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Funzioni ispettive in materia di lavoro

May 13 2004 at 8:43 AM
 

Preg.mi collaboratori e visitatori
del Forum di www.sicurezzaonline.it

segnalo l'uscita nella GURI di ieri del seguente D.Lgs.:

Decreto Legislativo 23/04/2004, n. 214

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leggen/leggen2004/leggen2004doc/leggen2004dlg/dlg20040423214.htm

Cordiali saluti a tutti e buon lavoro.

Il Moderatore del Forum di
www.sicurezzaonline.it

 
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AuthorReply

Re: Funzioni ispettive in materia di lavoro

May 13 2004, 8:56 AM 

Un grazie al Moderatore e buona giornata e lettura a tutti.

 
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Del Maschio Luca

Re: Funzioni ispettive in materia di lavoro

May 13 2004, 9:35 AM 

probabilmente ho letto con troppa fretta, ma non ci sono anche i VVFF con funzioni ispettive?
ricordo in molte occasioni (seminari, convegni)l'ispettore capo di Milano ed anche il Comandante lamentarsi che le funzioni ispettive inerenti la prevenzione incendi fossero svolte anche da personale ASL, INPS,guardia di finanza, eccc..che non hanno tali competenze.
Mi pare anche che su tale divisione di competenze ci fossero stati numerosi problemi e sollecitazioni...avevo anche alcuni scritti, dello stesso Arch.Abate, ma ora non li trovo...qualcuno è più informato di me?
Luca

 
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Onesto

Ispezioni lavoro

May 13 2004, 9:52 AM 

Riporto piu' sotto i punti salienti della riforma.
Cordiali saluti da

Onesto


In attuazione dell’art. 8 della legge n. 30/2003 è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo che riforma la disciplina delle ispezioni sul lavoro.
Ecco i punti salienti della riforma che dispone l’abrogazione di tutte le norme incompatibili:
- viene confermato il ruolo di coordinamento da parte del Ministero del lavoro anche nel rispetto delle funzioni in capo alle Regioni;
- le Direzioni regionali del lavoro e quelle provinciali hanno il compito di coordinarsi con Inps, Inail e gli altri enti previdenziali nei rispetti ambiti territoriali di competenza;
- le competenze ispettive spettano al personale ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, nonché a funzionari degli enti previdenziali per la materia della contribuzione obbligatoria;
- è ammesso il diritto di interpello da parte delle associazioni e degli ordini professionali al Ministero del lavoro;
- nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla Direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro può avviare il tentativo di conciliazione;
- se nella attività di controllo emergono crediti del lavoratore il personale ispettivo diffida il datore di lavoro al pagamento, salvo la possibilità di quest’ultimo di promuovere il tentativo di conciliazione entro 30 giorni;
- il personale ispettivo mantiene i poteri di diffida, disposizione e prescrizione, quest’ultima estesa a tutte le violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda oppure con la sola ammenda;
- tutti i ricorsi contro gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e contro i verbali di accertamento degli Istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro vanno inoltrati alla Direzione regionale del lavoro.

 
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Commento

May 19 2004, 12:59 AM 

Un commento ufficiale

Nota di CGIL, CISL, UIL sullo schema di decreto legislativo " attuazione della delegaper la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro cui all'art.8 della legge 14 febbraio 2003 n° 30"
Il provvedimento, apprezzabile come anche le altre norme che puntano a contrastare il lavoro irregolare attraverso il necessario coordinamento degli organi di vigilanza, presenta alcuni elementi critici rispetto alla efficacia del sistema di vigilanza proposto.
Sono di interesse rilevante
Il ruolo di coordinamento che il Ministero del lavoro assume a tutti i livelli per agevolare la nonsovrapposizione e la fluidificazione dei processi ispettivi;
la costituzione della commissione centrale di coordinamento delle attività di vigilanza che siain grado (anche attraverso la partecipazione delle parti sociali) di valutare lo stato di avanzamento delle azioni di contrasto alle irregolarità nei luoghi di lavoro e che sia in grado di definire indirizzi e obiettivi strategici nonché priorità per gli interventi ispettivi;
il modello unificato di verbale che sarebbe opportuno, fin dalla ormulazione delle linee guida,riguardasse tutte le tipologie di attività ispettive (tutela, previdenza assistenza).
1. Critica risulta invece la assenza delle parti sociali nelle commissioni regionali di vigilanza (art.4). Sarebbe opportuno ripetere il modello nazionale anche ai livelli decentrati, prevedendo a tutti i livelli la possibilità di coinvolgere altri soggetti interessati all’emersione del lavoro nero.2. Per rendere più efficiente il rapporto di cooperazione tra i servizi ispettivi del ministero del lavoro e degli enti previdenziali sarebbe opportuno che a tutti i livelli si procedesse "di concerto" (e non soltanto "sentiti") con i direttori degli enti di previdenza, per evitare una
gerarchia impropria e possibili resistenze alla cooperazione degli apparati degli enti stessi soprattutto al livello locale.
3. Appare molto critica l'introduzione della procedura relativa alla conciliazione monocratica per la sovrapposizione (qualitativa e quantitativa) di funzioni in capo all'ispettore del lavoro e per
l'ulteriore frammentazione della procedura di conciliazione. Il processo di conciliazione si deve infatti svolgere in presenza di un soggetto di rappresentanza sindacale oltre che del soggetto pubblico e deve essere espletato all’interno delle commissioni di conciliazione già esistenti, chea tale scopo andrebbero rafforzate ed agevolate nella loro attività, o all’interno dellecommissioni di conciliazione previste dai CCNL. Soprattutto è da escludere la possibilità di conciliazione nel corso della attività ispettiva (art.11 comma 6) : non è infatti ammissibile che il
consenso delle parti interessate, soprattutto per quanto riguarda il lavoratore, sia acquisito senza che esso fruisca della opportuna assistenza sindacale o legale. Anche in caso di diffida accertativa, se si attiva un tentativo di conciliazione, il lavoratore deve essere assistito da un
rappresentante sindacale e la conciliazione svolta nelle opportune sedi già esistenti.
4. Pur riconoscendo l’importanza di azioni di assistenza, di prevenzione e d’ informazione diffusa,che andrebbero rafforzate attraverso una opportuna progettazione di modalità e strumenti, va evitata la sovrapposizione delle competenze e l’attribuzione di ruoli diversi ad un unicosoggetto (l’ispettore), come del resto già previsto dall’articolo 24 del dlgs 626/94.5. E’ opportuno che il legislatore chiarisca (art.11) la necessità di acquisire, in caso di richiesta diintervento (senza escludere eventuali ispezioni in loco), tutti gli elementi probanti per adire ad una conciliazione nelle sedi appropriate , come precedentemente indicate.
6. E' opportuno che il legislatore chiarisca la titolarità degli ispettori, dipendenti da qualunque istituto, a verbalizzare tutte le irregolarità riscontrate nei luoghi di lavoro e che il potere di diffida ( art. 13) sia esteso anche agli ispettori degli enti previdenziali per le inottemperanze da
essi rilevate.
7. Per quanto riguarda la prescrizione obbligatoria (art.15) va evitato ogni possibile conflitto di competenze con chi ha la piena titolarità della vigilanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (che è in capo alle regioni e alle province autonome ed è attuata
attraverso le ASL territorialmente competenti). Tale conflitto di competenze potrebbe essere desunto dal riferimento al dgls 758/94 (capo II contravvenzioni in materia di salute e sicurezza).
Vanno inoltre evitate sovrapposizioni di competenze tra le commissioni di cui all’art.3 e 4proposte nel presente decreto ed i comitati regionali di coordinamento di cui all’art.27 del dlgs626/94.
8. Riteniamo che le parti sociali debbano essere componenti del comitato regionale per i rapporti di lavoro (art,17) e che tale comitato sia una sede aggiuntiva rispetto agli attuali comitati
regionali degli enti previdenziali e assicurativi.
9. Infine, il decreto è privo delle risorse necessarie ad avviare un vero processo di ammodernamento della funzione ispettiva, pur essendo apprezzabile la razionalizzazione delle risorse esistenti. Pertanto è essenziale che gli interventi riferiti al personale in termini di
formazione ed/o incentivazione siano espressamente collegati a quanto definito all’interno delcontratto nazionale e del contratto integrativo delle amministrazioni ed enti di riferimento.


PS (x weare): non ci sono problemi per il copia e incolla di sole due pagine di un pdf.
L'appesantimento non e' eccessivo.

Cordiali saluti e grazie per i suoi interessantissimi interventi.

Il Moderatore del Forum di
www.sicurezzaonline.it

 
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