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Verifica di un carroponte: chi la può eseguire?

March 18 2004 at 4:57 PM
Dr WB 

Salve a tutti, il problema è questo: un mio parente che ha un officina di costruzioni metalliche ha denunciato il carroponte all'ISPESL vari anni fa e, ovviamente, l'ISPESL non ha ancora fatto la prima verifica con relativa omologazione.
Ora, c'è una ditta che si offre per effettuare la verifica annuale e la verifica trimestrale delle funi; non dovrebbe essere l'ASL competente a eseguire queste verifiche? E' chiaro che se il carroponte deve ancora ricevere la prima verifica per l'omologazione, l'ASL non venga ad effettuare le verifiche periodiche, ma in caso di controllo che valore possono avere le verifiche effettuate da questa ditta che si è proposta?

 
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eta beta

Verifica carroponte

March 18 2004, 5:40 PM 

L'obbligo del possessore dell'apparecchio è quello di sottoporre a verifica periodica lo stesso.
Se gli Enti preposti al controllo sono inadempienti, è corretto rivolgersi a soggetti privati (dopo averne attestato la professionalità).
Questo è il parere di tecnici Arpa e Ispesl della mia zona (oltre che considerazione di buon senso).

1° consiglio: continua a "stressare" l'Ispesl afinchè ti assegni almeno il numero di matricola, in questo modo l'Arpa potrà eseguire le verifiche annuali.

2°consiglio: è possibile affidare i controlli annuali (più approfonditi) a soggetti esterni, mentre si possono eseguire i controlli trimestrali con personale dell'azienda debitamente addestrato.
Le modalità di verifica devono essere conformi a quelle previste dalle norme tecniche.

 
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verifiche apparecchi di sollevamento

March 25 2004, 8:33 PM 

A differenza degli ascensori e montacarichi e degli impianti di terra ed annessi le verifiche annuali sugli apparecchi di sollevamento vanno eseguite dall'ASL o ARPA della provincia ove si trova l'apparecchio, ciò ex art. 194 del DPR 547/55. Nessuna innovazione in tal senso sinora. Le verifiche trimestrali di funi e catene non sono di pertnenza dell'organo di controllo che deve accertare se il datore di lavoro, anche a mezzo di ditta specializzata, ha operato tale verifica.
Vi è da dire che qualora l'ISPESL competente non ha effettuato la prima verifica che non si chiama più omologazione dall'introduzione della Direttiva Macchine), la ASL se richiesta, è tenuta ad operare la verifica periodica decorso un anno dalla presentazione della richiesta di verifica all'ISPESL e dal conseguente pagamento del bollettino (pro bono ISPESL).
Il libretto, se non rilasciato dal costruttore, deve essere compilato dal funzionario ASL o ARPA, anche se molti non se la sentono....

 
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eta beta

Precisazione

March 26 2004, 1:41 PM 

In relazione al post precedente richiedo una precisazione.

“qualora l'ISPESL competente non ha effettuato la prima verifica (...), la ASL se richiesta, è TENUTA ad operare la verifica periodica decorso un anno dalla presentazione della richiesta di verifica all'ISPESL

E’ tenuta in base a qualche legge, circolare o simile ?

Grazie

 
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Lorenzino

Re: Precisazione

March 26 2004, 2:53 PM 

Essendo scontata la multivarietà di comportamento a livello nazionale per l'espletamento delle verifiche periodiche (ASL in Lombardia sanità; ARPA resto d'Italia ambiente), che all'interno della singola Regione non vi è uniformtà di erogazione, che all'interno del singolo servizio anche i tecnici operano in maniera diversa, detto ciò vi sono alcuni punti fermi:
1 - con la direttiva macchine non esiste più l'omologazione dell'apparecchio da parte dell'ISPESL;
2 - permane l'obbligo della comunicazione all'ISPESL art. 11 DPR 459/96;
3 - continua a valere l'art. 194 DPR 547/55 per la verifica periodica annuale da parte dell'ASL/ARPA con modalità variegate (chi vuole la matricola ISPESL,chi no, chi dà un numero identificativo, ecc.).

Vi allego una risposta data da funzionario ISPESL tra i più quotati in questo campo:

Quesito:
una macchina marcata CE, in particolare una gru, deve essere comunque omologata dall’ISPESL?
Risposta:
per le macchine immesse sul mercato, ai sensi della direttiva n. 98/37/CE (con dichiarazione di conformità e marcatura CE) non si applicano le disposizioni di omologazione e le disposizioni costruttive contenute nel D.P.R. n. 547/1955 (art. 46,legge n. 128/1998) fatti salvi gli adempimenti prescritti di competenza degli organi di vigilanza territoriali relativi ai rischi connessi alle specifiche condizioni dell’ambiente di lavoro. Le gru marcate CE sono solo soggette a denuncia all’ISPESL (art.11, D.P.R. n. 459/1996) finalizzata all’espletamento delle verifiche periodiche (art. 194, D.P.R. n.547/1955) e la presenza del libretto delle verifiche di cui al D.M. 12 settembre 1959 non è vincolante per l’espletamento delle verifiche stesse dal parte delle ASL (circolare del Ministero Industria, Lavoro e Sanità del 25 giugno 1997, n. 162054).
G. Pagano - Dipartimento Omologazione e Certificazione
Sicurezza delle macchine AMBIENTE & SICUREZZA Osservatorio ISPESL - Quesiti Il Sole - 24 Ore Pirola del 25/12/2001 n. 23)


 
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