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Prevenzione incendi nelle strutt. sanitarie

April 1 2004 at 3:49 PM
Stilo 

La regola tecnica di prevenzione incendi nelle strutture sanitarie suddivide le medesime in tre categorie. Per le strutture di cui alla lettera c) del c. 1 art 1 (nel mio caso un centro ambulatoriale di fisioterapia non di nuova costruzione e con superficie sup. 500 mq)si applicano le disposizioni previste per le aree di tipo C (maiuscolo) di cui al titolo III.
Ebbene, il titolo III non fa mai espresso riferimento alle aree di tipo C, tuttavia rimanda molto spesso al titolo II. In quest'ultimo, le aree di tipo C sono espressamente richiamate in pochissimi punti, tra cui il 3.3 (compartimentazione), il 4 (affollamento), il 6 (illuminazione di sicurezza), il 7, 8 9 (che si riferiscono però a TUTTE le strutture sanitarie) per quanto riguarda, rispettivamente, estintori, sistema di allarme e segnaletica.
Vorrei gentilmente sapere dai guru dell'antincendio se la mia analisi è esatta e se, comunque, qualcuno potesse dire esattamente a quali disposizioni deve sottostare la struttura in parola.
Molto grato per le eventuali risposte.
Saluti
Stilo

 
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Re: Prevenzione incendi nelle strutt. sanitarie

April 1 2004, 5:25 PM 

Decreto Ministero dell'Interno 18 settembre 2002

Art. 1
Scopo e campo di applicazione
comma 1 lettera c)
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

chiarimento: per laboratorio di assistenza specialistica si intende la struttura o luogo fisico, intra o extraospedaliero, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero ospedaliero, neanche a ciclo diurno
- servizi di medicina di laboratorio
- attività di diagnostica per immagini
- presidi di recupero e riabilitazione funzionale
- centri ambulatoriali di riabilitazione
- centri di salute mentale
- consultori familiari
- centri ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti

Il caso di Stilo è quindi ricompreso proprio alla lettera c) (cioè centri ambulatoriali di riabilitazione).

Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
3. Le disposizioni di cui al Titolo IV dell’allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), di nuova costruzione ed esistenti.
TITOLO III
Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale

chiarimento: per effetto dei commi 1 e 4 dell’art. 4 il titolo II si applica alle strutture esistenti:
– ospedaliere, a ciclo continuativo, qualunque sia il numero di posti letto;
– residenziali, a ciclo continuativo, con oltre 25 posti letto;
– ospedaliere e residenziali, a ciclo diurno, con oltre 25 posti letto

Quindi al caso di Stilo si applica il Titolo IV, non il III. In particolare il 18.3 - Strutture di superficie superiore a 500 m2.
“Devono essere applicate le disposizioni previste per le aree di tipo C di cui al Titolo III per le strutture esistenti.”

Cioè alla fine Stilo ha ragione, si passa al Titolo III ma solo per le aree “C”.
Da qui il suo dubbio (legittimo); se mi trovo delle disposizioni generali (cioè non ascrivibili solamente alla area “B” o “D”, per es.), devo ottemperare o no?
Esempio: 4.6 - Caratteristiche delle vie d’uscita
1. La larghezza utile delle vie d’uscita deve essere misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm.
Bene, in questo caso l’area ”C” non è espressamente richiamata; applico o no?
Ritengo di no, cioè sono in accordo con Stilo, dove è espressamente richiamato ok, altrove no. Però domenica rileggo bene il decreto e rispondo in maniera più sicura.

 
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