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Medico competente

May 9 2004 at 7:16 PM
 

In quali casi non è necessario che l'azienda abbia il medico competente?
Dove lo trovo scritto?
Grazie

 
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Savelli

Re: Medico competente

May 10 2004, 8:58 AM 

secondo me è più facile elencare i casi in cui serve (i rischi specifici), ovvero quando i lavoratori sono esposti a MMC, rumore oltre gli 85 dBA, VDT, rischio chimico, biologico, esposizione a piombo, vibrazioni, lavoro notturno.

 
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sorveglianza sanitaria

May 10 2004, 1:13 PM 

Elencare i casi va bene, ma con i dovuti distinguo: è necessario verificare che per il livello di esposizione ai rischi elencati sussista veramente l'obbligo della sorveglianza sanitaria!

 
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freddy

Re: Medico competente

May 10 2004, 1:56 PM 

Io consiglio sempre di pensare che il medico competente serva sempre, visto che spesso certi pericoli risultano essere poco visibili e il medico può aiutare ad identificarli (questo specie se la figura del RSPP la assume il datore di lavoro); il "costo" non è poi nemmeno proibitivo

 
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ursamaior

Re: Medico competente

May 10 2004, 4:11 PM 

Mi permetto però di aggiungere che la legge prevede che il MC venga nominato nei casi previsti dalla legge. La sorveglianza sanitaria è una forma di tutela per il lavoratore e per la sua salute ma è anche una forma di discrimanzione e di violazione dei diritti del lavoratore stesso se viene attuata inopinatamente.
Non dimenticare che il lavoratore ha l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti e che per tale motivo, qualora non adempiesse a tale obbligo, può essere licenziato.
per quale motivo allora il lavoratore dovrebbe essere assoggettato ad un ulteriore obbligo che la legge non ha previsto nei suoi confronti se la sorveglianza sanitaria per la sua azienda non è obbligatoria e viene imposta dal datore di lavoro?

 
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MC

May 10 2004, 6:59 PM 

Posto un elenco reperito in rete un po' di tempo fa. Alcune delle voci sono modificate (es. per l'entrata in vigore del D.Lgs 25/2002), ma dovrebbe essere un buon vademecum.

X il mod. E' preso da Supereva.

Igiene del lavoro

Sorveglianza sanitaria: tutti i casi previsti dalla legge

Tutti i casi nei quali la legge prevede l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente o il servizio sanitario pubblico.

La sorveglianza sanitaria sui lavoratori, che comprende accertamenti preventivi e periodici (inclusi esami clinici, biologici e indagini diagnostiche), viene svolta dal medico competente (articolo 16 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626), ed é richiesta solo nei casi previsti dalla normativa vigente [v. Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 7 agosto 1995 (recante le prime direttive per l'applicazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626) al punto 5]. L'elenco seguente include sia i casi nei quali la sorveglianza sanitaria compete al medico competente, sia altri casi nei quali sussiste l'obbligo di sottoporre il lavoratore a visite mediche preventive e periodiche ma questa attività viene svolta dalla ASL:
- lavorazioni o fattori di rischio tabellati [art. 33 DPR n. 303/56]: visite preventive e periodiche [ammenda per ogni inadempienza da 25.000 lire a 2 milioni o arresto fino a 2 mesi];
- lavorazioni non tabellate di cui all'art. 34 d.p.r. 303/56, ossia le lavorazioni per le quali é obbligatoria l'assistenza obbligatoria l'assistenza contro le malattie professionali incluse nella tabella approvata con d.p.r. n° 1124/65, da ultimo modificata dal d.p.r. 13 aprile 1994 n° 336, se tali lavorazioni a giudizio dell'organo ispettivo risultino pregiudizievoli per la salute dei lavoratori addetti;
- esposizione a piombo, amianto e rumore di cui al D. Lgs. n. 277/91;
- movimentazione manuale dei carichi, di cui al Titolo V del D. Lgs. n. 626/94;
- uso di videoterminali, di cui al Titolo VI del D. Lgs. n. 626/94, visita biennale per ultraquarantacinquenni e per lavoratori idonei con prescrizioni;
- esposizione ad agenti cancerogeni, di cui al Titolo VII del D. Lgs. n. 626/94;
- esposizione ad agenti biologici, di cui al titolo VIII del D. Lgs. n. 626/94;
- lavorazioni di cui ai DPR 1124/65 (esposizione a silice ed amianto) e DPR 336/94, visite annuali e D.M. 21 gennaio 1987 (Min. lavoro) con previsione di altri accertamenti in luogo di RX torace per esposti ad amianto [ammenda da 1 milione a 5 milioni o arresto da 2 a 4 mesi in caso di omessa denuncia di malattia professionale da parte del medico competente, mentre in caso di mancata esecuzione delle visite mediche ammenda da 3 ad 8 milioni o arresto da 3 a 6 mesi];
- esposizione alle ammine aromatiche (Circolare Ministero del lavoro n. 46/1979 e 61/1981);
- esposizione ad alcuni agenti chimici , fisici e biologici (D. Lgs. n. 77/1992), di controlli periodici a seconda della valutazione del rischio
- esposizione a CVM (art. 63, 69 e allegato VIII bis D. Lgs. n. 626/94);
- esposizione a benzene (art. 63, 69 e allegato VIII bis D. Lgs. n. 626/94);
- esposizione a polveri di legno duro (art. 63, 69 e allegato VIII bis D. Lgs. n. 626/94); esposizione a radiazioni ionizzanti (D. Lgs. n. 230/95), visite preventive e periodiche almeno semestrali periodiche (semestrali per lavoratori che operano a maggior rischio, effettuate da medici autorizzati, annuali per quelli a minor rischio con controlli disposti da medici autorizzati oppure da medici competenti) [ammenda da 3 ad 8 milioni o arresto da 3 a 6 mesi per i dirigenti in caso di mancata effettuazione dei controlli sanitari]. E inoltre:
- D.Lgs. n. 77/92 (attività di ricerca e sperimentazione): previsione di controlli periodici a seconda della valutazione del rischio [arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3 a 15 milioni].
- D.P.R. n. 977/67, R.D. n. 1720/36, D.P.R. n. 36/71, D.P.R. n. 432/76, D. Lgs. n. 345/99 (tutela del lavoro di fanciulli ed adolescenti): i fanciulli minori di 15 anni ed adolescenti di età tra 15 e 18 anni devono essere sottoposti a visite mediche preventive e periodiche da parte delle ASL a spese del datore di lavoro con certificato, rilasciato gratuitamente, da allegare al libretto di lavoro [arresto fino a tre mesi o ammenda da 1 a 5 milioni].
- L. n. 860/50 (lavori insalubri), D.P.R. n. 568/53 e n. 1204/71 (inidoneità in gestazione e puerperio), D.M. 8 giugno 1938, L. n. 877/73 (lavoro a domicilio), D. Lgs. n. 532/99 (lavoro notturno): previsione di visite preventive e periodiche
- D.P.R. n. 321/56 (cassoni ad aria compressa): previsione di controllo sanitario prima e dopo la prima compressione, poi ogni mese o due
- D.P.R. n. 128/59 (polizia mineraria): previsione di visite di assunzione ed annuali a spese dell'imprenditore e costituzione del servizio medico aziendale nelle miniere e cave che occupano più di cento lavoratori.
- R.D. n. 1601/31 (produzione e commercio acque gassose): visita di assunzione e controllo quadrimestrale
- L. n. 25/55 (apprendisti): previsione di visita preventiva
- D.P.R. n. 302/56 e D.P.R. n. 547/55 (licenza di fochino) e R.D. n. 824/27 (controllo combustione): giudizio di idoneità
- R.D. n. 635/40 (esplosivi): giudizio di idoneità
- D.M. n. 1269/29 (funivie): giudizio di idoneità
- R.D. n. 147/27 (gas tossici): giudizio di idoneità ASL
- R.D. n. 148/31 (addetti ai trasporti): giudizio di idoneità
- Codice della strada (patenti): ASL
- R.D. n. 2496/36, Codice Navigazione 1952 e D.P.R. n. 631/49 (gente di mare e navigazione interna), R.D. n. 1773/33, L. n. 244/34, L. n. 1602/62: previsione di giudizio di idoneità
- R.D. n. 1312/21 (invalidi di guerra), L. n. 1539/62 (invalidi civili), L. n. 142/53 (invalidi per servizio): previsione di giudizio di idoneità ASL
- R.D. n. 2496/36 (gente dell'aria): previsione di giudizio di idoneità ASL
- L. n. 283/62 (manipolazione alimenti o bevande): previsione di giudizio di idoneità a seguito di accertamenti e visita (tessera sanitaria) ASL [sanzioni amministrative fino a 150.000 lire per i datori di lavoro e fino a 60.000 lire per i lavoratori].
- D.P.R. n. 146/75 (impiegati civili dello Stato): previsione di visite periodiche e libretto di rischio
- R.D. n. 1601/31 e D.P.R. 19.5.1958, n. 719 (fabbricazione produzione e commercio acque gassose): visita di assunzione e controllo almeno una volta ogni anno, vaccinazione contro le febbri tifoidi e paratifoidi da parte delle ASL [sanzione amministrativa prevista in caso di inadempienza fino a 400.000 lire per i datori di lavoro]
- L. n. 25 del 19 gennaio 1955 (apprendisti): previsione per apprendisti, cioè per lavoratori assunti entro il ventesimo anno di età allo scopo di apprendere un mestiere, di avviamento al lavoro presso imprese non artigiane previo accertamento di idoneità al particolare lavoro per il quale devono essere assunti. Per le imprese artigiane la visita ha luogo dopo la comunicazione di assunzione. Gli accertamenti sono eseguiti dalle strutture del Ssn gratuitamente senza previsione di controllo da parte di medico competente salvo che non si tratti di rischi previsti dall'art. 33 del D.P.R. n. 303/56 o dai D.Lgs. n. 277/91 e n. 626/94. Non sono previste sanzioni specifiche
- Decreto Legislativo n° 271 del 27.5/1999 (lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali) accertamenti sanitari e giudizi di idoneità
- L. n. 1239 del 22.6.1939 e regolamento n. 1225 del 30.5.1940 (lavoro domestico): controllo sanitario periodico e di tessera sanitaria persone che prestano a qualsiasi titolo opere inerenti al funzionamento della vita familiare come domestici, bambinaie, cuochi, conducenti di vetture [sanzione per datori di lavoro e lavoratori: ammenda fino a lire 100.000] D.M. 1.3.1974 (lavoratori addetti alla conduzione di generatori di vapore): previsione di visita medica per ammissione agli esami di abilitazione e per il rinnovo del certificato di abilitazione ogni quinquennio [ammenda da lire 10.000 a lire 400.000 oppure arresto fino ad un mese].


 
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Diego

Medico Competente

May 10 2004, 9:39 PM 

Ringrazio tutti ma particolarmente Weareblind che mi ha detto quali sono i
casi previsti dalla legge

 
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Re: Medico Competente

May 11 2004, 9:52 AM 

Ripeto, occhio che alcuni sono stati modificati/aboliti, non ho onestamente avuto ancora tempo di mettere ordine.

 
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Sorveglianza sanitaria

May 11 2004, 4:07 PM 

Weareblind ha riportato un vademecum di tutte le visite mediche possibili e immaginabili (dalle varie leggi), ma solo parte delle voci rientrano nella sorveglianza sanitaria affidata al medico competente a tutela della salute dei lavoratori. Comunque, grazie per l'elenco che mi ha anche stupito per la sua vastità.
Ursamaior, siamo al solito punto: la sorveglianza sanitaria imposta indebitamente dal ddl (cioè quando non prevista dalla normativa), e specie se è affidata ad un MC privato, costituisce violazione dello Statuto dei lavoratori. Per evitare tale violazione è necessario, a parere mio, un accordo sindacale.

 
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ursamaior

Re: Sorveglianza sanitaria

May 11 2004, 5:00 PM 

nessun accordo sindacale può prevaricare un diritto dei lavoratori.
Il medico competente è nominato nei soli casi previsti dalla legge (c'è stata anche in passato una sentenza che condannava un datore di lavoro per questo motivo e che indicava espressamente che la nomina potesse essere attuata tassativamente solo nei casi elencati nella tabella ex art.33 DPR 303/56).
Un'altra sentenza ancora ha chiaramente stabilito (motivandolo ovviamente) che nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria ad opera di un medico nominato dal DdL non costituisce violazione dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori e pertanto è legittima.
La nomina se si fa deve essere correlata alla presenza evidente del rischio.
Difatti al fine dell'insorgenza dell'obbligo per il DdL di far sottoporre determinate lavorazioni a visite mediche periodiche è sufficiente l'inclusione del tipo di attività svolta nella tabella allegata al DPR 303/56. Se quella lavorazione è elencata (chiaramente adesso bisogna eliminare tutte le voci abrogate dal DLgs 25/2002), a prescindere se l'esposizione c'è o meno, il rischio per il lavoratore è da ritenersi iuris et de jure presunto, e pertanto le visite mediche sono obbligatorie.
Per tutti i rischi contemplati dal DLgs 277/91, 626/94 ecc., invece il rischio c'è solo a seguito di valutazione tesa a determinarne la presenza e solo in caso affermativo si deve ricorrere alla sorveglianza sanitaria.

 
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Sorveglianza sanitaria

May 11 2004, 5:21 PM 

Peccato che quelle voci sono state tutte abrogate (almeno quelle che riguardano gli agenti chimici), e quindi l'obbligo di sorveglianza sanitaria fa anche in questo caso capo alla valutazione dei rischi (alla faccia, credo, del rischio presunto iuris et de iure di quella sentenza del 25 settembre 2000).
Quanto al diritto dei lavoratori prevaricato, ti riferisci a quello di non essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria nei casi non previsti dalle normative?
Per l'altro punto, mi sembra evidente, anche senza sentenza, che una sorveglianza sanitaria istituita secondo le previsioni normative non possa costituire violazione dello Statuto dei lavoratori.
Se non risulta chiaro quanto intendevo dire con il mio precedente post, specifico che il mio riferimento all'accordo sindacale è da considerarsi come possibile soluzione (ditemi voi se può essere valida) per estendere la sorveglianza sanitaria anche ai casi non espressamente previsti dalla normativa, quando ci sia accordo in tal senso tra lavoratori e ddl.

 
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