine alla cinta di quanto prescritto dal codice civile)e quelli che sporgono sono rametti che avranno il diametro di un centimetro..il problema è che sono lunghi e spinosi!
Comunque, i regolamenti comunali prescrivono al proprietario che ha fronde pendenti su area pubblica il taglio delle stesse fino alla cinta, pena il taglio ad opera del comune a carico del proprietario: non è lo stesso se l'"invasione" è su area privata?
Anche ammesso che le fronde pendenti su area pubblica siano equiparabili a quelli su area privata, devi comunque rintracciare il proprietario. Tanto vale avvalerti del già citato art 896 cc che ti consente di costringere il vicino a tagliarle.
Attento: in prima istanza valgono i regolamenti locali (li puoi trovare -se ci sono- in comune) quindi gli usi e i costumi della zona (quì ti devi affidare ai vecchi saggi del posto) e, solo nel caso nessuno contempli quest'aspetto, puoi avvalerti di quanto prevede l'art. 896 del CC.
In modo chiaro ti vieta di tagliarli direttamente...Puoi, però, costringere il vicino, in qualsiasi tempo, a tagliarli.
Attento che se l'usucapione viene esclusa da quest'articolo, ci può essere l'acquisizione del diritto di servitù dei rami sul tuo terreno.
L'896 ti consente solamente di tagliare direttamente soltanto le radici che entrano nel tuo terreno e raccogliere i frutii (che in questo caso non hai).
per Nofer... ... grazie !!!
per Gianni
No. Se il regolamento comunale prevede un protocollo di azioni solamente per lo sbordo dei rami su suolo pubblico, questo protocollo non può valere per il privato.
Ti restano gli usi e i costumi o l'art. 896 del CC.
Avrei un articolo relativo ad una sentenza della Corte di Cassazione sez. III civile del 04/11/2003 n. 16527.
Se mi postate la vostra mail lo scannerizzo e invio.
Rettifico, l'ho trovata sul sito www.poliziamunicipale.it
In ogni caso se volete l'articolo...
Rami sporgenti - 11/12/2003
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE
4 novembre 2003, n. 16527
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi signori:
Presidente: A. Giuliano,
Relatore: A. Amatucci,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento del processo
Alle 10,30 dell'1.3.1996 M. M, dopo aver parcheggiato la propria autovettura sulla banchina erbosa di una strada urbana fiancheggiata da alberi di alto fusto, si incamminò lungo il ciglio asfaltato del la strada quando, essendole cadute le chiavi, si chinò per raccoglierle. Nel rialzarsi urtò contro un ramo di uno degli alberi, procurandosi lesioni alla palpebra destra. Nel novembre del 1996 convenne in giudizio il comune di Modena chiedendone, ex art. 2051 c.c., la condanna al risarcimento dei danni, indicati in £ 4.387.800.
Il comune convenuto resistette e l'adito giudice di pace rigettò la domanda sul rilievo che l'evento dannoso era esclusivamente imputabile alla stessa attrice.
Con sentenza n. 561 del 1999 il tribunale di Modena ha rigettato l'appello della M. escludendo l'intrinseca pericolosità del ramo in relazione ad un normale comportamento degli utenti della strada, affermando che esso era pienamente visibile e negando dunque che fosse configurabile la responsabilità dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero dell'art. 2043 c.c..
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione M. M. affidandosi a quattro motivi.
Il comune intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. la ricorrente si duole che il tribunale abbia ritenuto che l'art. 2051 c.c. sia applicabile solo al danno cagionato dalle cose intrinsecamente pericolose, mentre la responsabilità sussiste anche se la cosa possa divenire tale a seguito dell'incidenza di fattori causali esterni.
2. Col secondo motivo è dedotta "omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia per non avere il tribunale riconosciuto il nesso eziologico esistente tra la peculiare condizione dei rami delle piante situate in via (omissis) e l'infortunio subito" dalla ricorrente, laddove aveva escluso che i rami sporgenti di un albero potessero costituire fonte di possibile pregiudizio per una persona di media diligenza. Afferma la ricorrente che era pacificamente emerso che i rami delle piante, potati solo un mese dopo il fatto, si protendevano fino a poca distanza da terra, sicché non poteva dubitarsi della estrema pericolosità acquisita dalle piante a seguito dell'eccessiva e disordinata crescita delle loro ramificazioni.
3. Col terzo motivo è denunciata "erronea e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. per avere omesso il tribunale di considerare che la responsabilità del custode è presunta e che spetta al medesimo fornire la prova positiva del fortuito". Sostiene che il fortuito può essere bensì costituito anche dal fatto dello stesso danneggiato, ma ciò solo in quanto abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso, sia dotato di autonomo impulso causale e sia per lo stesso custode imprevedibile ed inevitabile. Afferma inoltre che se è vero che l'obbligo di custodia del proprietario non esonera il terzo dal dovere di rapportarsi alla cosa con la necessaria diligenza, è tuttavia inammissibile addossare al cittadino l'obbligo di ispezionare minuziosamente gli alberi prima di avviarsi lungo il ciglio della strada priva di un marciapiede adibito al transito dei pedoni, in quanto egli deve poter fare affidamento sulla idoneità delle piante, come di ogni altra struttura di arredo urbano, a non arrecare danno.
Nega, poi, che nella specie quel ramo fosse perfettamente visibile alle 10,30 di una mattina del mese di marzo (come sostenuto dal comune), in quanto l'assenza di fogliame, la nebbia e la crescita disordinata dei rami che si nascondevano l'un l'altro alla vista, rendeva possibile distinguerli ed evitarli anche usando la massima diligenza possibile.
4. Col quarto motivo, da ultimo, è subordinatamente prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227, comma 1, c.c., per non avere il tribunale ritenuto che la colpa dell'infortunata costituisse una semplice concausa dell'evento dannoso, peraltro addebitabile anche al comune per non avere, se non un mese dopo il fatto, provveduto ad un'adeguata opera di cura e manutenzione delle piante.
5. Il ricorso va respinto.
Il tribunale ha ritenuto in fatto che dalla stessa documentazione prodotta dalla M. risultava che lo sporgere dei rami era adeguatamente visibile e tale da mettere in preavviso un soggetto che vi si avvicinasse con media accortezza.
Le opposte considerazioni svolte dalla ricorrente in questa sede (giornata nebbiosa, indistinguibilità dei rami privi di fogliame, crescita caotica degli stessi con abnormi sporgenze) attengono evidentemente alla valutazione del fatto, esclusivamente riservata al giudice del merito e non reiterabile in sede di legittimità.
Costituisce dunque dato di fatto accertato che i rami erano ben visibili e che, nel contesto dato, la M. avrebbe potuto evitare di urtarvi contro, se solo avesse adottato un comportamento connotato da media accortezza.
A tanto la ricorrente oppone che il cittadino ha diritto di confidare nella carenza di attitudine delle cose costituenti l'arredo urbano ad arrecare danno. Ma proprio tale attitudine della cosa ad arrecare danno il tribunale ha escluso in base ad un giudizio necessaria mente condotto ex ante. Ha infatti osservato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da "un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire col contesto dato" e che una cosa inerte può definirsi pericolosa "quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante".
Tali affermazioni sono assolutamente corrette in diritto. Del resto, se si prescindesse da tali parametri valutativi dovrebbe paradossalmente ravvisarsi la responsabilità del custode anche in caso di urto di un pedone contro il tronco di un albero (che egli non abbia per avventura scorto perché voltatosi a salutare un amico; così come la M. non scorse il ramo perché chinatasi per raccogliere le chiavi) che non fosse stato adeguatamente protetto con una struttura avvolgente morbida. Ma così come non è pericoloso il tronco perfettamente visibile, non è pericoloso il ramo che sia altrettanto chiaramente visibile, per l'ovvia ragione che né l'uno né l'altro, determinano un rischio di pregiudizio in contesti del tipo di quello considerato dal tribunale. Se, nonostante ciò, il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno.
Nell'apprezzamento operato dal tribunale difettava un fattore causale esterno, diverso ed ulteriore rispetto alla disattenzione della vittima, che potesse aver fatto assumere alla cosa la pericolosità di cui era intrinsecamente priva, sicché il primo motivo è infondato per tale assorbente ragione.
Il secondo motivo si risolve come si è accennato in un inammissibile sindacato dell'apprezzamento del fatto operato dal giudice del merito.
Il terzo ed il quarto motivo sono infondati perché presuppongono la sussistenza di nesso causale fra cosa e danno, invece esclusa in radice dal tribunale.
6. In difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
la corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Caro Gianni, anch'io avevo lo stesso tuo problema,e dopo aver spedito varie raccomandate al vicino esortandolo a potare gli alberi, e dopo aver letto il codice civile, ho deciso di tagliare i rami che entravano nel mio giardino. Risultato? Una bella denuncia civile e penale. Alcuni comuni hanno regolamenti diversi. Ti consiglio di informarti al tuo comune di appartenenza.Ciao