complimenti per il forum!!!!
ho un adomanda da porre:
un datore di lavoro con due dipendenti che esercita una attività a rischio incendio basso, svolge il ruolo di RSPP nella propria azienda così come previsto dalla normativa con il corso di 16 ore.
mi chiedo: può svolgere, frequentando i rispettivi corsi, allo stesso tempo il ruolo di addetto antincendio e alla gestione del pronto soccorso e dell'evacuazione?
oppure deve attribuire necessariamente questi compiti a propri dipendenti?
grazie
( mi fate capire bene inoltre il discoroso della valutazione del rischio incendio,deve essere per forza in forma scritta tenuto conto che si tratta di una attività di piccole dimensioni 50 metri e a rischio incendio basso con due dipendenti)
grazie fin da ora per le eventuali risposte (il tecnico della sicurezza al quale mi hanno indirizzato non è che sia stato molto chiaro!!!!!)
Il Ddl, ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.Lgs 626/1994, può far parte della squadra di emergenza e prevenzione incendi, seguendo apposito corso come da 10/03/1998 (per rischio BASSO almeno 4 ore), e primo soccorso (come da D.Lgs 388/2003, corso da 12-16 ore a seconda di come è classificata l'azienda; questo in effetti sarà in vigore ad agosto, ma direi che è meglio partire già ora col piede giusto; occhio però che il suddetto comma parla di "svolgere direttamente i compiti del SPP nonché di prevenzione incendi e di evacuazione", ma non parla di primo soccorso...).
Per la valutazione di rischio incendio, essendo questa un ramo della 626, valgono gli stessi criteri, può cioé non essere effettuata in forma scritta, ma ai sensi dell'art.4 comma 11 del D.Lgs 626/1994 deve esservi in forma scritta l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione (purché l'azienda occupi al massimo 10 addetti e non rientri in quelle elencate nella nota 1 dell'allegato I, ma direi che non è il caso della scrivente).