Riflettevo sull’obbligo della dichiarazione di conformità secondo la Legge 46/90.
Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 05/03/1990
Norme per la sicurezza degli impianti.
Art. 1. Ambito di applicazione. -
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
E quindi la conformità elettrica è estesa a tutti gli ambiti; ma le altre? E si che vengono richieste a manetta! Proseguiamo.
Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).
Capo V. - Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 107. - (L) Ambito di applicazione(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Quindi tale D.P.R. estende a tutti gli ambiti l’applicazione della Legge 46/90 (ma solo dal 2001...); ma quante conformità sono già state richieste, per es. in ambito industriale, e invece non eravamo tenuti a dare nulla? Ma non è finita.
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Art. 14
Norme per la sicurezza degli impianti
Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Quindi anche oggi molte delle conformità che chiediamo o ci vengono chieste sono non sarebbero obbligatorie!
Che ne dite di tutto ciò?
PS: piu' attenzione alla compilazione dei campi.
Mi raccomando!
Ne approfitto per ringraziarla tantissimo per lo straordinario lavoro che fa per la nostra sempre piu' numerosa community.
La Dichiarazione di conrformità (ai sensi dell'attuale normativa - 46/90) occorre rilasciarla per i soli impianti elettrici se siamo al di fuori di abitazioni ad uso civile.
Quando e se entrerà in vigore il capo V del T.U. eilizia allora si estenderà il campo di applicazione anche ad altri ambiti.
Difatti i VV.F. di Torino hanno redatto due moduli differenti di dichiarazione da consegnare i sede di rilascio del CPI, uno per gli impianti soggetti alla 46/90 con rilascio della dicharazione di conformità, ed uno per gli impianti non soggetti.
Essendo un sito istituzionale penso di poter lasciare l'indirizzo.
Essendo ormai anzianotto ho la memoria corta!! Nel sito dei VV.F. di Torino ci sono i moduli per la certificazione della corretta posa in opera per gli impianti non soggetti alla 46/90, mentre per gli impianti soggetti ovviamente vogliono la relativa dichiarazione di conformità.
...io non dico niente...
ma perchè il termine del 2005 per gli edifici scolastici non vale? Perchè per l'amianto si è data (sulla carta, ma c'è) la priorità agli edifici pubblici o adibiti a uso pubblico, e per la sicurezza degli impianti mettiamo all'ultimo posto proprio le scuole?
...la riforma della scuola! Meno adulti ci saranno e meno posti di lavoro serviranno? NON PUO' ESSERE COSI'!
Nofer
Forse non ho capito io, ma se non erro è la proroga che non vale per le scuole, pertanto, per le scuole, il Capo V del T.U. Edilizia è entrato in vigore!
L'esclusione degli ambiti "non civili" per gli impianti "non elettrici", della 46/90, era davvero, a dir poco, "eccentrica...". Infatti, il Testo Unico, a parte proroghe e dilazioni varie, ha corretto tale anomalia.
Resta il fatto che, benchè non obbligatoria, un committente aveva (e ha) tutto il diritto di richiedere una qualche "dichiarazione di conformità" o "certificazione" che l'impianto sia realizzato a regola d'arte... a prescindere dalla 46/90! cioè, non è che se non si applica la 46/90 ognuno fa quel che vuole...
Ok, così mi tranquillizzo...
Ma allora com'è che un ing- che insegna in un istituto tecnico - mi ha detto che nella scuola dove insegna ci sono ancora le piattine, e il preside ha detto che non ci sono i soldi, ma c'è tempo? Nel senso, fino alla fine del 2004?
Quando lo sento glielo chiedo meglio.
Quesito personalissimo: io abito in una casa in affitto, sull' "impianto elettrico" avrei da dire se non altro che è vecchiotto...E siccome detesto la proprietaria, che posso fare per far pagare a lei l'adeguamento?
Nofer
Devo ammettere che io ero rimasto alla Legge 01/08/2003 che prorogava fino al 01/01/2004 l'attuazione del capo V del T.U... Grazie a weareblind per l'aggiornamento... d'altronde è difficile pensare che i provvedimenti di proroga si susseguano in maniera così rapida...
Sulla scuola esiste più di una perplessità; l'art. 15 della Legga 265/99 prorogava al gennaio 2004 l'adeguamento degli impianti per le scuole...
Ho davvero delle difficoltà a star dietro a tutte queste date.
Io, in sede di audit preliminare, richiedo sempre, oltre alla DDC per l'impianto elettrico, anche la presenza di tutte le altre (rete idranti, impianto termico, ecc.). Molte volte tali dichiarazioni esistono... meglio così no?...