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direttore dei lavori in 626

February 22 2004 at 8:21 PM
marco 

salve a tutti,vi pongo un quesito che mi preoccupa:
mi hanno proposto di fare la direzione dei lavori in un cantiere dove si effettueranno lavorazioni di tinteggiatura della facciata, quindi con un ponteggio.
In assenza di 494 e quindi solo con il POS, nel malaugurato caso di incidente, vi sono colpe del direttore dei lavori o solo del datore di lavoro?
grazie a tutti (non so se accettare)

 
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linoemilio

Re... direttore dei lavori in 626

February 23 2004, 2:42 AM 

Permettimi di correggere un paio di punti del tuo post:

1) i lavori di tinteggiatura di una facciata non rientrano nel D.Lgs. 626 salvo che l'impresa risulti anche come committente... in questo caso entrerebbe in vigore l'art.7 del 626;

2) questi lavori rientrano a pieno titolo nel 494 e s.m.i. solo che (da come sembrerebbe nel leggerti) risultano sottosoglia e quindi senza l'obbligo della nomina del CSP-CSE. Di conseguenza senza la redazione del PSC.
Attento però... basterebbe la presenza di più imprese (impresa dei ponteggi e impresa della tinteggiatura) e, anche con un calcolo inferiore a 200 uomini-giorni ma con la presenza di rischi particolari di cui all'allegato II a costringere il Committente a nominare il CSP-CSP !!!

detto questo vengo al tuo quesito:

La responsabilità del Direttore dei Lavori in caso di reato d'evento (infortunio) vi è allorquando il Magistrato inquirente riesce a dimostrare il nesso di causalità fra il tuo comportamento e l'evento infortunistico.
Per girare la frittata:
Tu, come Direttore dei Lavori, non verrai rinviato a giudizio solamente se riuscirai a dimostrare che il tuo comportamento non è stato la causa o la concausa dell'infortunio.

Puoi trovare quaqlcosa a questa pagina:
http://www.network54.com/Hide/Forum/thread?forumid=86558&messageid=1076275515&lp=1076314445

Se te ne servono altre, fammi sapere.

 
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giuliano d

direttore dei lavori....

February 23 2004, 9:03 AM 

Concordo con Linoemilio, tuttavia vorrei ricordare che compito del Direttore dei lavori è quello di far rispettare le norme contrattuali e di controllare che i lavori siano fatti a regola d'arte.
Supponi che ci sia un infortunio perchè il ponteggio non è completo perchè non realizzato a regola d'arte.Io penso che forse il magistrato potrebbe chiedere al Direttore dei lavori se, nell'ambito dei suoi compiti, avesse o meno controllato il ponteggio. Anche perchè il Committente paga il ponteggio fatto secondo le regole a seguito di parere favorevole del suo tecnico Direttore dei Lavori.
Ciao

 
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Re: direttore dei lavori in 626

February 23 2004, 11:16 AM 

..e insomma, che siccome oggi la voglia di lavorare è proprio pochina, non mi sono particolarmente preoccupata che non capivo il senso del post di marco, cui diamo cmq il benvenuto, immagino.
Come tutti sanno, io di 494 & C. non tantissimo (e mica sono ingegnere, io!), però ero quasi sicura che i lavori in altezza rientrassero in ogni caso nell'ambito di applicazione. Poi, letto risposta di linoemilio, e trovato conforto a mio ricordo.
E allora? Allora, continuo a non capire qual'è la domanda. Non può essere, secondo me, che si decida se accettare o meno un incarico professionale in base al rischio di "rogne" più o meno burocratico/giudiziarie.
Quindi, caro marco, quale è il tuo vero problema? perchè ti preoccupi -ancor prima dell'inizio dei lavori- che ci possa essere un incidente? Soprattutto,come nota giuliano, come direttore dei lavori saresti TU, quello che risponde della conformità dei lavori stessi, e dunque nessuno può tutelarti bene come te stesso, se ritieni di essere in grado tecnicamente di assolvere all'incarico che intendono assegnarti; perchè, allora?
Nofer

 
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linoemilio

re...direttore dei lavori in 626

February 23 2004, 3:09 PM 

caro marco, Nofer ha ragione.
Se per un'impiastrata di pittura su di una facciata ti fai queste preoccupazioni, ciò vuol dire solo due cose:
o sei una persona molto sensibile e timida per cui in cantiere le imprese "fanno giorgina"
oppure (fortuna tua) sei molto giovane e con poca esperienza di cantieri.
In entrambi i casi ti consiglio molta prudenza e attenzione ma, in entrambi i casi, non mollare subito le braghe.

 
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marco

Re: re...direttore dei lavori in 626

February 24 2004, 12:48 AM 

grazie linoemilio per le tue dritte. hai centrato il problema. io penso che con la scusa della sottosoglia il committente voglia economizzare sulla 494 dicendo di non rientrare nel caso dell'allegato II della 494

 
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marco

Re: Re: re...direttore dei lavori in 626

February 24 2004, 1:00 AM 

Il problema è che vorrei essere sicuro che:
il D.L. non ha colpe se il committente non nomina i coordinatori.
E a questo punto vi chiedo (anche x quello che ha scritto giuliano d.) non vi sembra che in un cantiere dove non è applicata la 494 (a torto o a ragione) il D.L ha le responsabilita' del CSE?

 
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direttore dei lavori in 626

February 24 2004, 1:39 PM 

Credo di intuire che siamo alle solite...quelle che chiamo perversioni. Infatti sono sempre più convinto che l'ufficio complicazioni cose semplici sia aperto 24 ore su 24! Questo perchè?...Perchè i committenti, privi di conoscenza in materia di pianificazione di gare di appalto secondo normativa vigente e coordinamento delle attività dei professionisti a partire dal progettista, intendono risparmiare ignorando peraltro di cosa stanno trattando. Intendo con questo che chiunque sia incaricato dal Committente della progettazione di una qualsiasi opera debba in via preliminare, nella qualità di tecnico:Ingegnere, Architetto o Geometra che sia, informare correttamente il suo cliente su tutto quanto compete all'appalto in oggetto, pena la remissione o non accettazione dell'incarico.

In questo caso credo sia abbastanza inconcepibile che un tecnico vagli se accettare o meno l'incarico di D.LL., visto che sia lecito presumere sia stata progettata un'opera. E, come sappiamo, è al momento delle scelte tecniche che si impianta una sistematica e metodologia che deve o meno tenere conto dei dettami della normativa vigente in materia di appalto e sicurezza! In ordine sequenziale, peraltro, la designazione o meno di certe figure preposte alla redazione, alla verifica, al controllo ecc. fanno capo proprio al Committente o Responsabile dei lavori che, si presume, avvalendosi della competenza di un tecnico, manovri la nave nella giusta direzione. Ricordo agli amici che qui scrivono, sono ormai trascorsi sette anni dalla entrata in vigore di queste normative e se da una parte è lecito dissetare ancora oggi, su sfumature e ottimizzazioni delle applicazioni, credo invece inconcepibile farlo su tematiche che dovrebbero essere state digerite come questa. Se questo non avviene c'è qualcosa di grave che non ha funzionato nel sistema sicurezza.

saluti Giulio

 
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linoemilio

re...marco

February 24 2004, 2:13 PM 

Il DL non ha colpe se il Committente non nomina il CSP-CSE in un cantiere soprasoglia.
Tuttavia se il DL ha sentore che quel cantiere, per particolari motivi, rientra in un cantiere soprasoglia, DEVE farlo presente al Committente (possibilmente in forma scritta: fax, lettera sottoscritta di ricevuta, raccomandata...).
Tieni conto che nel penale il "non aver fatto" corrisponde all' "aver causato".
E questo vale per tutti coloro che operano nel processo costruttivo dell'opera (dal manovale all'ingegnere).
Dice bene Giulio nel suo intervento: spetta al tecnico informare su tutto il Committente... poi sarà lui a decidere ma deciderà con cognizione di causa e si assumerà tutte quelle responsabilità che saprà di assumere.
... e tu avrai la coscienza a posto.
A volte bisogna mostrare non solo i denti ma anche gli assegni famigliari.

 
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marco

Re: direttore dei lavori in 626

February 24 2004, 4:11 PM 

innanzitutto grazie per la vostra attenzione e partecipazione.vi sono grato x i preziosi consigli.
non sono in accordo con giulio per quanto riguarda il progettista (ovviamente capisco il buon senso dell'affermazione) ma credo che nella realizzazione dell'opera ci siano già abbastanza figure responsabili.
insomma io credo che il dlgs 494 estendendo il campo di applicazione del dlgs 626 ai cantieri temporanei o mobili abbia lasciato il DL in una difficile posizione che non è nemmeno quella precedente al dlgs 626!
giulio grazie anche a te, ma non adirarti sette anni non sono poi tanti per una legge, specie se consideri che il DPR 222 ha efficacia solo da settembre 2003.

 
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Geppus

Re: Re: direttore dei lavori in 626

February 24 2004, 4:44 PM 

Marco, permettimi di suggerire di non continuare a mischiare il 494 con il 626, cosi' (ti) confondi le idee e aumenti i dubbi.

Tu hai chiaro se il cantiere e' soprasoglia o sottosoglia?
Se e' sopra, hai chiarito inequivocabilmente le idee al tuo committente?
Da dove ti viene la certezza che se manca il CSE il DL ne assume le responsabilita'? Questa idea non e' corretta, e credo che le risposte precedenti siano davvero esaustive in merito (compresa quella di Giulio, sebbene il "progettare" una tinteggiatura di facciata sia un concetto un po' troppo forte per i risparmiosi proprietari di casa italiani!).

saluti, Geppus


 
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direttore dei lavori in 626

February 24 2004, 5:55 PM 

Ciao Marco, debbo precisarti che quanto è oggetto delle tue perplessità riguardal'Art.3 comma1 in particolare e tutti gli altri commi in generale, non i contenuti minimi dei piani di sicurezza ecc.che, comunque, riguardano fasi esecutive e non certo quelle di impostazione dell'appalto. Come è vero che anche cinque categorie di lavoro messe in fila rappresentano un "progetto".

Ciao!

 
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