Un Quesito con la maiuscola: nel caso di sito di recupero rifiuti non pericolosi, debitamente autorizzato per R13(oltre R5 tipologia genere materiali da costruzione), può il Servizio Territoriale e/o Analitico dell'ARPA definire autonomamente un codice rifiuto?
Qualche dettaglio: raccolta di rifiuti da pulizia delle strade, FIR con codice 200303, descrizione di materiali eterogenei. Azienda fa cernita di materiali metallici (es: lavatrici, fornelli etc.), di materiali plastici (guarnizione di oblò, tubi di gomma), di legno (mobili rotti, sedie zoppe e pure resti di traversine ferroviarie da palizzate), che poi invia a corretto smaltimento, trattenendo solo gli inerti da demolizione (mattonelle, mattoni, klinker, pezzi di igienici, cemento, davanzali di marmo etc.). Arrivano NOE con CTU, prendono pezzi di traversine, le mandano ad analizzare presso l'ARPA, l'ARPA le classifica con Codice 030104 (=segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare contenenti sostanze pericolose) dopo aver dosato al 2,5% in peso il tenore di creosoto, e l'Azienda si ritrova accusata di aver accettato rifiuti "non autorizzati", e dunque in un mare di guai, pur avendo operato nella massima correttezza giuridica e ambientale.
Lasciando perdere ogni altra considerazione, ma non vale più che solo il produttore può attribuire il codice al rifiuto? Quei materiali erano correttamente entrati (carico) insieme a un sacco di altra roba come "rifiuti dalla pulizia delle strade" e sul carico complessivo certo il tenore in creosoto era minimo, e sarebbero usciti (scarico) con il codice di competenza, come rifiuti prodotti dal sito di recupero R13.
Io mi sto dannando già per far capire la questione all'Avvocato difensore, non oso immaginare cosa mi aspetterà quando dovrò spiegarlo a un giudice. Voi, che ne pensate?
Nofer
P.S. se si trovasse a leggere quel gentilissimo signor Fabrizio Bosco dell'ARPAV, e volesse contruibuire...
Accidenti, Nofer, che rogna. A primo acchito non credo proprio che l'ARPA possa attribuire un CER, prerogativa che spetta al produttore. Infatti è solo lui che conosce per bene l'origine del rifiuto ed individua le prime 2 cifre. Senza dubbio il codice indicato dall'ARPA è sbagliato in quanto la tua azienda non lavora il legno.
Io lo vedrei come 191206 se effettivamente è pericoloso. O, in alternativa, 200137, ma propendo per il precedente.
Giusto che la ditta si sia preso in carico il rifiuto eterogeneo come 200303. Poi, in fase di cernita (ecco l'origine del codice 19...) i singoli rifiuti saranno 'battezzati' con codici specifici.
Mi pare inoltre che le contestazioni siano avvenute prima che i rifiuti cerniti lasciassero lo stabilimento, quindi che vogliono? Io sono d'accordo con te: il rifiuto entra come indifferenziato non pericoloso e poi, a seguito della cernita, si divide in altre tipologie che possono anche essere pericolose perchè in concentrazione maggiore. Insomma, anche volendo non avresti potuto assegnare un codice diverso al rifiuto in ENTRATA in quanto trasportato eterogeneamente: non puoi fare selezione (quindi trattamento) per strada!
Altro, per il momento, non saprei dirti. Magari dammi altre indicazioni che facciamo una bella memoria difensiva.
Buona settimana e curati per bene il fegato (quindi niente... chiacchiere)
Ciao
Stilo
grazie, stilo, sempre preciso e rassicurante: sei una certezza:)!!!
Su cosa, vogliono, un'ideuzza me la sarei fatta, dopo l'ultimo sopralluogo fatto dal CTU in parola, con ARPA e NOE di conserva: immagino abbiate seguito tutti il problema "emergenza rifiuti in Campania". Bene, l'Azienda di cui ti parlo, in un'altro comune, ha L'UNICA discarica 2A autorizzata, e il proprietario, dopo quasi un anno di sequestro cautelare (si dice così?)di tutte le attrezzature (tritovagliatori, pale meccaniche, camion e cassoni) si è sentito chiedere se, PER CASO, non avesse avuto intenzione di cedere l'area...
Che dire?
...uh, che dolore alla cistifellea!
Nofer
Sotto l'aspetto giuuridico della normativa non posso aiutarti ovvero non so dirti con certezza se l'ARPA può (concesso dalla vigente normativa) attribuire codici CER, ma ti posso raccontarti un'esperienza vissuta.
Siamo ovviamente in campo ambientale.
Il Comune chiede una verifica analitica sul del materiale. La verifica analitica è eseguita dal lavoratorio ARPA. L'esito è regolare ma ci sono alcuni parametri che raggiongono il limite.
Il Comune chiede all'ARPA anche una relazione sulle analisi eseguite cioè un parere circa i parametri che hanno raggiunto il limite.
L'ARPA dice che non è sua competenza dare pareri circa il risultato delle analisi poichè è ritenuta un "braccio operativo" degli enti che ne chiedono l'intervento quale Comune, Provicia e Regione.
Il suo compito è quello di fare le analisi ed fare la "descrizione" del momento in cui intervengono.
Infatti il parere è stato dato dalla Provincia, organo previsto per il controllo amministrativo e per l'applicabilità delle relative sanzioni.
Continuerò una ricerca in merito e se ho notizie ti informo subito.
Rimango anch'io alla finestra per vedere se il Sig. Fabrizio risponde.
Saluti.
Vi ringrazio per la fiducia, ma, in questi casi, fornendo un parere seppure indicativo, andrei contro la deontologia professionale ed il rispetto del lavoro dei miei colleghi. Per esprimere un parere corretto bisogna conoscere i fatti nel dettaglio e io non li conosco; inoltre se l'ARPAV attraverso suoi rappresentanti ha fornito la sua posizione in merito non posso che fidarmi; l'avrà fatto a ragion veduta. Premesso tutto questo posso comunque dire che, in linea di principio, è vero che è compito del produttore attribuire il codice CER al rifiuto, ma è evidente che in questo caso si tratta di indagine in corso perciò vanno valutati, anche dal punto di vista tecnico, i comportamenti tenuti dall'azienda indagata. Per il resto posso condividere le perplessità di chi ha posto la domanda, ma la gestione dei rifiuti in genere non è di facile applicazione quando si ha a che fare con rifiuti misti. Saluti.
Egregio Fabrizio, scusa la confidenza, ma anche se abbiamo avuto fin'ora solo un confronto in "formato elettronico" capisco che esiste una certa sintonia.
Infatti io la penso come te.
Però caspita vorrei proprio sapere perché non vengono organizzati dei corsi di formazione (magari con la tua qualificata presenza tra i docenti) per uniformare le decisioni in campo ambientale (le interpretazioni in tale campo, infatti, sono a volte le piu' varie e danno poco spazio alle certezze).
E’ vero come hai scritto sul problema posto da Nofer in merito all'attribuzione del CER, che bisogna valutare caso per caso per poi dare eventuali interpretazioni alla norma, ma è anche vero che se non conosci bene la norma o hai dei dubbi prima di formulare una notizia di reato (per non saper ne leggere ne scrivere la invio al PM che poi deciderà) sarebbe opportuno un confronto con il “sospettato” per un chiarimento sul 'perché' e il 'per come' abbia agito in una determinata maniera.
Questo e' il mio parere.
Non so se concordi.