Una piccola informazione (se potete) da parte di un nuovo del forum.
Mi riferisco ai datori di lavoro che, sfruttando la facoltà loro attribuita dall'art. 10 del d lgs 626/94 e dall'art. 15 comma 2 della stessa norma, abbiano accentrato su di sè le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di responsabile della gestione delle emergenze, ivi incluso il pronto soccorso. Orbene costoro, se avevano provveduto alla notifica di tale status presso l'ASL e la DPL entro il 31.12.96, erano esonerati dalla frequenza del corso previsto dallo stesso art. 10. Non solo: a seguito dell'entrata in vigore del d.m. 10.3.1998 il Ministero dell'Interno aveva confermato, con propria circolare 16/1998, l'esenzione degli stessi dai corsi previsti in detto d.m. e riguardanti la lotta agli incendi.
Mi domando, quindi, se sono anche esonerati dalla frequenza dei corsi sul pronto soccorso, previsti dal d.m. 388/2003.
In ogni caso mi pare che quelli "autonominatisi" in seguito, avendo frequentato il corso di 16 ore, ove, presumibilmente ed augurabilmente, è stato affrontato anche il tema del p.s., siano oggi esonerati da una nuova frequenza in virtù dell'art. 3, 5° comma del d.m. 388 cit.
Non mi pare che nessuno abbia, per il momento, affrontato questi importanti problemi, che coinvolgono centinaia di migliaia di piccoli datori di lavoro.
Dell'argomento abbiamo (invece) già discusso.
Concordo sul fatto che il ddl autonominatosi rspp possa svolgere i compiti di prev. incendi ed evacuazione. Ciò è sancito dall'art. 10.
Non trova invece applicazione lo stesso criterio per il PS, per cui il ddl che volesse svolgere tali compiti, dovrà seguire l'apposito corso.
Saluti e benvenuto.
Stilo ha ragione.
D.Lgs 626/1994 art. 10 comma 1).
Il DdL può svolgere direttamente i compiti del SPP nonché prevenzione incendi ed evacuazione.
Ma il primo soccorso no.
Non capisco perché il d.l. non possa esercitare in proprio il primo soccorso. L'art. 15 della 626 al 2° comma recita "il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1". Pinco Pallino
Un datore di lavoro, quindi, può svolgere la funzione di Rspp frequentando un corso di 16 ore che gli permette di svolgere anche la funzione di adetto antincendio e di gestione delle emergenze(senza frequentare un corso antincendio); mentre per svolgere la funzione di addetto al primo soccorso deve frequentare un corso specifico(non regolamentato se concluso entro l'8 agosto 2004).
Ho capito bene?
forse sbaglio, ma non mi sembra che nel dm 16.01.97 si parli di pronto soccorso nei contenuti dei corsi per datori di lavoro ed inoltre, diciamocelo almeno fra di noi, sedici ore sono veramente una miseria di tempo e non so chi possa dire che in questo poco tempo abbia effettivamente imparato qualcosa anche di primo soccorso.
Comunque sarò monotono ma torno a votare Stilo
Molti post fa qualcuno ha fatto notare che esiste una circolare che permette ai DdL di fare gli addetti antincendio, ma la parte del corso deve essere pari (in ore) al proprio rischio (per es. rischio medio, allora 8 ore di solo antincendio, è come se avesse fatto l'intero corso antincedio).