Vi chiedo cortesemente se mi potete indicare quali sono i riferimenti normativi che indicano quando un vetro deve essere installato di tipo antinfortunistico, grazie a tutti e buona giornata
Fede
Art.4 D.lgs. 626/94, obbligo di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente di lavoro.
Se nella valutazione dei rischi hai evidenziato un possibile danno a persone o una probabilità di infortunio dovuto ad un vetro si deve intervenire per eliminare tale rischio o comunque ridurlo al minimo.
un modo di ridurre tale rischio è cambiarlo con uno antisfondamento.
Luca
D'accordo con Luca, si deve fare una valutazione; attenzione perché se si esagera si può giustificare quasi tutto, compresi interventi con un rapporto costo/beneficio trascurabile.
Molti post fa si è trattato l'argomento in maniera esauriente (stasera posto link se nessuno lo trova prima); in ogni caso trovo interessante l'art. 14 del DPR 547/1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs 626/1994.
Art. 14 - Porte e portoni
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
... è lo stesso testo di una mia risposta di qualche post fa.
"La presente nota è stata redatta al fine di evidenziare i principali precetti di Legge applicabili all’attività di Installatore per la fornitura in opera di superfici vetrate e similari nei luoghi di lavoro.
Poiché l’attuale legislazione non prevede un testo unico in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro si evidenzia che le indicazioni successivamente descritte devono intendersi applicabili in assenza di altre regole tecniche, disposizioni o precetti di Legge più restrittivi.
Si ritiene utile evidenziare inoltre che l’opportunità di installare superfici vetrate nei luoghi di lavoro deve essere valutata con criteri che tengano comunque conto della propagazione e diffusione del rumore, del calore, della luce, nonché delle condizioni di comfort eventualmente ottenibili con l’adozione di superfici trasparenti.
Definizioni
Definizioni in base alla Legge n. 317 del 21.06.1986 - Attuazione della Direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
Specifica Tecnica - la specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto e concernente in particolare i livelli di qualità o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al prodotto stesso per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marchiatura e l’etichettatura. Sono altresì ricompresi [...] i metodi ed i procedimenti di produzione [...] dei prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi.
Norma - una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione.
Regola Tecnica - una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano [...] e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso, nonché le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri della Comunità Europea intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto ad eccezione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che
a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che da luogo all'adozione di specifiche tecniche comuni nella Comunità;
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;
d) applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee;
f) modificano una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi.
Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche:
a) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che fanno riferimento a specifiche tecniche, ad altri requisiti, a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono, a loro volta, a specifiche tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
b) gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
c) le specifiche tecniche e gli altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti, incoraggiando l'osservanza di tali specifiche tecniche o di altri requisiti ad eccezione delle specifiche tecniche e degli altri requisiti volti a finalità di sicurezza sociale.
Organismo Nazionale di Normalizzazione - uno degli organismi elencati nell'allegato II alla direttiva 94/10/CEE.
Vetro di sicurezza - vetro definito nella Norma UNI 5832.
Vetrata non accessibile - parete nella quale sono inserite e variamente vincolate le lastre di vetro e che risulta non accessibile direttamente e con facilità (UNI 7697).
Vetrata protetta - vetrata nella quale, mediante opportuni accorgimenti, sono stati eliminati in modo certo i rischi connessi alla eventuale rottura della lastra (UNI 7697).
Legislazione
Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27.04.1955 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Articolo 14.
Il Decreto all’art. 14 stabilisce le disposizioni di carattere generale applicabili agli ambienti di lavoro, ai posti di lavoro e di passaggio.
Tali disposizioni sono applicabili in modo diverso a seconda della data di inizio dell’attività lavorativa oppure di ultimazione dei lavori di costruzione dei luoghi di lavoro. In particolare:
1. (per luoghi di lavoro utilizzati prima del 01.01.1993)
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
[...]
17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero e ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. [...]In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.
2. (per luoghi di lavoro utilizzati dopo il 01.01.1993 e costruiti prima del 27.11.1994)
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
3. (per luoghi di lavoro utilizzati o costruiti dopo il 27.11.1994)
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
Analizzando il comma 11, in caso di applicazione alle superfici vetrate, si evidenzia che il legislatore non impone in modo tassativo l’impiego di vetri di sicurezza nelle porte o portoni, bensì, la loro eventuale adozione in presenza di pericoli per i lavoratori in caso di rottura, è condizione sufficiente a soddisfare il precetto di legge.
In alternativa ai vetri di sicurezza è possibile provvedere mediante l’adozione di altri accorgimenti (es. reti metalliche, ecc.) comunque capaci di impedire lo sfondamento della superficie vetrata.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19.03. 1956 - Norme generali per l’igiene del lavoro.
Articolo 7.
Il Decreto all’art. 7 stabilisce le disposizioni per l’igiene di carattere generale applicabili ai pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari presenti negli ambienti di lavoro, nei posti di lavoro e di passaggio. In particolare:
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti ne rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
Analizzando il comma 6 si evidenzia che il legislatore, anche in questo caso, non impone in modo tassativo l’impiego di vetri di sicurezza, bensì, la loro eventuale adozione è condizione sufficiente a soddisfare il precetto di legge in presenza di pericoli per i lavoratori dovuti a rottura. In alternativa ai vetri di sicurezza è possibile provvedere mediante l’adozione di opportuni accorgimenti comunque capaci di eliminare in modo certo i rischi connessi alla eventuale rottura della lastra, oppure mediante allontanamento del posto di lavoro.
Normativa
Le norme emanate dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione [UNI], in quanto “norme”, devono intendersi non obbligatorie, eventualmente l’opera realizzata in base alle indicazioni UNI deve considerarsi “conforme alle norme di buona tecnica” in quanto l’Ente è definito Organismo Nazionale di Normalizzazione dalla direttiva 94/10/CEE.
Peraltro, diversamente da quanto avviene ad esempio per le norme di buona tecnica relativamente ai progetti, ai materiali ed agli impianti indicati nella Legge n. 46 del 05.03.1990 e nel D.P.R. n. 447 del 06.12.1991, la normativa UNI riguardante le vetrazioni in edilizia non si ritiene abbia avuto un giuridico riconoscimento tale da stabilire la presunzione di regolarità per le eventuali installazioni realizzate con la sua precisa osservanza; in altre parole, in presenza di una eventuale discordanza tra precetto di Legge e Normativa, deve ritenersi applicabile la Legge."