Ciao a tutti.
E' vero che la comunicazione dello svolgimento diretto da parte del datore di lavoro della funzione di RSPP va inviata solo all' ASL di competenza e non all'Ispettorato del lavoro.
Cordiali saluti,
Alessandro
Per esempio sul sito www.usl2.toscana.it viene indicata la procedura per effettuare tali comunicazioni, e nel caso sia il D.L. a svolgere il servizio di RSPP non viene detto di inviare la comunicazione all'ispettorato del lavoro come nel caso sia un lavoratore a svolgere il sevizio.
E' una cosa che anch'io sostengo da molto tempo, litigando anche con gli UPG.
L'art.10 del Dlgs 626/94 afferma difatti che la documentazione va inviata "all'organo di vigilanza competente per territorio" che, come sapete, è unicamente la ASL dal 1978 avendo rilevato, con la L.833/1978, le funzioni svolte originariamente dall'ispettorato del lavoro.
Difatti l'art.8 che riguarda tutti gli altri RSPP (esterni o interni) riporta espressamente l'obbligo di comunicare la nomina anche all'Ispettorato del Lavoro.
Anch'io ho sempre fatto inviare la comunicazione (nel caso di svolgimento diretto dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione da parte del Datore di Lavoro) alla sola ASL.
Alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro) la comunicazione va inviata solo quando l'RSPP è persona diversa dal DL.
E spero di non aver sbagliato.
Sono sicuro al 100% che che previa informazione, la comunicazione dello svolgimento diretto del RSPP da parte del DDL va inviata sia alla ASL competente che alla Direzione provinciale del Lavoro.
Premetto che ho eseguito questa procedura recentemente.
La nomina di RSPP sia DDL che non DDL si invia sia all'ASL che all'ex Ispettorato del lavoro.
Nel documento riportato nel seguito di una ASL della provincia di Venezia e' riportato il modulo di denuncia che, come si può vedere, reca entrambi gli indirizzi per la nomina del DDL-RSPP.
potrei dissertare per ore sul fatto che noi saremmo tenuti a rivolgerci alle leggi per avere lumi, e non ai lumi per avere leggi, tuttavia mi limiterò a dirvi come funziona qui a Napoli.Pur se si tratta di DdL-RSPP, la comunicazione si manda anche all'Ispettorato. Che se non ce l'ha fa storie. Che quando l'ha avuta fa storie lo stesso perchè va trovando il curriculum o l'attestato del corso... Che si spende di meno a fare una raccomandata che a pagare il consulente e/o il legale. Che è vero che aumentano le spese generali, ma è anche vero che un imprenditore -in linea di massima- tende di suo a fare impresa, e non a occupare tempo utile per la produzione secca in diatribe amministrative.
Forse, la rassegnazione è talmente cogente, da queste parti, da farla buona anche a chi non se lo meriterebbe. Per inciso: i pareri dei vari distretti di ASL NA 1 sono discordi, al merito. Poichè, però, che debba essere una raccomadata, all'ispettorato in particolar modo, non c'è scritto da nessuna parte, se non erro. Quindi, anche una velina di comunicazione , a mio avviso , dovrebbe "far fede".
Nofer
Mi piacciono le discussioni con diversi punti di vista!
Personalmente, DA SEMPRE, comunico il nominativo del RSPP art. 10 alla sola ASL, conformemente a quanto indicato nel medesimo art. 10.
Saluti
Stilo
Ma perchè ritieni che l'organo di vigilanza competente per territorio sia solo l'ASL? Il controllo relativo alla sicurezza sul lavoro delle lavoratrici madri (ad esempio) non è demandato all'Ispettorato del Lavoro?
Ciao
Marzio
PS - Caspita ... il 626 continua a riservare sorprese...
non sempre la legge è un'opinione. nella fattispecie, l'art.10 del DLgs 626/94 specifica che la comunicazione del RSPP-DdL deve essere data solo all'organo di vigilanza competente per territorio. Riporto di seguito il primo comma dell'art.21 della Legge 833/1978
"In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616....."
questo passaggio è altresì confermato dal passaggio (scusate il bisticcio di parole) dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di sicurezza e salute (vedere art.27 DPR 616/77). Le ASL sono appunto organizzate proprio dalle Regioni
Il che non vuol dire che non vuol dire che anche gli ispettori del Lavoro non siano UPG, ma solo che non sono l'organo di vigilanza territorialmente competente.
Dopodichè, sono il primo a dire che una raccomandata A/R in più non ha mai ucciso nessuno, ma se qualcuno prova a sanzionarmi l'azienda perchè non ha mandato la nomina anche all'Isp. del Lav. avrà un bel da fare...
In ogni caso, contesto la faciloneria con la quale molti UPG leggono e interpretano le leggi considerando che Loro rappresentano la prima interfaccia tra il DdL e lo Stato. Alla fine a Loro non costa nulla elevare un verbale in più o uno in meno...
Intanto però anche se una raccomandata non ammazza nessuno, i costi di questa e altre errate interpretazioni si ripercuotono sugli oneri complessivi della sicurezza. Mah!
Se permetti questa mi pare una generalizzazione eccessiva e gratuita.
...In ogni caso, contesto la faciloneria con la quale molti UPG leggono e interpretano le leggi considerando che Loro rappresentano la prima interfaccia tra il DdL e lo Stato. Alla fine a Loro non costa nulla elevare un verbale in più o uno in meno...
Se avessi voluto essere "eccessivo e gratutito" come tu dici avrei scritto "tutti" e non "molti".
In ogni caso ti invito a smentirmi, ma lo stesso modulo della ASL di venezia da te citato (modulo reso pubblico su internet) dimostra con quale approssimazione gli organi di vigilanza trattano questa e altre questioni.
Siccome si risponde penalmente (arresto da due a quattro mesi) per una comunicazione in meno, credo sia doversoso che le cose vengano trattate, da chi tiene il coltello dalla parte del manico, con la dovuta attenzione
La comunicazione della nomina del Datore di lavoro quale RSPP va fatta sia alla ASl che all'Ispettorato in quanto comunque quest'ultimo ha conservato potere ispettivo residuale in materia di sicurezza sulla lavoro nelle aziende ad alto rischio e potrebbe comumque procedere, previo una sorta di nulla osta a procedere da parte della Asl, a controlli anche in settori non a rischio elevato.
Almeno cosi funziona dalle mie parti (Marche)
Anzi a ben vedere andrebbe fatta ora anche alla Guardia di Finanza visto che recentemente ha assunto anche potere di controllo in materia di sicurezza sul lavoro......
Dopo la Guardia di Finanza, aspettiamo anche le Protezione Civile quale ulteriore ente abilitato a fare vigilanza!
Sarei curioso di sapere dove hanno maturato le competenze i finanzieri?.
All'accademia ufficiali e sottufficiali no di sicuro visto che in diritto penale fanno solo qualche breve cenno al diritto penale del lavoro.
Figuriamoci la preparazione tecnica!
...e perchè lasciamo fuori le guardie forestali? che vi hanno fatto di male?
Secondo me, dopo un C.V. (=Capitano di Vascello) della Sanità Marittima che sostiene Medico Competente deve eseguire a bordo unità navali "2 visite 2" entro 31 dicembre di ciascun anno, anche se unità navale andata su rotta il 4 agosto, e fa pure denuncia ad A.G. per violazione articolo 23,lettera g), del D.Lgs.271/99, chiunque può svegliarsi di buon mattino e decidere di eseguire sopralluogo ispettivo da qualche parte. Anche perchè ciò vien dopo altro "Ispettore" -stavolta di ASL- che, andato in una fabbrica per verifica di impianto messa a terra, ha "amichevolmente consigliato" di mettere dei paraurti in gomma ad altezza del 1° ripiano delle scaffalature di stoccaggio, per evitare le eventuali scintille provocabili dal possibile (?) urto delle forche del muletto contro il metallo degli scaffali. Sostenendo, beninteso, che solo la Sua magnanimità impediva apposita verbalizzazione di "insufficiente valutazione dei rischi", peraltro la stessa magnanimità con cui indicava nome di Ottimo Geometra Suo Amico per le necessarie ed esaustive consulenze.
Non so a Voi, ma 'sta settimana si annuncia da mal di fegato.
Nofer
L'art. 23 del 626 ci dice che la vigilanza sull'applicazione sulla legislazione in materia di sicurezza è svolta dall'ASL. Poi aggiunge altri Enti che hanno competenza per singole materie. Quindi è l'ASL l'Organo di vigilanza, inteso al singolare.
Considerando questo dato e mettendo a confronto l'art. 8 comma 11 e l'art. 10 c. 2 si evince che
il legislatore ha inteso differenziare le due modalità di comunicazione del nominativo del rspp, pertanto le due modalità non possono coincidere
Per cui la comunicazione di svolgimento diretto va inviata solamente all'ASL.
E ancora, come dice giustamente Lino, perchè non inviare la comunicazione anche a VVF,ARPA, NOE, capitanerie di porto, Ministero dell'Industria... tutti Enti che a diverso titolo, come lIsp. del Lavoro, hanno potere ispettivo e di vigilanza in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro?
Io rimango della mia.
Saluti
Stilo
Aggiungerei a quanto scritto da Stilo che secondo me nemmeno il DPCM n. 412/1997 allarga quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 626/1994. Il suo art. 1 prevede che la vigilanza su attività comportanti rischi particolarmente elevati possa essere esercitata "anche" dall'ex Ispettorato del lavoro, ma previa informazione all'ASL e secondo programmi concordati il che, a parer mio, lascia l'ASL in pole position.
Se poi gli attuali funzionari ispettivi non sanno più applicare correttamente quanto stabilito da una norma, bisogna anche un po' mostrare i denti. Quanto più si hanno poteri, tanto più si hanno conseguentemente obblighi e responsabilità nell'esercizio di tali poteri. O no?
Tanti saluti a tutti