Pur avendo trovato nel forum argomenti relativi a quanto in oggetto non ho saputo dare una risposta ad una domanda che vorrei proporvi.
Quale omologazione deve avere un estintore portatile per essere impiegato in un luogo di lavoro. Al di là delle caratteristiche in funzione delle tipologie di infiammabli.
Vi ringrazio anticipatamente
Devi rifarti al DM 20.12.1982 (Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili díincendio, soggette allíapprovazione del tipo da parte del Ministero dellíInterno) che ti posto qua sotto senza allegato:
DM 20\12\1982
IL MINISTERO DELL'INTERNO
Visto il punto XVII delle avvertenze generali premesse al decreto ministeriale 31 luglio 1934, emanato ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
Visto l'art. 28, lettera e), della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Visto l'art. 2, lettera b), della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il punto 1.1. dell'allegato 1° al decreto ministeriale 12 settembre 1980 emanato ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, recante norme sulle attività alberghiere esistenti e disposizioni per la prevenzione incendi;
Ritenuta la necessità di disciplinare con norme tecniche e procedurali, in relazione alle nuove esigenze manifestatesi, la materia degli estintori di incendio in attesa che venga espletato il procedimento per la costituzione del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, previsto dall'art. 10 del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta del 16 settembre 1982, n. 24/1941;
Decreta:
Sono approvate le norme tecniche e procedurali relative alla approvazione degli estintori di incendio portatili, e dei relativi prototipi come da allegati A e B al presente decreto, che troveranno applicazione fino alla emanazione di una normativa definitiva in attuazione degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
I riferimento sono, per estintori portatili e carrellati, i seguenti:
Decreto Ministeriale del 20/12/1982
Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno.
Decreto Ministeriale del 06/03/1992
Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio.
Non capisco bene cosa Ale intende per "quale omologazione". L'omologazione è l'omologazione. ??
Ale, se la risposta non basta riposta.
Un estintore risalente agli anni 70, non riporta sulla carcassa il nome del costruttore con relativa omologazione, ma viene utilizzato ancora oggi e sottoposto a manutenzione.
Io ritengo che tale estintore debba essere sostituito da uno riportante l'omologazione.
Credo che Ale volesse arrivare anche a questo.
Giusto o sbaglio?
Va sostituito
Vi Ringrazio per la sollecita e solita competenza. il tutto è relativa ad un "addetto alla Vendita" che sta girando in molte aziende della mia zona proponendo la sostituzione completa dei mezzi di estinzione portatili, senza fare riferimento a Leggi o norme precise, ma riferendosi alla omologazione. E' di questa che vorrei conoscere le caratteristiche. Grazie
Decreto Ministeriale del 20/12/1982
Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno.
11.2. Decorsi sedici anni dalla data di emanazione del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Nota: siamo bel oltre), potranno essere utilizzati solo estintori di incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato a norma dell'anzidetto provvedimento.
Decorso il suddetto termine, gli estintori i cui prototipi non siano stati approvati ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente.
Se l'estintore non è omologato va sostituito.
Per l'omologazione abbiamo:
6. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DEI PROTOTIPI.
[...] l'istanza per l'ottenimento della dichiarazione di tipo approvato per i prototipi di estintori d'incendio portatili che si intendono sottoporre all'approvazione.
L'istanza dovrà essere corredata di scheda tecnica e di disegni costruttivi [...]
Anch'io ho avuto a che fare con venditori rampanti.
Però, invece che di omologazione, loro parlavano di collaudo, facendo riferimento alla norma UNI 9994 che prevede, se non sbaglio, che ogni 3 anni vada sostituita la povere ed effettuata la revisione della valvola di erogazione e che ogni 6 anni l'estintore sia collaudato. Ora, essendo che il collaudo costa (quasi) come un estintore nuovo, la prassi è quella di sostituirlo ogni 6 anni. Ma questa è una norma tecnica, non una legge.
Secondo me, pertanto, si può legittimamente tenere un estintore quanto si vuole purchè mantenuto in efficienza.
Un ragionevole compromesso, ma è una mia personale elucubrazione, può essere quello di sostituire la polvere ogni 6-7 anni (magari scaricandolo e verificare così l'efficienza della valvola) e procedere alla sostituzione dell'estintore dopo un egual periodo.
Il problema della sostituzione dell'estintore risiede semplicemente nel fatto che se non c'è l'omologazione (non parlo di collaudo), l'estintore va sostituito.
Un estintore che non ha l'omologazione, ma che ha il collaudo ISPESL, va comunque sostituito.
Il collaudo ISPESL ne garantisce la sicurezza, ma i VVFF di fronte a estintori non omologati, sono tenuti a non rilasciare CPI o a non rinnovare lo stesso.
La legge infatti prevede ciò che STILO ha scritto nel suo post.