Vorrei fare due domande riguardo alla sicurezza nelle case di riposo e biblioteche.Quando viene proposto un preventivo per la messa in sicurezza di tali strutture, questo deve essere calcolato calcolando solo i lavoratori presenti nell'ospedale (nella biblioteca), oppure bisogna calcolare anche il numero delle persone ospitate nella struttura della casa di riposo (numero utenti/giorno medio presente nella biblioteca)?
Grazie anticipate
Roberto
PS: notifico a Roberto che il titolo non puo' essere piu' lungo di 50 caratteri compresi gli spazi.
Ho provveduto a correggerlo.
che io ricordi, "con la lettera circolare 9 settembre 2002, n. P1126/4101 sott.106/53 è stato chiarito che i presidi socio-assistenziali a carattere residenziale per anziani, se di ricettività superiore a 25 posti letto, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi e ricadono nella casistica prevista dal punto 86 del D.M. 16 febbraio 1982 (ospedali, case di cura e simili) in quanto gli ospiti presenti in tali strutture, anche se autosufficienti, presentano generalmente una vulnerabilità fisica e/o psico-motoria superiore alla norma, non compensabile adeguatamente con apprestamenti di sicurezza previsti per altre tipologie di attività comportanti la presenza di persone (alberghi, locali di pubblico spettacolo, ecc.)" (N.d.R.= copiaincollato, mica me lo ricordavo a memoria!).
Per le biblioteche, se non le vogliamo includere nelle strutture ricettive "tout court" come a me sembrerebbe opportuno, credo siano applicabili per estensione addirittura i dispositivi relativi agli edifici scolastici.
Io penso.
Nofer
Lettera Circolare Ministeriale prot. n° 1126/4101 sott. 106/53 del 09/09/2002
Oggetto: Presidi socio-assistenziali a carattere residenziale per anziani.
Pervengono richieste di chiarimento sull'assoggettabilità delle attività in oggetto ai controlli periodici di prevenzione incendi, nonché in ordine alle disposizioni tecniche da applicare ai fini della sicurezza antincendio.
A quest'ultimo riguardo, sono altresì rappresentate disuniformità d'indirizzo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
Per quanto concerne il primo aspetto, va ricordato il contenuto della lettera circolare prot. n. P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994, con la quale è stato chiarito che le case di riposo per anziani (nella cui fattispecie possono ritenersi ricomprese le diverse tipologie di presidi socio assistenziali a carattere residenziale), se di ricettività superiore a 25 posti letto, sono soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto ricadenti nel punto 86 (ospedali, case di cura e simili) del D.M. 16 febbraio 1982.
La "ratio" dell'interpretazione va correlata alle oggettive condizioni degli ospiti che, ancorché autosufficienti, presentano generalmente una vulnerabilità fisica e/o psico-motoria superiore alla norma, non compensabile adeguatamente con gli apprestamenti di sicurezza previsti per altre tipologie di attività comportanti la presenza di persone (alberghi, locali di pubblico spettacolo, etc.).
Va peraltro considerato che l'emananda regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private, diffusa in bozza con ministeriale n. P341/4122 sott. 46 del 15 aprile 2002, comprende nel suo campo di applicazione le attività elencate all'Art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997, tra cui le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.
Queste ultime, inoltre, sono espressamente menzionate nell'intestazione dei titoli II, III e IV della regola tecnica di imminente emanazione.
Nota mia: regola ovviamente emanata.
Il tragico incidente verificatosi presso la Casa di riposo per anziani di Motta Visconti (Milano), ha posto l'attenzione sulle problematiche afferenti la sicurezza antincendio di tali specifiche strutture ricettive.
Come è noto, le suddette strutture, con ricettività superiore a 25 posti letto, sono soggette, ai sensi della L. 26 luglio 1965, n. 966, ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in quanto ricandenti al punto 86 del DM 16 febbraio 1982, in considerazione delle particolari condizioni psicomotorie dell'utenze, che richiedono, nella quasi totalità dei casi, particolare assistenza socio - sanitaria.
Infatti, tali strutture ricettive sono utilizzate da persone anziane non autosufficienti e pertanto, in caso di emergenza, insorgono problematiche di sicurezza da affrontare con idonee misure organizzative e gestionali opportunamente pianificate.
I Comandi provinciali espletano l'attività di prevenzione incendi (esame di progetti e visite tecniche) su tale attività, al momento sprovvista di specifica regola tecnica sulla sicurezza antincendio, applicando i criteri generali di cui all'art. 3 del DPR n. 577/1982 e ove possibile, in analogia, le disposizioni di prevenzione incendi per le attività alberghiere, tenendo comunque presenti le esigenze funzionali e costruttive di tali insediamenti.
Ciò premesso, si dispone che i Comandi Provinciali effettuino un'indagine ricognitiva atta a definire nell'ambito di ciascuna provincia il numero di tali strutture esistenti, soggette a controlli di prevenzione incendi (ricettività superiore a 25 posti letto), attingendo sia dagli atti del Comando che acquisendo specifiche informazioni dai Comuni e dai competenti organi locali del Servizio Sanitario Nazionale.
A seguito di tale indagine, dovra' essere disposto un prospetto contenente per tali attività le seguenti informazioni:
a) in relazione alla tipologia:
- numero dei posti letto;
- dotate o meno di servizi sanitari o parasanitari.
b) In relazione agli adempimenti di prevenzione incendi:
- provviste di certificato di prevenzione incendi;
- provviste di nulla osta provvisorio;
- in attesa di esame dell'istanza del nulla osta provvisorio;
- sottoporre a visita tecnica ed in attesa di ulteriori adempimenti a seguito di prescrizioni;
- altra posizione.
Tale tipo di indagine dovrà essere ultimata da parte dei Comandi provinciali entro il 30 settembre del c.a., trasmessa agli Ispettorati Regionali che ne cureranno l'inoltro per l'intera Regione al Servizio Tecnico Centrale di questa Direzione.
I Comandi Provinciali dovranno da subito altresì programmare e disporre visite sopralluogo presso le strutture in questione dando priorità a quelle sprovviste del certificato di prevenzione incendi o del nulla osta provvisorio.
Nella circostanza che emergano, a seguito di sopralluogo, situazioni di particolare carenza per quanto attiene la sicurezza antincendi, i Comandi provinciali dovranno procedere e darne tempestiva comunicazione alle competenti autorità amministrative (Prefetto, Sindaco, Autorità sanitaria), tenendo presente quanto contenuto nella circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 9 agosto 1979 ed, in caso di accertamento di situazioni di reato, a quella Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.
In relazione ai sopralluoghi che verranno effettuati, i Comandi provinciali sono tenuti a far pervenire a questa Direzione, con cadenza trimestrale, un sintetico quadro conoscitivo relativo alle situazioni riscontrate.
Per quanto attiene le strutture con ricettivita' inferiore a 25 posti-letto, ferma restando la diretta responsabilità del titolare dell'attività nell'assicurare adeguate misure di sicurezza antincendio, i Comandi provinciali assumeranno iniziative di controllo di concerto con gli altri enti locali competenti.
Fin qui, sarei d'accordo con Nofer.
Nel post si parla di messa in sicurezza, quindi vale l'rt. 4 "Applicazione delle disposizioni tecniche"
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le disposizioni tecniche riportate al Titolo II dell’allegato si applicano alle strutture sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d’uso.
Nell'art. 1 comma 1 lettera a) rientrano le case di riposo. Come sopra riportato, esse sono strutture sanitarie ospedaliere a ciclo continuativo.
ATTENZIONE. TITOLO II 2.2 - Separazioni - Comunicazioni
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 83, 84, 85, 90, 91 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 92 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI 90.
UNA BIBLIOTECA E' PERTINENTE?? E se anche un funzionario ve la passa, E' UN ARCHIVIO?? E' SEPARATA CON FILTRO A PROVA DI FUMO??
IlMod. perdoni la lunghezza (ho anche postato per intero le circolari, me spiass...).
Voglio però porre un'altra domanda dal carattere "venale". La parcella per la 626 dipende dal tipo di attività (e questo è logico). Non riesco a capire però perchè per certe attività esistano dei coefficienti particolari (vedi la tabella A)come ad esempio case di cura etc. L=posti letto *7 ? " in che relazione sta questo coefficiente col numero di lavoratori N , fattore dal quale dipende l'onorario?
Spero che il moderatore mi consenta di pubblicare tutta la domanda anche se questa supera i 50 caratteri
I numeri e lettere per la parcella provengono dal tariffario dell'ordine degli ingegneri approvato dal CNI (consiglio ordine ingegneri). Puoi scaricare il testo presso il seguente sito http://www.ordineingegneri.pn.it/doc/ex%20scheda_10_99.doc