Buon giorno a tutti gli amici del forum, un quesito al volo:
E' obbligatorio nominare il 3° responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici con potenza >350Kw, o può essere lo stesso proprietario,(naturalmente se in possesso dei requisiti ecc...) ?
Leggendo l'art. 11 del DPR 412/93, sembrerebbe non obbligatorio, ma vi sono pareri contraddittori.
Grazie come sempre a tutti e buon prossimo fine settimana.
Art. 11. - Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi.
1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'.
3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico e' dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessita' dell'impianto o degli impianti a lui affidati.
Quindi oltre i 350 kW i requisiti sono stringenti, è raro che il proprietario li abbia; ma non ravviso obbligatorietà di nomina di terza persona.