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Arredo palestra scuola elementare

March 12 2004 at 12:37 AM
 

Sono un’insegnante di scuola elementare e mi rivolgo a voi, visto che siete molto esperti in materia di sicurezza, per sapere se esiste normativa specifica in merito al seguente problema.
Se ci fosse mi farebbe molto piacere conoscerla così potrei rendere edotto il Dirigente scolastico inducendolo ad agire a favore della sicurezza (quanto meno della palestra).
Accade sempre più spesso che nella palestra del nostro plesso scolastico (di nuova costruzione, ma a parer mio non a norma, per dimensioni e tipologia d’arredo), i bambini, durante l’ora di educazione motoria, svolgendo normali attività ginniche vadano a cozzare brutalmente contro le pareti ricoperte da lastre di un color marron scuro ruvide o mentre corrono cadano a terra battendo il capo su una pavimentazione di cemento ricoperto da linoleum verde.
Ciò sta creando nelle insegnanti di ginnastica non poca apprensione in quanto vi è la costante paura di essere denunciate dai genitori per quanto accade ai propri figli, nonostante l’insegnante possa provare di aver svolto un’attività consona all’età del bimbo e di essere presente al momento dell’accaduto.
Lasciando da parte quest’ultimo, definiamolo sfogo, mi sentirei sollevata nel leggere che è stata varata nel passato una qualche legge o decreto o norma di qualsiasi tipo (magari se potete mi mandate i riferimenti a siti internet o altro nella mia email) in base al quale sia possibile richiedere la messa in opera di un pavimento di legno o similare (comunque elastico) che dovrebbe teoricamente assorbire meglio i colpi e di una parete in gomma piuma o similare, magari rivestita con finta pelle (fino all’altezza del bambino), che abbia la funzione di evitare la rottura, in caso brusco impatto, di qualche arto, sia esso superiore che inferiore.
Vi assicuro che tenerli a bada senza che un qualche infortunio abbia un’alta probabilita’ di succedere è impresa assai ardua nonostante la nostra continua attenzione e vigilanza scrupolosa (ad una mia collega e’ gia’, purtroppo, successo e adesso si trova forse a dover risarcire in solido l’infortunio, per fortuna non grave, del bimbo)
Certa di una vostra risposta anticipatamente ringrazio

Cristy

 
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Re: Arredo palestra scuola elementare

March 12 2004, 9:57 AM 

Allargo forse un po' il raggio, ma ecco un elenco utile.

Decreto Ministeriale del 26/08/1992
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

Legge ordinaria del Parlamento n° 23 del 11/01/1996
Norme per l'edilizia scolastica.

Lettera Circolare 954/4122 sott. 32 del 17/05/1996
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni.

Decreto Ministeriale n° 292 del 21/06/1996
Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96.

Lettera Circolare prot. n° 8149 VII 2/1 del 23/09/1996
Edilizia scolastica - D.M. 26 agosto 1992 punto 2.4.

Lettera Circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996
D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" - Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.

Circolare n° 169 del 16/12/1996
D.M. 5.12.1996 riguardante l'individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.L.vo 242/96.

Circolare n° 3/96 del 17/12/1996
Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Decreto Ministeriale n° 382 del 29/09/1998
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Lettera Circolare prot. n° 12482 VII 2/1 del 23/12/1998
D.M. 26.08.92 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. Risposta a quesito.

Sentenza n° 2299 del 23/02/1999
Corte di Cassazione Penale - sez. III

Circolare n° 119 del 29/04/1999
Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - Dm 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative.

Tuttavia, per non perderti nel marasma, i riferimenti migliori per il problema in esame sono il DM del 1992 e la Circolare 119; soprattutto questa riporta un modello di rilevazione (Modello A) in cui riportare i rischi giustamente riportati dal collega insegnante.

Ne riporto alcuni passi.

"E' appena il caso di sottolineare che le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, un'opportunità per promuovere all'interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, a un problema sociale di fondamentale rilevanza. E' in quest'ottica che vanno anzitutto interpretati i ruoli istituzionali del capo di istituto, in quanto datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e degli addetti ai diversi servizi. E' nella stessa ottica che vanno impostate l'informazione e la formazione rivolte ai lavoratori della scuola e, per quanto richiesto, agli stessi studenti. Infine, e al di là delle prescrizioni normative, è indispensabile realizzare un generale coinvolgimento e una comune presa di coscienza di operatori scolastici e alunni sulla sostanziale valenza educativa delle tematiche sulla sicurezza e sui comportamenti che, coerentemente, vanno adottati.
In definitiva e pur nella consapevolezza delle problematiche operative connesse all'attuazione della citata normativa, va doverosamente richiamata l'attenzione sul particolare rilievo della materia nell'ambiente scolastico con l'obiettivo di una «scuola sicura» da conseguire in unione di intenti, di risorse e di sinergie con gli enti locali, anche con il coinvolgimento dei lavoratori mediante le oo.ss., nonché nella prospettiva dell'affermazione e diffusione di una «cultura di sicurezza», che non può essere trascurata o sminuita proprio nell'istituzione scolastica che deve, invece, costituirne un momento propulsivo determinante.
A fronte, peraltro, della rilevanza della questione, di natura non soltanto sociale, ma implicante una serie di attività e di coinvolgimenti operativi di più soggetti, questo ministero, non ignorando o sottovalutando notizie e segnali provenienti sia dai dirigenti degli uffici periferici che dai dirigenti scolastici direttamente responsabili del servizio nelle rispettive istituzioni, si è determinato a seguire da presso gli sviluppi della prima fase di avvio a regime, per fornire ogni possibile assistenza al superamento degli eventuali punti di crisi e favorire un coordinato e razionale impiego delle risorse; cosa, questa, tanto più necessaria attese le limitate disponibilità finanziarie all'uopo utilizzabili.
In tale ottica, anche al fine di individuare un punto di riferimento unitario, è stato predisposto un apposito Osservatorio, costituito da rappresentanti dei diversi uffici, centrali e periferici, interessati nonché da alcuni dirigenti scolastici, operante con l'appoggio di una struttura più leggera e flessibile incardinata presso la direzione generale del personale, che ha già seguito l'iter di emanazione del regolamento, osservatorio, questo, nel quale potranno essere coinvolti, quando se ne ravvisi l'opportunità, enti e organismi interessati alle tematiche della sicurezza."

"Più nel dettaglio egli, ai sensi dell'articolo 4 del dlgs 626/94, deve:

1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica di riferimento;
2) elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, che indichi i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le misure di prevenzione e protezione individuali adottate o da adottare e il programma delle misure ritenute opportune per rimuovere o ridurre i rischi collettivi e individuali, custodendolo agli atti;
3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità secondo quanto indicato alla successiva lettera E;
6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili), nonché la figura preposto, ove necessaria (es.: laboratori, officine ecc.);
7) fornire ai lavoratori, e agli allievi equiparati ai sensi dell'articolo 2 comma A del dlgs n. 626, ove necessario, dispositivi di protezione individuale e collettiva;
8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento;
9) assicurare un'idonea attività di formazione e informazione degli interessati, personale e alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
10) consultare il rls (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) ovvero, in sua assenza, la rsa (rappresentanza sindacale aziendale) d'istituto."

"h) Adeguamento di attrezzature scolastiche non afferenti edifici e strutture dei locali
Torna opportuno ricordare che, mentre fanno capo agli enti locali rispettivamente competenti, comuni e province, gli interventi sulle strutture, gli arredi, le spese varie d'ufficio e l'impiantistica in generale (articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23), fatto salvo, caso di grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità dell'utenza, resta di pertinenza di quest'ultimo l'adeguamento delle attrezzature e dei materiali destinati alle attività didattiche.
Di tali circostanze andrà tenuto il debito conto nella valutazione dei fattori di rischio, nella stesura del relativo documento e nella proposizione degli interventi che dovessero rendersi necessari."

 
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cristy

arredo palestra scuola elementare

March 12 2004, 8:40 PM 

Ringrazio di cuore weareblind per le indicazioni legislative suggeritemi.
Cristy

 
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Prego

March 13 2004, 5:16 PM 

Non c'è di che, serve altro posta pure.

 
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cristy

arredo scuola elementare

March 13 2004, 8:12 PM 

Terrò conto, perchè potrei aver bisogno di aiuti così completi.

 
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