Probabilmente è un argomento già affrontato, ma essendo io un nuovo utente e nuovo RSPP (che ha ereditato una certa confusione, mi dibatto nel dilemma:
la verifica periodica degli impianti elettrici in un'azienda soggetta a CPI deve essere biennale o quinquennale?
Per la cronaca, due consulenti diversi hanno opinioni discordanti, all'ASL è stata inviata richiesta quinqennale, il funzionario che ha svolto la verifica non ha espresso commenti...
Si parla di controllo dell'impianto elettrico o dell'impianto di messa a terra? Nel caso di impianto di messa a terra il DDL è ora obbligato a far fare la verifica (dalle ASL o da chi autorizzato) mentre tempo fa era solo tenuto a richiedere l'intervento di verifica alle ASL o chi per loro
Se l'azienda soggetta a prevenzione incendi e ricade nell'ambito di applicazione del DM 16/02/82 è a maggior Rischio di incendio secondo quanto previsto dalla norma CEI 64/8-7. La verifica della messa a terra deve pertanto avere periodicità biennale.
No Marzio, se si legge alla bene e alla lettera (purtroppo) non è così.
La norma CEI da te citata infatti dice che: IN ASSENZA DELLA VALUTAZIONE DELLA CLASSE DEL COMPARTIMENTO, se l'attività è soggetta a CPI la verifica è biennale. Ma se c'è tale valutazione e la classe è sotto i 30 allora è quinquennale, salvo che non sia una scuola, un ospedale, ecc.
Pochi post fa ne ho discusso con diversi esempi pratici.
Una carpenteria metallica con carico di incendio e classe ridicolmente basse, anche se soggetta a CPI per le bombole in uso (faccio un brutale esempio), ha periodicità biennale.
Un deposito con 6000 kg di carta è soggetto a CPI, ma se ha superficie pari a 1000 mq avrà un carico di incendio pari a 6, classe pari a 15 che è minore di 30 e quindi è biennale.
Ciò nonostante, io consiglio e indico la biennalità perchè se devi avere il CPI x me la discussione è chiusa, sei a maggior rischio, ma questa è una mia PERSONALISSIMA interpretazione, e devo scriverlo con attenzione sennò il DdL mi mazzula.
Scusa, non ti seguo. L'art. 751.03.1.2 della CEI 64-8/7 recita testualmente: "In generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in 751.03.1.1, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel DM 16/02/82, i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del CPI, sono considerati a maggior rischio di incendio...".
Pertanto le valutazioni particolari devono essere realizzate in conformità a quanto indicato all'art. 751.03.1.1 che cita tra i parametri da tenere in considerazione: "...densità di affollamento, massimo affollamento ipotizzabile, capacità di deflusso o di sfollamento, entità del danno ad animali e/o cose, comportamento al fuoco delle strutture, presenza di materiali combustibili, tipo di utilizzazione dell'ambiente, situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione anticendio. Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (D.Lgs. 626/94, DM 10/03/98)"
Quanto da te riportato è indicato in allegato B della CEI 64-8/7 e indica i criteri per l'individuazione degli ambienti a maggior rischio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione che, mi darai atto, è solo una parte del settore della prevenzione incendi. Ci sono gli alberghi, le scuole, gli edifici di civile abitazione ecc.
Quindi a maggior rischio di incendio sono quelli indicati nel DM 16/02/82 e tutte quelle attività di deposito, convogliamento, manipolazione che devono possedere classi superiori a 30.
Okkio, il fatto di dire che le classi inferiori a 30 non sono a maggior rischio è una tua deduzione, non sta scritto da nessuna parte.
Scusate, sopra ho fatto un errore, volevo dire che la carpenteria e il magazzino sono QUINQUENNALI.
In merito a dove sta scritto della classe 30, non ho sottomano la norma, stasera quando torno a casa posto in maniera precisa i punti in questione.
Non tornando a casa stanotte provo a rispondere col materiale che ho sottomano.
Norma Tecnica CEI 64-8/7 Allegato B
Criteri per l'individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito.
Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti materiali quando la classe richiesta per il compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30.
Come dicevo sopra, prescindiamo da ambienti affollati o "delicati", già elencati dalla norma che sono a maggior rischio, e pensiamo al deposito. Anche se soggetto a CPI, con la classe sotto i 30 è QUINQUENNALE; solo se non ho fatto questo calcolo PRESUMO che sia a maggior rischio perchè soggetta a CPI.
A mio avviso non è così. La norma dice che è MA.R.CI. un ambiente che prevede una classe superiore a 30 minuti... punto.
Cioè, in aggiunta a quanto indicato all'art. 751.03.1.1 e al 751.03.1.2 (e quindi analisi dei rischi in funzione del DM 10/03/98 e tutte le attività ricomprese nel DM 16/02/82) ci sono i depositi ecc. che prevedono compartimenti superiori a 30.
La considerazione che tu fai (gli ambienti di classe minore a 30 non sono MA.R.CI.) è una logica deduzione ma non è indicata esplicitamente in alcun punto della norma.
Concludendo, a mio avviso, sono soggetti a verifica biennale tutte le attività indicate nel DM 16/02/82 e tutte i depositi, fabbriche ecc. che prevedono compartimenti superiori a 30 min.
Parto dicendo che il mio consiglio è: periodicità biennale per tutti i luoghi soggetti a C.P.I. e/o con classe di compartimento > 30 E/O carico di incendio > 30; come detto qualche post fa.
Vediamo però in dettaglio cosa dice la norma CEI 64-8 parte 7 (Marzio correggimi se sbaglio, la materia è delicata e diffusa).
751.03 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio
751.03.1 Generalità
751.03.1.1 L’individuazione di tali ambienti deriva da una molteplicità di parametri (seguono esempi). Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (D.Lgs 626/1994 e D.M. 10/0391998).
Saluti a tutti e grazie a Marzio che mi fornisce input notevoli in materia.
Nota mia; ciò non aggiunge nulla, non ci sono paletti precisi per individuare la periodicità, se non l’esperienza e il buon senso.
751.03.1.2 In generale, IN ASSENZA di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in 751.03.1.1 (nota mia; cioè in assenza di valutazione 626 + VRI), gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel D.M. 16/02/1982, i cui progetti sono soggetti all’esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei VV.F. ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del C.P.I., sono considerati a maggior rischio in caso di incendio. In generale, gli ambienti dove non si svolgono le attività elencate nel D.M. 16/02/1982, non sono ambienti a maggior rischio in caso di incendio; tuttavia essi possono essere ambienti a maggior rischio se si verificano le condizioni di cui in 751.03.1.1, ad esempio luoghi soggetti a specifiche prescrizioni dei VV.F.
Al fine di definire le caratteristiche dell’impianto elettrico, detti ambienti sono raggruppati come indicato in 751.03.2 e 751.03.3 e 751.03.4.
751.03.2 Ambienti a maggior rischio per elevata densità di affollamento, elevato tempo di sfollamento, elevato danno ad animali e cose.
751.03.3 Ambienti a maggior rischio per strutture portanti combustibili.
751.03.4 Ambienti a maggior rischio per materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione, deposito.
Nota mia; ne segue che, in assenza di 626+VRI prendo come riferimento l’assoggettabilità ai VV.F., ALTRIMENTI NO. E allora cosa farò? Il punto 751.03.4 rimanda all’allegato B, il quale individua l’ambiente a maggior rischio di incendio quando la CLASSE RICHIESTA per il COMPARTIMENTO ANTINCENDIO è PARI O SUPERIORE A 30.
L’anello debole di questo ragionamento è che il punto 753.03.1.1 NON dice esplicitamente: fate riferimento all’allegato B per decidere il maggior rischio di incendio; dice semplicemente “fate 626+VRI e decidete voi”. Fa però riferimento all’allegato B il punto 751.03.4, quindi posso vare la mia VRI, ESSERE SOGGETTO AI VV.F., calcolare una classe di 25, avere periodicità delle verifiche quinquennale. L’essere soggetto ai VV.F. comporta periodicità biennale SOLO se non ho altre valutazioni in mano.
Oggi pomeriggio ho partecipato ad un incontro relativo ai dispositivi di interruzione della corrente, relatore Ing. Americo, per 10 anni Ispettore ASL (Parabiago), spesso presente come “esperto” su testate di settore (ricordo per esempio le risposte su diversi periodici, anche di prevenzione incendi, e su alcuni libri (es.”quesiti di prevenzione infortuni”), membro SC CEI. Ancora una volta si entra nell’argomento “luoghi a maggior rischio di incendio”. Lo stesso ribadisce quanto ho scritto precedentemente e quanto riportato nella CEI 64-8; e cioè che SOLO in assenza di valutazione specifica dei rischi posso prendere come parametro per la scelta del maggior rischio l’assoggettabilità al C.P.I. Se faccio la valutazione, accettato che taluni luoghi (scuole, ospedali, ecc., non ci ritorno) sono a maggior rischio, per gli altri casi (e segnatamente quelli industriali) sarà la classe del compartimento (come scritto in allegato B) superiore a 15 (cioè pari a 30) a dettare il maggior rischio. Indicare il maggior rischio per tutti i soggetti a C.P.I. tout-court è una interpretazione; si può fare ma il cliente deve esserne conscio.
Altra fonte (direi “famosa”) dice la sua sulla materia. Cosa sono i luoghi MARCI? L’acronimo è usato per indicare i luoghi a MAggior Rischio in Caso di Incendio (non ridete, è tutto vero! Il Moderatore potrà inserirlo nella lista J). La fonte riporta diversi casi, tra cui il seguente: un luogo compreso nelle 97 attività può non essere marcio? Si, e riporta l’esempio del deposito oltre 1000 mq contenente ferraglia, escluso quindi dai luoghi marci.
Però c’è un punto dell’articolo che mi par in contrasto spudorato con la norma CEI.
Si tratta di compartimento di classe superiore a 30 ma NON nelle 97 attività (caso di cui mi sfugge l’utilità, a me par evidente che è marcio); secondo l’articolo “il luogo non è marcio salvo casi particolari”. E porta l’esempio dell’autorimessa sotto le 10 macchine, “in mancanza di informazioni il progettista ritiene il luogo non marcio e ne da comunicazione al committente”.
Per me questa casistica NON esiste, oltre i 30 di classe è marcio.
PS: stiamo risolvendo dei problemi avuti oggi nel forum e mi trovo pertanto a fare anche questo intervento censorio 'notturno'.
Purtroppo devo tagliare la citazione della 'fonte famosa' di 'weareblind' in quanto sarebbe cmq una pubblicita' ad una rivista, che, anche ben nota agli addetti ai lavori, non e' 'istituzionale'.
Ringrazio INFINITAMENTE (E A NOME DI TUTTI) 'weareblind' per l'enorme lavoro che fa tutto il giorno (...e ora anche la notte) per arricchire le nostre conoscenze in modo cosi' generoso.
MI PERMETTO DI AFFERMARE CHE SIAMO TUTTI DEBITORI NEI SUOI CONFRONTI E CHE IL MIO GRAZIE VUOLE ESSERE QUELLO TUTTI I PARTECIPANTI (NESSUNO ESCLUSO) DELLA NOSTRA COMMUNITY.
Cordiali saluti 'weare' (spero possa essermi concesso questo amichevole diminutivo) e buona notte .
In attesa di elementi resistenti anche al fuoco del Monte Fato (che ama Tokien intenda), mi permetto di arrabbiarmi. Cosa analizziamo a fare, tutti e tutti i giorni, i problemi della committenza? Si cerca la soluzione tecnicamente migliore nel senso di risultato / spesa. E' chiaro che se vado dall'unica ditta italiana a Sondrio che produce elementi tagliafuoco REI 240 e li installo, la committenza è al sicuro e i VVF mi offrono anche la pizza, ma quando al committente si presenta la parcella ci prende a fucilate (e fa bene). Se il mio compartimento ha una classe 60, ma perchè riempio di REI 120? (diverso è se ipotizzate altri usi o incrementi futuri). Questa non è consulenza.
Tra l'altro; la presenza o meno di elementi REI 120 non influenza il maggior rischio di incendio e la periodicità; essa dipende dalla classe (sempre se non siamo in scuole, ecc.).
Incasinata, se mi dici che i consulenti hanno trovato la soluzione alla periodictà della verifica di messa a terra tramite l'installazione di porte tagliafuoco 120 piuttosto che 60 esplodo.
Occupandomi da poco di queste questioni non posso sparare a zero sui nostri consulenti, ma qualche dubbio ogni tanto mi sorge...
Uno guarda il lay-out a tavolino, sentenzia che ci vogliono tot porte REI 120, tot portoni, magari anche una parete Rei 180 ancora prima di sapere quali e quanti materiali si useranno o si stoccheranno.
L'esperienza servirà pure a qualcosa, chi lo sa...