Un parrruchiere, un ottico etc.. devono avere cmq a disposizione nel locale in cui svolgono la loro attività almeno un estintore?
Grazie
giu'
Significo cortesemente a 'giu'' la necessita' di:
1) mettere sempre un titolo al post (max 50 caratteri compresi gli spazi);
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3) firmare.
Questo vale naturalmente per tutti coloro che desiderano partecipare alle discussioni della nostra community.
Un estintore è sempre bene averlo; l'ottico, o il dentista e via dicendo, se ha un dipendente, deve comunqe redigere la valutazione di rischio incendio, la quale prevederà almeno la presenza di un estintore (come da D.M. 10/03/1998 tabella allegata al punto 5.2).
Cosa intendi per "redigere la valutazione di rischio incendio"? Nel caso di attività con meno di 10 dipendenti (in questo caso un parrucchiere o un ottico)non basta mettere un pò di segnaletica, il cartello che indica come comportarsi in caso di incendio etc.?
Sicuramente bisognerà fare il DVR e la valutazione del rischio chimico.
Con "redigere la valutazione rischio incendio" intendo appunto redigere quella costola della valutazione dei rischi in senso più generale, la quale si interessa di prevenzione incendi e gestione delle emergenze. NON basta mettere qualche cartello (e mi permetto di segnalare che partendo con questo piede si va nella direzione sbagliata; metto qualcosa lì, un qualcosa d'altro la... non è modo di operare questo).
Inoltre tu stesso scrivi che si dovrà fare il DVR e rischio chimico, e allora perchè quelli si e VRI no?
Inoltre 1 estintore deve sempre esserci; il D.M. 10/03/1998 parla chiaro al punto 5.2
TABELLA I
tipo di superficie protetta
estintore da un estintore
RISCHIO
basso medio elevato
Re: Re: Re: Re: Re: Piccole attivita' ed estintori
March 21 2004, 12:14 PM
Hai ragione Giuseppe, sicuramente per luoghi di lavoro semplici basta quanto segue.
DM 10/03/1998
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.
In sostanza un piano di emergenza "completo" lo devono fare:
- le attività soggette a C.P.I. (anche se estremamente semplici, come un ufficio con a lato un archivio di 5.000 kg di carta);
- le attività con almeno 10 dipendenti.
In questo senso mi è capitato di parlare ad un convegno con uno dei relatori del DM 10/03/1998, il quale riferiva dell'errore di "trascrizione", non si bene quando commesso, che ha trasformato la parola "persona" con la parola "dipendente". Per cui oggi la posta, con 4 dipendenti e 50 utenti, non è soggetta al P.E., tanto per fare un esempio.